CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 1951
Cassazione n. 22477/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/09/1951 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22/11/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 25/01/2022, impugnata dall'odierna ricorrente, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per il reato ascritto in rubrica (artt. 648, cod. pen. in data antecedente e prossima al 4 settembre 2013). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, con il quale ha rilevato la violazione di legge ai sensid egli artt. 157, 158, 159, 160, 161 cod. pen. per omessa declaratoria del termine di prescrizione intervenuta in data 13/10/2023 e dunque prima della pronuncia della sentenza di appello, atteso l'errato computo dei termini di prescrizione da parte della Corte dì appello, con particolare riferimento alla aggiunta di periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione. In tal senso la ricorrente ha evidenziato come con riferimento all'impedimento legittimo del difensore la Corte di appello aveva computato un termine di sessanta giorni, mentre il procedimento era stato rinviato a distanza di soli quattordici giorni, come riscontrabile dai verbali di udienza, anche allegati al ricorso. 3.La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato, commesso in data antecedente e prossima al 4 settembre 2013, estinto per prescrizione. Tale causa estintiva, antecedente alla pronuncia impugnata, è intervenuta in data 18/11/2023 (anche tenuto conto dei periodi di sospensione), e dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così validamente costituito il rapporto processuale, proprio in considerazione della circostanza, riscontrata e allegata dalla difesa, relativa all'erroneo computo dei termini di sospensione della prescrizione quanto al legittimo impedimento del difensore. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i