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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05040/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 31 maggio 2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra le seguenti sentenze: a) condanna emessa -dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, in data 29 luglio 2021, irrevocabile il 25 gennaio 2022; b) condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Velletri, in data 5 novembre 2020, irrevocabile il 3 marzo 2021.

Il giudice ha respinto la domanda del condannato evidenziando, innanzitutto, la diversità delle condotte criminose: nei fatti di cui alla sentenza sub b) Telesco sottraeva il carburante al pagamento delle accise, dirottandolo presso alcuni depositi clandestini, mentre nella sentenza sub a), attraverso la creazione di plurime società fittiziamente intestate a prestanomi, commetteva reiterate frodi commerciali riconducibili alle frodi cc.dd.

"carosello" per sottrarsi al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e trasferiva, per ciascuna delle società realizzate, il provento dell'evasione, integrando con tale condotta il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen.

In secondo luogo, il decidente ha escluso che entrambe le tecniche fraudolente fossero state programmate sin dall'inizio, sulla scorta delle seguenti considerazioni.

I fatti di cui alla sentenza sub a) sono stati commessi in epoca precedente rispetto a quelli di cui alla sentenza sub b) sicché è impossibile affermare che oggetto del riciclaggio siano stati anche i proventi dei reati riconducibili a quest'ultima condanna.

Inoltre, le condotte criminose, realizzate mediante il contributo di soggetti diversi, non possono essere considerate "simultanee" o "alternative" poiché dagli atti di indagine emerge che Telesco, in seguito ad alcuni arresti, abbia deciso di cambiare strategia e realizzare l'illecito profitto non più mediante le frodi cc.dd.

"carosello" ma attraverso il ritorno al cc.dd.

"contrabbando reale"; è ritenuta decisiva sul punto un'intercettazione telefonica che deporrebbe nel senso dell'estemporaneità della deliberazione di commettere i fatti di cui alla sentenza sub b).

2. Avverso la predetta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, i difensori di fiducia di Telesco, i cui motivi, giacché comuni, possono essere analizzati congiuntamente.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui il decidente desume la mancanza di simultaneità tra le due tipologie di frodi dalla circostanza che la notizia di reato per i fatti di cui alla sentenza sub a) è stata acquisita in data successiva a quella della commissione del reato di autoriciclaggio, confondendo così il piano dell'accertamento con quello della commissione che può ben essere, come lo è nel caso di specie, antecedente.

Tale assunto è supportato dalle risultanze, del tutto ignorate dal giudice dell'esecuzione, delle indagini relative al contrabbando c.d. reale che svelano l'operatività di una struttura collaudata e organizzata, dotata di plurime basi operative.

Inoltre, dall'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza, a differenza di quanto sostenuto, del tutto illogicamente, dal giudice dell'esecuzione, si evince che il Telesco svolgeva già l'attività relativa al contrabbando reale e non che vi sia stato un cambio repentino di strategia.

Infine, l'ordinanza impugnata, pur ritenendo "razionalmente credibile" la ricostruzione, contenuta nell'istanza, relativa alla simultaneità delle tecniche fraudolente, anche alla luce della documentazione prodotta, concludeva, del tutto irragionevolmente, in senso opposto.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata.

2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 - dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413) L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793).

La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Ciò premesso, va osservato che la censura relativa alla necessità di tenere distinti il piano dell'accertamento da quello della commissione del fatto, sebbene astrattamente plausibile, non è idonea a scalfire la legittimità del provvedimento impugnato, che, in applicazione dei principi soprarichiamati, ha attribuito rilevanza decisiva, al fine di escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso, all'estemporaneità della seconda condotta criminosa, la cui deliberazione è sorta sulla base di circostanze del tutto contingenti, rappresentate dagli intervenuti arresti.

Tale dato è sufficiente per ritenere che Telesco non avesse programmato, sin dall'inizio, il "ritorno" al mero contrabbando reale che, quandanche fosse stato già attuato in precedenza, costituisce comunque, alla luce del contenuto dell'intercettazione telefonica, frutto di una deliberazione estemporanea. (

4. Inoltre, il ricorrente sembra confondere l'unicità del movente, costituito dalla realizzazione di un illecito profitto, con il vincolo della continuazione.

La ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Rv. 264294): in sostanza le finalità comuni dei reati non sono sufficienti ad affermare il nesso della continuazione in mancanza di una deliberazione unitaria

5. D'altra parte, va rammentato come in sede di incidente di esecuzione, l'accertamento dell'identità del medesimo disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo dell'irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019 - dep. 15/07/2019, Rv. 276610).

Pertanto, la regola del dubbio non può essere trasposta dalla fase del giudizio sulla responsabilità a quella dell'incidente di esecuzione per il riconoscimento della continuazione, col finale capovolgimento della inferenza, nel senso che il dubbio dovrebbe suffragare l'accertamento della identità del disegno criminoso.

I ricorsi, nell'evocare gli elementi che indirizzano al riconoscimento del vincolo, non dimostrano, senza ombra di dubbio, che le due condotte criminose erano state unitariamente programmate.

6. L'impugnazione va, pertanto, rigettata.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 31 maggio 2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra le seguenti sentenze: a) condanna emessa -dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, in data 29 luglio 2021, irrevocabile il 25 gennaio 2022; b) condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Velletri, in data 5 novembre 2020, irrevocabile il 3 marzo 2021. Il giudice ha respinto la domanda del condannato evidenziando, innanzitutto, la diversità delle condotte criminose: nei fatti di cui alla sentenza sub b) Telesco sottraeva il carburante al pagamento delle accise, dirottandolo presso alcuni depositi clandestini, mentre nella sentenza sub a), attraverso la creazione di plurime società fittiziamente intestate a prestanomi, commetteva reiterate frodi commerciali riconducibili alle frodi cc.dd. "carosello" per sottrarsi al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e trasferiva, per ciascuna delle società realizzate, il provento dell'evasione, integrando con tale condotta il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. In secondo luogo, il decidente ha escluso che entrambe le tecniche fraudolente fossero state programmate sin dall'inizio, sulla scorta delle seguenti considerazioni. I fatti di cui alla sentenza sub a) sono stati commessi in epoca precedente rispetto a quelli di cui alla sentenza sub b) sicché è impossibile affermare che oggetto del riciclaggio siano stati anche i proventi dei reati riconducibili a quest'ultima condanna. Inoltre, le condotte criminose, realizzate mediante il contributo di soggetti diversi, non possono essere considerate "simultanee" o "alternative" poiché dagli atti di indagine emerge che Telesco, in seguito ad alcuni arresti, abbia deciso di cambiare strategia e realizzare l'illecito profitto non più mediante le frodi cc.dd. "carosello" ma attraverso il ritorno al cc.dd. "contrabbando reale"; è ritenuta decisiva sul punto un'intercettazione telefonica che deporrebbe nel senso dell'estemporaneità della deliberazione di commettere i fatti di cui alla sentenza sub b). 2. Avverso la predetta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, i difensori di fiducia di Telesco, i cui motivi, giacché comuni, possono essere analizzati congiuntamente. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui il decidente desume la mancanza di simultaneità tra le due tipologie di frodi dalla circostanza che la notizia di reato per i fatti di cui alla sentenza sub a) è stata acquisita in data successiva a quella della commissione del reato di autoriciclaggio, confondendo così il piano dell'accertamento con quello della commissione che può ben essere, come lo è nel caso di specie, antecedente. Tale assunto è supportato dalle risultanze, del tutto ignorate dal giudice dell'esecuzione, delle indagini relative al contrabbando c.d. reale che svelano l'operatività di una struttura collaudata e organizzata, dotata di plurime basi operative. Inoltre, dall'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza, a differenza di quanto sostenuto, del tutto illogicamente, dal giudice dell'esecuzione, si evince che il Telesco svolgeva già l'attività relativa al contrabbando reale e non che vi sia stato un cambio repentino di strategia. Infine, l'ordinanza impugnata, pur ritenendo "razionalmente credibile" la ricostruzione, contenuta nell'istanza, relativa alla simultaneità delle tecniche fraudolente, anche alla luce della documentazione prodotta, concludeva, del tutto irragionevolmente, in senso opposto. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata. 2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 - dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413) L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Ciò premesso, va osservato che la censura relativa alla necessità di tenere distinti il piano dell'accertamento da quello della commissione del fatto, sebbene astrattamente plausibile, non è idonea a scalfire la legittimità del provvedimento impugnato, che, in applicazione dei principi soprarichiamati, ha attribuito rilevanza decisiva, al fine di escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso, all'estemporaneità della seconda condotta criminosa, la cui deliberazione è sorta sulla base di circostanze del tutto contingenti, rappresentate dagli intervenuti arresti. Tale dato è sufficiente per ritenere che Telesco non avesse programmato, sin dall'inizio, il "ritorno" al mero contrabbando reale che, quandanche fosse stato già attuato in precedenza, costituisce comunque, alla luce del contenuto dell'intercettazione telefonica, frutto di una deliberazione estemporanea. ( 4. Inoltre, il ricorrente sembra confondere l'unicità del movente, costituito dalla realizzazione di un illecito profitto, con il vincolo della continuazione. La ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Rv. 264294): in sostanza le finalità comuni dei reati non sono sufficienti ad affermare il nesso della continuazione in mancanza di una deliberazione unitaria 5. D'altra parte, va rammentato come in sede di incidente di esecuzione, l'accertamento dell'identità del medesimo disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo dell'irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019 - dep. 15/07/2019, Rv. 276610). Pertanto, la regola del dubbio non può essere trasposta dalla fase del giudizio sulla responsabilità a quella dell'incidente di esecuzione per il riconoscimento della continuazione, col finale capovolgimento della inferenza, nel senso che il dubbio dovrebbe suffragare l'accertamento della identità del disegno criminoso. I ricorsi, nell'evocare gli elementi che indirizzano al riconoscimento del vincolo, non dimostrano, senza ombra di dubbio, che le due condotte criminose erano state unitariamente programmate. 6. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricor
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