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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06794/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1895/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già rappresentato e difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (rinunziatario) e ora rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in via [OSCURATO:PERSONA], n. 57. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 4036/2015, depositata in data 4 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DeRosa.

Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF1.

In data 15 febbraio 2011, il contribuente riceveva notifica dell’avviso di accertamento n.

TF3011300552 per l’ ann o d’imposta 2007, afferente IRPEF, Addizionale regionale, IRPEF, Addizionale comunale, IRPEF e sanzione; mediante tale avviso, l’ufficio, segnatamente, recuperava le imposte dovute dal contribuente in relazione alla pensione erogatagli dalla NATO, dallo stesso non assoggettata a tassazione.

2. Avverso detto avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell’atto impugnato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 688/38/2013, rigettava integralmente il ricorso del contribuente e confermava l’atto impugnato.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’ufficio, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 403 6/2015 , depositata in data 4 maggio 2015, rigettava il gravame del contribuente, confermando l’operato del giudice di prime cure.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’ufficio siè costituito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto – conformemente alla tesi proposta dall’ufficio finanziario – che sono soggetti ad imposizione fiscale i trattamenti pensionistici percepiti da ex dipendenti della NATO e ciò in violazione dell’art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, secondo cui il personale alle dirette dipendenze dell’Organismo Internazionale NATO è esente dall’imposta sui redditi corrisposti dalla stessa.

2. Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa Corte (Cass. 15/01/2019, n. 705; Cass. 14/02/2019, n. 4422; Cass. 16/09/2020, n. 19287), l'art. 8, primo comma, lett. c), del citato d.P.R. n. 2083 del 1962, ai fini della esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, presuppone per l'applicabilità del beneficio due condizioni tassative, ossia che si tratti di «redditi derivanti da stipendi ed emolumenti» e che essi siano corrisposti al personale civile «dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali».

La disposizione normativa fa, quindi, esclusivo riferimento agli stipendi ed agli «emolumenti» percepiti in costanza del rapporto lavorativo, senza menzionare le pensioni corrisposte dopo la cessazione del medesimo.

Tale limitazione, come è stato evidenziato nella Risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 16/12/2009, n. 285/E, trova la sua ratio nella funzione stessa della norma che ha lo scopo di prevedere un trattamento speciale in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalle organizzazioni internazionali attraverso la loro struttura, della quale fa parte il personale in servizio, per cui tale regime agevolativo non trova applicazione per coloro che non vi prestano più la loro opera.

A supporto di tale interpretazione soccorre i l Regolamento pensionistico delle "[OSCURATO:PERSONA]", tra le quali rientra la N.A.T.O., ed in particolare la disciplina dettata dall'art. 42 di detto Regolamento («Pensioni soggette alla legislazione fiscale nazionale»), laddove si prevede, al comma 1, che «la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese» (comma 1), ossia sono assoggettate ad imposizione nello Stato di appartenenza in cui risiede il beneficiario e secondo le disposizioni contenute nella legislazione fiscale dello Stato stesso.

Il regolamento sopra richiamato, per quello che attiene il trattamento tributario delle pensioni erogate ai dipendenti della N.A.T.O., non introduce una disciplina difforme rispetto a quanto già previsto dalle fonti internazionali N.A.T.O., le quali, con riguardo alle esenzioni fiscali, escludono dalla tassazione i soli salari e gli emolumenti, e dunque quelle attribuzioni che sono erogate in costanza del rapporto di lavoro, senza fare mai riferimento al trattamento pensionistico.

Ciò si evince, in particolare, dalla lettura dell'Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951 (ratificato con legge n. 1126 del 10 novembre 1954), il cui art. 19 utilizza i termini «salaries and emoluments», come pure dall'art.

X della Convenzione di Londra del 1951 (ratificata con legge n. 1335/1955) e dall'art. 7 del Protocollo di Parigi del 28.8.1952 (ratificato con legge del 30/11/1955, n. 1338), nei quali è assente qualsiasi riferimento al termine «pensione».

La disciplina dettata dalla legge del 1962 non può, ovviamente, discostarsi da quella sovranazionale emergente dal richiamato art. 42 del Regolamento pensionistico, in virtù del quale l'importo della pensione concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore residente, considerato che l'art. 8, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 2083/1962 si configura come norma speciale di stretta interpretazione, il cui tenore letterale depone per l'applicabilità del beneficio solamente a coloro che rivestono la qualità di «impiegati» e con riguardo esclusivamente agli «stipendi ed emolumenti» percepiti.

Tale conclusione è, d'altro canto, ulteriormente avvalorata dalla considerazione che lo schema pensionistico applicato alle cd.

«organizzazioni coordinate» prevede anche il meccanismo del tax adjustment, ovvero del rimborso ai pensionati delle organizzazioni di circa il 50 per cento delle imposte sul reddito pagate sulla pensione, con ciò riconoscendo implicitamente la legittimità della tassazione delle pensioni stesse.

Lo stesso art. 42 del Regolamento parla, inoltre, del calcolo e «dell'importo delle imposte sul reddito per tutti i beneficiari di pensioni che sono contribuenti nel paese interessato» (comma 3) e di «detrazioni e sgravi fiscali» per carichi familiari (comma 4), elementi tutti che evidenziano la esistenza di un regime diverso tra il trattamento economico esente in corso di rapporto, espressamente previsto dal citato art. 8, e quello non esente dopo la cessazione del rapporto, spiegabile solo con l'intento di limitare al massimo ogni forma di soggezione o pressione, diretta o indiretta, degli Stati membri sul singolo dipendente N.A.T.O.

L’interpretazione letterale dell'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 2083/1962, che impone di attribuire la esenzione unicamente agli emolumenti derivanti dai rapporti di lavoro in corso di svolgimento, trova, peraltro, conferma nei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 16098 del 18/8/2004 (che ha deciso in ipotesi analoga in cui era prevista l'esenzione per i redditi da lavoro prestato all'estero), secondo cui «i redditi da pensione sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente solo ai fini della loro inclusione nella base imponibile, ma non anche ai fini della loro esclusione, per cui l'esenzione disposta per gli uni (quali, appunto, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero) non si estende, in mancanza di una espressa disposizione di legge, ai redditi da pensione derivanti dal medesimo lavoro», e ciò in quanto «le norme fiscali che prevedono esclusioni o esenzioni sono regole di stretta interpretazione, che non trovano applicazione se non nelle ipotesi da esse espressamente contemplate».

L'equiparazione dei redditi da pensione a quelli da lavoro dipendente è, infatti, dettata dalla finalità di «omogeneizzare il relativo trattamento tributario» e non anche per estendere ai primi una disposizione speciale prevista solo per una categoria ben precisa di lavoro dipendente(cfr. Cass.n.ri 27965, 2966, 34184, 39281 del 2021).

Peraltro, occorre rammentare che le Sezioni Unite, sempre nell'ambito di controversie di lavoro, hanno precisato che gli emolumenti pensionistici, anche qualora siano erogati dallo stesso datore di lavoro ed abbiano natura di «retribuzione differita», conservano la loro funzione previdenziale e non sono esattamente equiparabili ai redditi da lavoro dipendente, perché «sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa» (Cass., sez.

U.01/02/1997, n. 974) e sono conseguentemente sottratti al criterio inderogabile di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro che caratterizza gli emolumenti da lavoro. 2.1 Nel caso de quo , alla luce degli enunciati principi giurisprudenziali pacifici, la C.t.r. della Campania, affermando che il legislatore ha previsto l’esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi soltanto per i redditi derivanti da stipendi ed emolumenti corrisposti alpersonale civile dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali e, quindi, solo per gli stipendi ed emolumenti percepiti durante il rapporto lavorativo, con esclusione di ogni altra forma di emolumento, ha correttamente applicato l’interpretazione normativa così come pacificamente proposta dalla giurisprudenza di legittimità.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna ilricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1895/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già rappresentato e difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (rinunziatario) e ora rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in via [OSCURATO:PERSONA], n. 57. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4036/2015, depositata in data 4 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DeRosa. Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF1. In data 15 febbraio 2011, il contribuente riceveva notifica dell’avviso di accertamento n. TF3011300552 per l’ ann o d’imposta 2007, afferente IRPEF, Addizionale regionale, IRPEF, Addizionale comunale, IRPEF e sanzione; mediante tale avviso, l’ufficio, segnatamente, recuperava le imposte dovute dal contribuente in relazione alla pensione erogatagli dalla NATO, dallo stesso non assoggettata a tassazione. 2. Avverso detto avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell’atto impugnato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 688/38/2013, rigettava integralmente il ricorso del contribuente e confermava l’atto impugnato. 4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’ufficio, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 403 6/2015 , depositata in data 4 maggio 2015, rigettava il gravame del contribuente, confermando l’operato del giudice di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’ufficio siè costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto – conformemente alla tesi proposta dall’ufficio finanziario – che sono soggetti ad imposizione fiscale i trattamenti pensionistici percepiti da ex dipendenti della NATO e ciò in violazione dell’art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, secondo cui il personale alle dirette dipendenze dell’Organismo Internazionale NATO è esente dall’imposta sui redditi corrisposti dalla stessa. 2. Il motivo è infondato. Come già affermato da questa Corte (Cass. 15/01/2019, n. 705; Cass. 14/02/2019, n. 4422; Cass. 16/09/2020, n. 19287), l'art. 8, primo comma, lett. c), del citato d.P.R. n. 2083 del 1962, ai fini della esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, presuppone per l'applicabilità del beneficio due condizioni tassative, ossia che si tratti di «redditi derivanti da stipendi ed emolumenti» e che essi siano corrisposti al personale civile «dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali». La disposizione normativa fa, quindi, esclusivo riferimento agli stipendi ed agli «emolumenti» percepiti in costanza del rapporto lavorativo, senza menzionare le pensioni corrisposte dopo la cessazione del medesimo. Tale limitazione, come è stato evidenziato nella Risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 16/12/2009, n. 285/E, trova la sua ratio nella funzione stessa della norma che ha lo scopo di prevedere un trattamento speciale in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalle organizzazioni internazionali attraverso la loro struttura, della quale fa parte il personale in servizio, per cui tale regime agevolativo non trova applicazione per coloro che non vi prestano più la loro opera. A supporto di tale interpretazione soccorre i l Regolamento pensionistico delle "[OSCURATO:PERSONA]", tra le quali rientra la N.A.T.O., ed in particolare la disciplina dettata dall'art. 42 di detto Regolamento («Pensioni soggette alla legislazione fiscale nazionale»), laddove si prevede, al comma 1, che «la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese» (comma 1), ossia sono assoggettate ad imposizione nello Stato di appartenenza in cui risiede il beneficiario e secondo le disposizioni contenute nella legislazione fiscale dello Stato stesso. Il regolamento sopra richiamato, per quello che attiene il trattamento tributario delle pensioni erogate ai dipendenti della N.A.T.O., non introduce una disciplina difforme rispetto a quanto già previsto dalle fonti internazionali N.A.T.O., le quali, con riguardo alle esenzioni fiscali, escludono dalla tassazione i soli salari e gli emolumenti, e dunque quelle attribuzioni che sono erogate in costanza del rapporto di lavoro, senza fare mai riferimento al trattamento pensionistico. Ciò si evince, in particolare, dalla lettura dell'Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951 (ratificato con legge n. 1126 del 10 novembre 1954), il cui art. 19 utilizza i termini «salaries and emoluments», come pure dall'art. X della Convenzione di Londra del 1951 (ratificata con legge n. 1335/1955) e dall'art. 7 del Protocollo di Parigi del 28.8.1952 (ratificato con legge del 30/11/1955, n. 1338), nei quali è assente qualsiasi riferimento al termine «pensione». La disciplina dettata dalla legge del 1962 non può, ovviamente, discostarsi da quella sovranazionale emergente dal richiamato art. 42 del Regolamento pensionistico, in virtù del quale l'importo della pensione concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore residente, considerato che l'art. 8, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 2083/1962 si configura come norma speciale di stretta interpretazione, il cui tenore letterale depone per l'applicabilità del beneficio solamente a coloro che rivestono la qualità di «impiegati» e con riguardo esclusivamente agli «stipendi ed emolumenti» percepiti. Tale conclusione è, d'altro canto, ulteriormente avvalorata dalla considerazione che lo schema pensionistico applicato alle cd. «organizzazioni coordinate» prevede anche il meccanismo del tax adjustment, ovvero del rimborso ai pensionati delle organizzazioni di circa il 50 per cento delle imposte sul reddito pagate sulla pensione, con ciò riconoscendo implicitamente la legittimità della tassazione delle pensioni stesse. Lo stesso art. 42 del Regolamento parla, inoltre, del calcolo e «dell'importo delle imposte sul reddito per tutti i beneficiari di pensioni che sono contribuenti nel paese interessato» (comma 3) e di «detrazioni e sgravi fiscali» per carichi familiari (comma 4), elementi tutti che evidenziano la esistenza di un regime diverso tra il trattamento economico esente in corso di rapporto, espressamente previsto dal citato art. 8, e quello non esente dopo la cessazione del rapporto, spiegabile solo con l'intento di limitare al massimo ogni forma di soggezione o pressione, diretta o indiretta, degli Stati membri sul singolo dipendente N.A.T.O. L’interpretazione letterale dell'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 2083/1962, che impone di attribuire la esenzione unicamente agli emolumenti derivanti dai rapporti di lavoro in corso di svolgimento, trova, peraltro, conferma nei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 16098 del 18/8/2004 (che ha deciso in ipotesi analoga in cui era prevista l'esenzione per i redditi da lavoro prestato all'estero), secondo cui «i redditi da pensione sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente solo ai fini della loro inclusione nella base imponibile, ma non anche ai fini della loro esclusione, per cui l'esenzione disposta per gli uni (quali, appunto, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero) non si estende, in mancanza di una espressa disposizione di legge, ai redditi da pensione derivanti dal medesimo lavoro», e ciò in quanto «le norme fiscali che prevedono esclusioni o esenzioni sono regole di stretta interpretazione, che non trovano applicazione se non nelle ipotesi da esse espressamente contemplate». L'equiparazione dei redditi da pensione a quelli da lavoro dipendente è, infatti, dettata dalla finalità di «omogeneizzare il relativo trattamento tributario» e non anche per estendere ai primi una disposizione speciale prevista solo per una categoria ben precisa di lavoro dipendente(cfr. Cass.n.ri 27965, 2966, 34184, 39281 del 2021). Peraltro, occorre rammentare che le Sezioni Unite, sempre nell'ambito di controversie di lavoro, hanno precisato che gli emolumenti pensionistici, anche qualora siano erogati dallo stesso datore di lavoro ed abbiano natura di «retribuzione differita», conservano la loro funzione previdenziale e non sono esattamente equiparabili ai redditi da lavoro dipendente, perché «sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa» (Cass., sez. U.01/02/1997, n. 974) e sono conseguentemente sottratti al criterio inderogabile di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro che caratterizza gli emolumenti da lavoro. 2.1 Nel caso de quo , alla luce degli enunciati principi giurisprudenziali pacifici, la C.t.r. della Campania, affermando che il legislatore ha previsto l’esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi soltanto per i redditi derivanti da stipendi ed emolumenti corrisposti alpersonale civile dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali e, quindi, solo per gli stipendi ed emolumenti percepiti durante il rapporto lavorativo, con esclusione di ogni altra forma di emolumento, ha correttamente applicato l’interpretazione normativa così come pacificamente proposta dalla giurisprudenza di legittimità. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 2.200,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di cont