CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33848/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 09/03/2026 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vercelli – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesola richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolodella continuazione dei reati giudicati mediante due sentenze [sentenza delTribunale di Trento del 28/11/2023, passata in giudicato il 28/01/2024, dicondanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro cinquecento di multa, peril reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso a Mezzolombardo (TN) il05/05/2019; sentenza del Tribunale di Messina del 02/11/2023, passata ingiudicato il 28/05/2024, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euroduecento di multa, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso in Messinail 07/05/2020].2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Esposito, deducendo vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perviolazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 81 e 671 cod.proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzione erroneamente escluso lasussistenza del vincolo della continuazione, tra i reati giudicati mediante lesentenze suddette.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsi di condotte che, sebbeneontologicamente simili, risultano poste in essere entro un arco temporale dilatatoe che non sono tra loro in alcun modo ricollegabili, venendo in rilievo, quindi,plurime determinazioni estemporanee, frutto di una scelta di vita).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]