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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09145/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Marchisio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controAgenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 83/4/2020, depositata il 20 gennaio 2020, dellaCommissione tributaria regionale del Piemonte;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11marzo 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/20261. – Con sentenza n. 83/4/2020, depositata il 20 gennaio 2020, laCommissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appelloproposto dalla parte, odierna ricorrente, così confermando la decisionedi prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di unavviso di liquidazione dell’imposta di successione dovuta dalcontribuente in relazione alla dichiarazione di successione presentatain morte di [OSCURATO:PERSONA].1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- nella fattispecie, legittimamente l’Agenzia aveva datoapplicazione alla presunzione di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346,art. 9, comma 2, maggiorando nella misura del 10% il valore imponibiledell’asse ereditario in relazione a denaro, gioielli e mobilia;- del pari legittimamente era stata applicata la sanzione in quanto«le azioni giudiziarie promosse dai parenti della signora Germani controil contribuente non potevano costituire un valido impedimento allatempestiva presentazione da parte di quest'ultimo della dichiarazionedi successione» (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3).2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di tre motivi.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo, non meglio rubricato, espone la denuncia diviolazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art.50, assumendo il ricorrente che, nella fattispecie, era stata applicatauna sanzione illegale correlata alla tardiva presentazione delladichiarazione quando la stessa disposizione di cui all’art. 50, cit., cosìcome rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ha ad oggettol’omessa presentazione della dichiarazione.Numero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/20261.1 – Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3, deducendo che,nella fattispecie, il ritardo nella presentazione della dichiarazione disuccessione conseguiva dal fatto di terzi e, più specificamente, inragione della pendenza di indagini penali promosse dalla procura dellaRepubblica per il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 cod.pen.) su denuncia presentata dai prossimi congiunti della de cuius che,con testamento olografo, aveva istituto erede esso esponente.Assume, dunque, il ricorrente che, nella fattispecie data, trovandosinella posizione di chiamato all’eredità, la presentazione delladichiarazione successoria non poteva che dipendere dalla definizione,di poi avvenuta con provvedimento di archiviazione, delle indaginipenali, in quanto ogni attività svolta in detta posizione non avrebbepotuto che aggravare la sua condizione di indagato (con prospettazionedell’aggravante per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevantegravità, se non della stessa continuazione nel reato, di ulteriori delittidi falsità ovvero con applicazione di misure cautelari, reali e personali).2. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento delsecondo motivo – è fondato, e va accolto.2.1 – Va premesso che, così come risulta dalle difense hinc et indesvolte, nella fattispecie la sanzione applicata (pari al 120% dell’impostaliquidata dall’ufficio) è stata ridotta, secondo la disciplina delravvedimento operoso, nella misura di un settimo del minimo, inragione, dunque, della presentazione della dichiarazione «entro dueanni dall'omissione» [d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma1, lett. b-bis)].2.2 – Secondo un principio di diritto formatosi in relazione al testodell’art. 50, cit. (ratione temporis vigente), la violazione dell'art. 31 deld.lgs. n. 346 del 1990, in ordine al termine di presentazione dellaNumero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/2026dichiarazione di successione, non è più sanzionata specificamente, ameno che non trasmodi in vera e propria omissione, la quale, come sievince dall'art. 33, comma 1, d.lgs. cit., si verifica allorché, scaduto iltermine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione delcontribuente (v.

Cass., 17 maggio 2006, n. 11569; adde Cass., 31ottobre 2018, n. 27840; Cass., 20 marzo 2013, n. 6940).Detta conclusione interpretativa si fonda, quindi, sullariformulazione dell’art. 50, cit., ad opera del d.lgs. 18 dicembre 1997,n. 473, art. 2, comma 1, lettera d), secondo il cui disposto «Chi omettedi presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o ladichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa dalcentoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata oriliquidata d'ufficio.

Se non è dovuta imposta si applica la sanzioneamministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni»; e, dunque,sul rilievo che, in detta nuova formulazione, la disposizione nonprevede più alcuna sanzione (così come già contemplata nell’originariotesto dell’art. 50, cit.) per l’ipotesi della tardiva dichiarazione disuccessione.Così che – non potendosi identificare la fattispecie della tardivadichiarazione con quella del tardivo versamento del tributo (di cui ald.lgs. n. 346 del 1990, art. 52, di poi al d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13)- il ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione nonrisulta «(più) passibile di sanzione, purché non trasmodi in una vera epropria "omissione": la qual cosa si verifica allorché, scaduto il termine,l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente,come si ricava dall'articolo 33, comma 1, stesso D.Lgs.».2.3 – Sul ripercorso assetto normativo ha inciso, quindi, la(ulteriore) riformulazione della disposizione dell’art. 50, cit., che, pereffetto del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 28, comma 1,espressamente prevede (al terzo periodo) che «Se la dichiarazione èNumero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/2026presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica lasanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per centodell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio».Disposizione, questa, alla cui stregua è, dunque, predeterminato ilritardo autonomamente (e più mitemente) sanzionato con la ricadutainterpretativa secondo la quale al ritardo superiore a detto termine di30 giorni non può che correlarsi la sanzione prevista per l’omessadichiarazione (secondo un meccanismo che, anche in tema didichiarazione reddituale, distingue la dichiarazione valida, da quellaomessa, in ragione di una specifica scansione temporale del ritardo;d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 7).E, per l’appunto, in relazione a detta fattispecie risulta applicabile(e applicato nell’avviso di liquidazione in contestazione) l’istituto delravvedimento operoso che consente di sanare l’omissione, entropredeterminato termine, ai fini della mitigazione del trattamentosanzionatorio.2.4 – La riformulazione della disciplina posta dall’art. 50, cit., trova,però, applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 (d.lgs. n. 158 del2015, art. 32, comma 1, come modificato dalla l. 28 dicembre 2015,n. 208, art. 1, comma 133), a fronte dell’apertura della successioneche, nella fattispecie, ascende al 5 luglio 2015.E, in ragione di tanto, la disciplina (anche sanzionatoria) che, nellafattispecie, deve trovare applicazione è quella che risultava vigente almomento dell’apertura della successione.2.4.1 – Come, difatti, costantemente disposto dalla disciplinaintertemporale delle modifiche normative intervenute in tema diimposta di successione, il criterio regolatore della successionenormativa è stato sempre correlato all’apertura della successione (v. ild.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 59; il d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346, art. 63; la l. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 17, comma 1; il d.l. 3Numero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/2026ottobre 2006, n.262, art. 2, comma 53, conv. in l. 24 novembre 2006,n. 286).E a questo dato temporale di riferimento, – che somministracertezza, secondo principio di legalità, nell’applicazione della disciplina(anche sanzionatoria) del tributo e che pur si raccorda al presuppostoimpositivo che va individuato nella chiamata all'eredità, così che «Ladata di apertura della successione rileva per individuare il "momentoimpositivo" della imposta di successione perché in questa ipotesil'oggetto del prelievo è il trasferimento in capo all'erede» (così Cass.,4 luglio 2025, n. 18252) – debbono ascriversi le discipline speciali voltaa volta introdotte, o riformulate, dal legislatore in quanto ciascunistituto oggetto di regolazione (qui con riferimento all’obbligodichiarativo) non è scindibile dalla disciplina unitaria del tributo cosìcome vigente al momento dell’apertura della successione (v.

Cass., 24giugno 2016, n. 13133; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21803; Cass., 8agosto 2005, n. 16726; Cass., 13 maggio 2003, n. 7325).Né, del resto, come la Corte ha già rilevato, l’individuazione delladisciplina applicabile può farsi diversamente discendere dagli atti che,volta a volta, siano stati adottati ai fini dell’accertamento e dellaliquidazione del tributo, ove, dunque, la stessa sopra ripercorsasuccessione normativa del trattamento sanzionatorio correlatoall’obbligo dichiarativo verrebbe a farsi dipendere da criteri di casualitàgovernati dalla mera datazione degli atti di esercizio del potereimpositivo.2.5 – Può, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: «Intema di imposta di successione, la sanzione per la dichiarazione disuccessione che sia stata presentata con ritardo superiore a trentagiorni, prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal d.lgs. 31 ottobre1990, n. 346, art. 50, così come novellato dal d.lgs. 24 settembre2015, n. 158, art. 28, comma 1, non può trovare applicazione conNumero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/2026riferimento alle successioni aperte in data antecedente alla entrata invigore della nuova disposizione sanzionatoria che deve essere correlataall’obbligo dichiarativo del contribuente così come disciplinato almomento dell’apertura della successione.».3. – Il terzo motivo, non meglio rubricato, reca la denuncia diviolazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art.9, sugli assunti che, nella fattispecie, non poteva trovare applicazionela maggiorazione ivi prevista (del 10%) del valore globale nettoimponibile dell'asse ereditario in quanto:- erroneamente, innanzitutto, detta maggiorazione era stataapplicata sull’imposta piuttosto che sul valore imponibile;- non v’era alcuna evidenza di denaro, gioielli e mobilia detenutidalla de cuius che viveva in un appartamento arredato e che (solo)deteneva denaro in deposito bancario;- la stessa possibilità di redigere un inventario risultava preclusa inquanto l’appartamento di residenza della de cuius rientrato nellaimmediata disponibilità della proprietaria – che vi aveva fatto eseguireinterventi di pulizia in vista di una nuova locazione ed ove erano statirinvenuti «solo pochi vestiti di esiguo valore … [e] …un orologio …dicirca 60 euro di valore», - così che ricorrevano i presupposti della forzamaggiore impeditiva dell’inventario siccome esso esponente era venutoa conoscenza di esser stato nominato erede (solo) dopo lapubblicazione del testamento (e quando, dunque, l’appartamento inquestione era già rientrato nella disponibilità della proprietaria).4. – Questo motivo è inammissibile.4.1 – Innanzitutto, sotto il velo della censura di violazione di legge,il motivo sottopone alla Corte una (insistita e articolata) ricostruzionein fatto delle fattispecie evocate che alcunché condivide con la correttaapplicazione delle disposizioni normative oggetto di censura, e sirisolve nella prospettazione di un riesame dei dati istruttori che non èNumero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/2026consentita in sede di legittimità se non nei limiti (qui del tuttopretermessi) del difetto di motivazione di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ.Come, difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recatada una norma di legge e quindi implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causaè esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, insede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione; il discriminetra l'una e l'altra ipotesi, - violazione di legge in senso proprio a causadell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovveroerronea applicazione della legge in ragione della carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, - è segnato dalfatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediatadalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v.

Cass., 5febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez.U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499).4.2 – Va soggiunto che, nella fattispecie, le questioni di fattosottese all’applicazione della disposizione oggetto di censura hannoformato oggetto di esame da parte dei giudici di merito, esame che siprospetta come conforme in relazione ai limiti d'impugnazione della cd.doppia conforme (art. 348-ter, u.c., cod. proc. civ.; Cass. Sez.

U., 7aprile 2014, n. 8053); e che il ricorso nemmeno specificamenteevidenzia, così come era onere della parte, una qualche diversità delleragioni decisorie poste a fondamento delle pronunce dei giudici dimerito (v.

Cass., 10 marzo 2014, n. 5528 cui adde Cass., 28 febbraioNumero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/20262023, n. 5947; Cass., 15 marzo 2022, n. 8320; Cass., 6 agosto 2019,n. 20994; Cass., 22 dicembre 2016, n. 26774).4.3 – L’inammissibilità del motivo consegue (ancora) dal difetto dispecificità di censure della cui proposizione, nei gradi di merito, lastessa ricorrente non dà alcun conto; e dette censure, sotto lo stessoprofilo della denunciata violazione di legge, vengono articolate, da unlato, in diretto contrasto con i ridetti accertamenti in fatto – alla cuistregua la maggiorazione del 10% di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, art.9, comma 2, è stata computata sul valore imponibile, non anchesull’imposta – e, dall’altro, in completa anomia di riferimenti tanto alcontenuto dell’avviso di liquidazione impugnato quanto, comeanticipato, ai motivi di impugnazione avverso lo stesso proposti.5. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione almotivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originariodel contribuente limitatamente alla sanzione applicata.Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti,tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e della novità dellaquaestio iuris di fondo sottesa allo stesso accoglimento.

P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorsooriginario del contribuente quanto alla sanzione applicata; compensa,tra le parti, le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Marchisio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controAgenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 83/4/2020, depositata il 20 gennaio 2020, dellaCommissione tributaria regionale del Piemonte;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11marzo 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/20261. – Con sentenza n. 83/4/2020, depositata il 20 gennaio 2020, laCommissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appelloproposto dalla parte, odierna ricorrente, così confermando la decisionedi prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di unavviso di liquidazione dell’imposta di successione dovuta dalcontribuente in relazione alla dichiarazione di successione presentatain morte di [OSCURATO:PERSONA].1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- nella fattispecie, legittimamente l’Agenzia aveva datoapplicazione alla presunzione di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346,art. 9, comma 2, maggiorando nella misura del 10% il valore imponibiledell’asse ereditario in relazione a denaro, gioielli e mobilia;- del pari legittimamente era stata applicata la sanzione in quanto«le azioni giudiziarie promosse dai parenti della signora Germani controil contribuente non potevano costituire un valido impedimento allatempestiva presentazione da parte di quest'ultimo della dichiarazionedi successione» (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3).2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di tre motivi.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo, non meglio rubricato, espone la denuncia diviolazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art.50, assumendo il ricorrente che, nella fattispecie, era stata applicatauna sanzione illegale correlata alla tardiva presentazione delladichiarazione quando la stessa disposizione di cui all’art. 50, cit., cosìcome rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ha ad oggettol’omessa presentazione della dichiarazione.Numero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/20261.1 – Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3, deducendo che,nella fattispecie, il ritardo nella presentazione della dichiarazione disuccessione conseguiva dal fatto di terzi e, più specificamente, inragione della pendenza di indagini penali promosse dalla procura dellaRepubblica per il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 cod.pen.) su denuncia presentata dai prossimi congiunti della de cuius che,con testamento olografo, aveva istituto erede esso esponente.Assume, dunque, il ricorrente che, nella fattispecie data, trovandosinella posizione di chiamato all’eredità, la presentazione delladichiarazione successoria non poteva che dipendere dalla definizione,di poi avvenuta con provvedimento di archiviazione, delle indaginipenali, in quanto ogni attività svolta in detta posizione non avrebbepotuto che aggravare la sua condizione di indagato (con prospettazionedell’aggravante per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevantegravità, se non della stessa continuazione nel reato, di ulteriori delittidi falsità ovvero con applicazione di misure cautelari, reali e personali).2. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento delsecondo motivo – è fondato, e va accolto.2.1 – Va premesso che, così come risulta dalle difense hinc et indesvolte, nella fattispecie la sanzione applicata (pari al 120% dell’impostaliquidata dall’ufficio) è stata ridotta, secondo la disciplina delravvedimento operoso, nella misura di un settimo del minimo, inragione, dunque, della presentazione della dichiarazione «entro dueanni dall'omissione» [d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma1, lett. b-bis)].2.2 – Secondo un principio di diritto formatosi in relazione al testodell’art. 50, cit. (ratione temporis vigente), la violazione dell'art. 31 deld.lgs. n. 346 del 1990, in ordine al termine di presentazione dellaNumero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/2026dichiarazione di successione, non è più sanzionata specificamente, ameno che non trasmodi in vera e propria omissione, la quale, come sievince dall'art. 33, comma 1, d.lgs. cit., si verifica allorché, scaduto iltermine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione delcontribuente (v. Cass., 17 maggio 2006, n. 11569; adde Cass., 31ottobre 2018, n. 27840; Cass., 20 marzo 2013, n. 6940).Detta conclusione interpretativa si fonda, quindi, sullariformulazione dell’art. 50, cit., ad opera del d.lgs. 18 dicembre 1997,n. 473, art. 2, comma 1, lettera d), secondo il cui disposto «Chi omettedi presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o ladichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa dalcentoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata oriliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzioneamministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni»; e, dunque,sul rilievo che, in detta nuova formulazione, la disposizione nonprevede più alcuna sanzione (così come già contemplata nell’originariotesto dell’art. 50, cit.) per l’ipotesi della tardiva dichiarazione disuccessione.Così che – non potendosi identificare la fattispecie della tardivadichiarazione con quella del tardivo versamento del tributo (di cui ald.lgs. n. 346 del 1990, art. 52, di poi al d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13)- il ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione nonrisulta «(più) passibile di sanzione, purché non trasmodi in una vera epropria "omissione": la qual cosa si verifica allorché, scaduto il termine,l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente,come si ricava dall'articolo 33, comma 1, stesso D.Lgs.».2.3 – Sul ripercorso assetto normativo ha inciso, quindi, la(ulteriore) riformulazione della disposizione dell’art. 50, cit., che, pereffetto del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 28, comma 1,espressamente prevede (al terzo periodo) che «Se la dichiarazione èNumero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/2026presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica lasanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per centodell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio».Disposizione, questa, alla cui stregua è, dunque, predeterminato ilritardo autonomamente (e più mitemente) sanzionato con la ricadutainterpretativa secondo la quale al ritardo superiore a detto termine di30 giorni non può che correlarsi la sanzione prevista per l’omessadichiarazione (secondo un meccanismo che, anche in tema didichiarazione reddituale, distingue la dichiarazione valida, da quellaomessa, in ragione di una specifica scansione temporale del ritardo;d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 7).E, per l’appunto, in relazione a detta fattispecie risulta applicabile(e applicato nell’avviso di liquidazione in contestazione) l’istituto delravvedimento operoso che consente di sanare l’omissione, entropredeterminato termine, ai fini della mitigazione del trattamentosanzionatorio.2.4 – La riformulazione della disciplina posta dall’art. 50, cit., trova,però, applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 (d.lgs. n. 158 del2015, art. 32, comma 1, come modificato dalla l. 28 dicembre 2015,n. 208, art. 1, comma 133), a fronte dell’apertura della successioneche, nella fattispecie, ascende al 5 luglio 2015.E, in ragione di tanto, la disciplina (anche sanzionatoria) che, nellafattispecie, deve trovare applicazione è quella che risultava vigente almomento dell’apertura della successione.2.4.1 – Come, difatti, costantemente disposto dalla disciplinaintertemporale delle modifiche normative intervenute in tema diimposta di successione, il criterio regolatore della successionenormativa è stato sempre correlato all’apertura della successione (v. ild.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 59; il d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346, art. 63; la l. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 17, comma 1; il d.l. 3Numero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/2026ottobre 2006, n.262, art. 2, comma 53, conv. in l. 24 novembre 2006,n. 286).E a questo dato temporale di riferimento, – che somministracertezza, secondo principio di legalità, nell’applicazione della disciplina(anche sanzionatoria) del tributo e che pur si raccorda al presuppostoimpositivo che va individuato nella chiamata all'eredità, così che «Ladata di apertura della successione rileva per individuare il "momentoimpositivo" della imposta di successione perché in questa ipotesil'oggetto del prelievo è il trasferimento in capo all'erede» (così Cass.,4 luglio 2025, n. 18252) – debbono ascriversi le discipline speciali voltaa volta introdotte, o riformulate, dal legislatore in quanto ciascunistituto oggetto di regolazione (qui con riferimento all’obbligodichiarativo) non è scindibile dalla disciplina unitaria del tributo cosìcome vigente al momento dell’apertura della successione (v. Cass., 24giugno 2016, n. 13133; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21803; Cass., 8agosto 2005, n. 16726; Cass., 13 maggio 2003, n. 7325).Né, del resto, come la Corte ha già rilevato, l’individuazione delladisciplina applicabile può farsi diversamente discendere dagli atti che,volta a volta, siano stati adottati ai fini dell’accertamento e dellaliquidazione del tributo, ove, dunque, la stessa sopra ripercorsasuccessione normativa del trattamento sanzionatorio correlatoall’obbligo dichiarativo verrebbe a farsi dipendere da criteri di casualitàgovernati dalla mera datazione degli atti di esercizio del potereimpositivo.2.5 – Può, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: «Intema di imposta di successione, la sanzione per la dichiarazione disuccessione che sia stata presentata con ritardo superiore a trentagiorni, prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal d.lgs. 31 ottobre1990, n. 346, art. 50, così come novellato dal d.lgs. 24 settembre2015, n. 158, art. 28, comma 1, non può trovare applicazione conNumero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/2026riferimento alle successioni aperte in data antecedente alla entrata invigore della nuova disposizione sanzionatoria che deve essere correlataall’obbligo dichiarativo del contribuente così come disciplinato almomento dell’apertura della successione.».3. – Il terzo motivo, non meglio rubricato, reca la denuncia diviolazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art.9, sugli assunti che, nella fattispecie, non poteva trovare applicazionela maggiorazione ivi prevista (del 10%) del valore globale nettoimponibile dell'asse ereditario in quanto:- erroneamente, innanzitutto, detta maggiorazione era stataapplicata sull’imposta piuttosto che sul valore imponibile;- non v’era alcuna evidenza di denaro, gioielli e mobilia detenutidalla de cuius che viveva in un appartamento arredato e che (solo)deteneva denaro in deposito bancario;- la stessa possibilità di redigere un inventario risultava preclusa inquanto l’appartamento di residenza della de cuius rientrato nellaimmediata disponibilità della proprietaria – che vi aveva fatto eseguireinterventi di pulizia in vista di una nuova locazione ed ove erano statirinvenuti «solo pochi vestiti di esiguo valore … [e] …un orologio …dicirca 60 euro di valore», - così che ricorrevano i presupposti della forzamaggiore impeditiva dell’inventario siccome esso esponente era venutoa conoscenza di esser stato nominato erede (solo) dopo lapubblicazione del testamento (e quando, dunque, l’appartamento inquestione era già rientrato nella disponibilità della proprietaria).4. – Questo motivo è inammissibile.4.1 – Innanzitutto, sotto il velo della censura di violazione di legge,il motivo sottopone alla Corte una (insistita e articolata) ricostruzionein fatto delle fattispecie evocate che alcunché condivide con la correttaapplicazione delle disposizioni normative oggetto di censura, e sirisolve nella prospettazione di un riesame dei dati istruttori che non èNumero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/2026consentita in sede di legittimità se non nei limiti (qui del tuttopretermessi) del difetto di motivazione di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ.Come, difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recatada una norma di legge e quindi implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causaè esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, insede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione; il discriminetra l'una e l'altra ipotesi, - violazione di legge in senso proprio a causadell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovveroerronea applicazione della legge in ragione della carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, - è segnato dalfatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediatadalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v. Cass., 5febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez.U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499).4.2 – Va soggiunto che, nella fattispecie, le questioni di fattosottese all’applicazione della disposizione oggetto di censura hannoformato oggetto di esame da parte dei giudici di merito, esame che siprospetta come conforme in relazione ai limiti d'impugnazione della cd.doppia conforme (art. 348-ter, u.c., cod. proc. civ.; Cass. Sez. U., 7aprile 2014, n. 8053); e che il ricorso nemmeno specificamenteevidenzia, così come era onere della parte, una qualche diversità delleragioni decisorie poste a fondamento delle pronunce dei giudici dimerito (v. Cass., 10 marzo 2014, n. 5528 cui adde Cass., 28 febbraioNumero registro generale 27866/2020Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 9145/2026Data pubblicazione 11/04/20262023, n. 5947; Cass., 15 marzo 2022, n. 8320; Cass., 6 agosto 2019,n. 20994; Cass., 22 dicembre 2016, n. 26774).4.3 – L’inammissibilità del motivo consegue (ancora) dal difetto dispecificità di censure della cui proposizione, nei gradi di merito, lastessa ricorrente non dà alcun conto; e dette censure, sotto lo stessoprofilo della denunciata violazione di legge, vengono articolate, da unlato, in diretto contrasto con i ridetti accertamenti in fatto – alla cuistregua la maggiorazione del 10% di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, art.9, comma 2, è stata computata sul valore imponibile, non anchesull’imposta – e, dall’altro, in completa anomia di riferimenti tanto alcontenuto dell’avviso di liquidazione impugnato quanto, comeanticipato, ai motivi di impugnazione avverso lo stesso proposti.5. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione almotivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originariodel contribuente limitatamente alla sanzione applicata.Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti,tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e della novità dellaquaestio iuris di fondo sottesa allo stesso accoglimento. P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorsooriginario del contribuente quanto alla sanzione applicata; compensa,tra le parti, le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09145/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris