CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20649/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (ricorso nel quale il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce carenza di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza dell'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio) perché costituite da mere doglianze versate in fatto e di natura aspecifica, che denunciano, peraltro, asseriti difetti di contraddittorietà o illogicità, in realtà non emergenti dalla decisione avversata; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un coerente argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Roma nella sentenza impugnata, conforme alla decisione emessa dal Tribunale di Roma, quale Giudice di primo grado. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una riponderazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti fattuali, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato di legittimità, in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato, va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nella presente sede - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa interpretazione, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178); Rilevato che la pronuncia impugnata evidenzia - in punto di modulazione sanzionatoria - le modalità di commissione dei fatti giudicati, valutando esaustivamente e logicamente il disvalore obiettivo della condotta e la negativa personalità del soggetto, giudicato scarsamente incline a rispettare ordini e prescrizioni dell'autorità; Ritenuto che trattasi di motivazione congruente e logica, nonché priva di contraddittorietà di sorta e, quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R