CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18042/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Inps [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aloisio unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1697/2023 depositatail 21/04/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20705/2023Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 18042/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, in favore diciascuna parte controricorrente, oltre, in favore dell’INPS, alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge e, in favore di ADER, alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Gabriella Marchese