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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04184/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 aprile 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 13 gennaio 2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di un furto in abitazione, commesso a Torino il 3 gennaio 2015, aggravato per essere stato commesso da tre o più persone e con violenza sulle cose, e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed C 206,00 di multa.

2. Contro la sentenza, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore.

Il ricorso si articola in due motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

2.1. Col primo motivo, la difesa deduce erronea applicazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla affermazione della penale responsabilità.

Sostiene, in particolare, che sarebbe stato ingiustificatamente valorizzato l'indizio rappresentato dal riconoscimento di Dordevic da parte di un agente di polizia giudiziaria, riconoscimento non avvenuto sulla base della comparazione di immagini raffiguranti persone diverse, ma osservando un filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza installate sul luogo dei fatti.

La difesa osserva che tale riconoscimento non può considerarsi attendibile atteso che la persona riconosciuta non è ben visibile nei filmati e che gli stessi sono stati visionati da più operatori di polizia giudiziaria, ma solo uno di questi ha riconosciuto l'imputato.

Sottolinea, inoltre, che l'ulteriore indizio a riscontro, rappresentato dal fatto che, poche ore dopo il furto, il cellulare sottratto nell'abitazione operò con una Sim intestata al padre di Dordevic è stato ritenuto sussistente per travisamento delle emergenze probatorie, atteso che le ultime due cifre del codice IMEI riportato nei tabulati sono diverse da quelle del codice IMEI che identifica il telefono rubato.

2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche delle quali l'imputato sarebbe stato meritevole in ragione della giovane età e delle difficili condizioni di vita.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Quanto al primo motivo, si deve ricordare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, «il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito» (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925).

Nel caso di specie Dordevic è stato riconosciuto dall'Assistente capo della polizia locale [OSCURATO:PERSONA], che ha visionato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza poste all'esterno dell'immobile nel quale fu commesso il furto.

Tale riconoscimento è stato valutato attendibile perché la Mengozzi fa parte della «Sezione Nomadi» della polizia locale di Torino e ha personale conoscenza degli abitanti dei campi nomadi, compreso quello sito in strada Aeroporto ove Dordevic risiede.

La sentenza impugnata sottolinea che la teste ha dichiarato di aver visto l'imputato in volto e di persona più di una volta e i giudici di merito hanno ritenuto che, alla luce di tali dichiarazioni, il riconoscimento, effettuato in termini di certezza dalla testimone, costituisse un indizio grave e preciso a carico dell'imputato.

Secondo la Corte territoriale, il fatto che analogo riconoscimento non sia stato operato da altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno visionato il filmato non inficia l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla Mengozzi, proprio perché, a differenza di altri operatori di polizia, questa testimone aveva una personale conoscenza dell'imputato.

Ad ulteriore conferma dell'attendibilità del riconoscimento i giudici di appello hanno fatto riferimento all'esito positivo della comparazione tra i fotogrammi estratti dai filmati e le fotografie ricavate dai documenti intestati all'imputato o dai rilievi fotodattiloscopici che lo riguardano.

Nel caso di specie, dunque, l'affermazione della penale responsabilità è fondata su un riconoscimento che non deriva da una comparazione di immagini, ma da una percezione diretta, valutata attendibile dalla Corte territoriale con motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.

A questo proposito è utile ricordare che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

2.1. I giudici di merito hanno ritenuto che avesse ulteriore valore indiziante e fosse idonea a delineare un quadro probatorio tranquillizzante, la constatazione che sul telefono cellulare sottratto nell'immobile fu inserita, poche ore dopo il furto, una SIM intestata a [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato.

La difesa ritiene che questo indizio sia stato riconosciuto esistente trascurando il dato obiettivo che il numero di IMEI identificativo del telefono rubato è diverso nelle ultime due cifre dal numero di IMEI identificativo del telefono nel quale fu inserita la SIM.

Sostiene, dunque, che una delle prove a carico sarebbe stata individuata per travisamento degli elementi acquisiti.

Si deve rilevare in proposito che la differenza presente nelle ultime due cifre del codice IMEI è stata esaminata e spiegata dalla Corte di appello, secondo la quale l'IMEI identificativo del telefono prescinde dagli ultimi due "bit", che non identificano l'apparecchio, ma la versione software sullo stesso installata.

La Corte territoriale, dunque, ha valutato il dato e ne ha fornito una spiegazione.

Il ricorrente sostiene che la differenza riscontrata impedisce di sapere quale fosse «il firmware/software del Nokia rubato» e, di conseguenza, fa perdere all'indizio il necessario carattere di gravità.

Non si comprende, tuttavia, per quale ragione sarebbe rilevante conoscere quale software fosse installato sul cellulare provento di furto e perché tale circostanza inficerebbe il dato obiettivo costituito dall'identità del codice identificativo del telefono rubato rispetto al codice identificativo dell'hardware dell'apparecchio nel quale fu inserita la SIM intestata al padre del ricorrente.

Alla luce di ciò, non può dirsi che sia stata omessa la valutazione di elementi probatori acquisiti nel processo e potenzialmente decisivi, sicché deve essere escluso il vizio di travisamento della prova per omissione (cfr. Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457).

Neppure può ritenersi che siano state introdotte nella motivazione informazioni che non esistono nel processo.

Non si può sostenere, quindi, che il dato probatorio sia stato trasposto in modo inesatto nel ragionamento del giudice di merito o distorto nel suo significato e, pertanto, le censure del ricorrente finiscono per esaurirsi nella richiesta di una rilettura degli elementi di prova, inammissibile nel giudizio di legittimità.

L'art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen. non consente, infatti, neppure dopo la modifica apportata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito.

Come è stato recentemente chiarito: «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370).

3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente si duole che la giovane età dell'imputato e le sue disagiate condizioni di vita non siano state considerate ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Rileva, in particolare, che la corte territoriale ha ritenuto «non dimostrate» le difficili condizioni personali di Dordevic ancorché emergesse dagli atti che egli vive in un campo nomadi.

Lamenta che i giudici di appello abbiano tenuto conto della giovane età dell'imputato solo per sottolineare che la stessa non lo autorizzava «a commettere la condotta delittuosa in esame».

Dalla lettura delle sentenze di merito emerge che la possibilità di applicare le attenuanti generiche è stata esclusa dal giudice di primo grado perché «l'imputato è gravato da una condanna per un fatto specifico di pochi mesi successivo» e «la giovane età del soggetto al momento del fatto appare comunque scarsamente rilevante rispetto alla gravità del delitto, commesso in concorso con altri soggetti con modalità che denotano professionalità nell'agire delinquenziale» (pag. 4 della motivazione).

La Corte territoriale ha condiviso tale motivazione sottolineando che i «recenti precedenti specifici» dimostrano, non ostante la giovane età, propensione a delinquere (pag. 5 della motivazione).

Si deve ricordare allora che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lute, Rv. 259899).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 5 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna liricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 aprile 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 13 gennaio 2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di un furto in abitazione, commesso a Torino il 3 gennaio 2015, aggravato per essere stato commesso da tre o più persone e con violenza sulle cose, e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed C 206,00 di multa. 2. Contro la sentenza, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorso si articola in due motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, la difesa deduce erronea applicazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla affermazione della penale responsabilità. Sostiene, in particolare, che sarebbe stato ingiustificatamente valorizzato l'indizio rappresentato dal riconoscimento di Dordevic da parte di un agente di polizia giudiziaria, riconoscimento non avvenuto sulla base della comparazione di immagini raffiguranti persone diverse, ma osservando un filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza installate sul luogo dei fatti. La difesa osserva che tale riconoscimento non può considerarsi attendibile atteso che la persona riconosciuta non è ben visibile nei filmati e che gli stessi sono stati visionati da più operatori di polizia giudiziaria, ma solo uno di questi ha riconosciuto l'imputato. Sottolinea, inoltre, che l'ulteriore indizio a riscontro, rappresentato dal fatto che, poche ore dopo il furto, il cellulare sottratto nell'abitazione operò con una Sim intestata al padre di Dordevic è stato ritenuto sussistente per travisamento delle emergenze probatorie, atteso che le ultime due cifre del codice IMEI riportato nei tabulati sono diverse da quelle del codice IMEI che identifica il telefono rubato. 2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche delle quali l'imputato sarebbe stato meritevole in ragione della giovane età e delle difficili condizioni di vita. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Quanto al primo motivo, si deve ricordare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, «il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito» (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925). Nel caso di specie Dordevic è stato riconosciuto dall'Assistente capo della polizia locale [OSCURATO:PERSONA], che ha visionato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza poste all'esterno dell'immobile nel quale fu commesso il furto. Tale riconoscimento è stato valutato attendibile perché la Mengozzi fa parte della «Sezione Nomadi» della polizia locale di Torino e ha personale conoscenza degli abitanti dei campi nomadi, compreso quello sito in strada Aeroporto ove Dordevic risiede. La sentenza impugnata sottolinea che la teste ha dichiarato di aver visto l'imputato in volto e di persona più di una volta e i giudici di merito hanno ritenuto che, alla luce di tali dichiarazioni, il riconoscimento, effettuato in termini di certezza dalla testimone, costituisse un indizio grave e preciso a carico dell'imputato. Secondo la Corte territoriale, il fatto che analogo riconoscimento non sia stato operato da altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno visionato il filmato non inficia l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla Mengozzi, proprio perché, a differenza di altri operatori di polizia, questa testimone aveva una personale conoscenza dell'imputato. Ad ulteriore conferma dell'attendibilità del riconoscimento i giudici di appello hanno fatto riferimento all'esito positivo della comparazione tra i fotogrammi estratti dai filmati e le fotografie ricavate dai documenti intestati all'imputato o dai rilievi fotodattiloscopici che lo riguardano. Nel caso di specie, dunque, l'affermazione della penale responsabilità è fondata su un riconoscimento che non deriva da una comparazione di immagini, ma da una percezione diretta, valutata attendibile dalla Corte territoriale con motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. A questo proposito è utile ricordare che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). 2.1. I giudici di merito hanno ritenuto che avesse ulteriore valore indiziante e fosse idonea a delineare un quadro probatorio tranquillizzante, la constatazione che sul telefono cellulare sottratto nell'immobile fu inserita, poche ore dopo il furto, una SIM intestata a [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato. La difesa ritiene che questo indizio sia stato riconosciuto esistente trascurando il dato obiettivo che il numero di IMEI identificativo del telefono rubato è diverso nelle ultime due cifre dal numero di IMEI identificativo del telefono nel quale fu inserita la SIM. Sostiene, dunque, che una delle prove a carico sarebbe stata individuata per travisamento degli elementi acquisiti. Si deve rilevare in proposito che la differenza presente nelle ultime due cifre del codice IMEI è stata esaminata e spiegata dalla Corte di appello, secondo la quale l'IMEI identificativo del telefono prescinde dagli ultimi due "bit", che non identificano l'apparecchio, ma la versione software sullo stesso installata. La Corte territoriale, dunque, ha valutato il dato e ne ha fornito una spiegazione. Il ricorrente sostiene che la differenza riscontrata impedisce di sapere quale fosse «il firmware/software del Nokia rubato» e, di conseguenza, fa perdere all'indizio il necessario carattere di gravità. Non si comprende, tuttavia, per quale ragione sarebbe rilevante conoscere quale software fosse installato sul cellulare provento di furto e perché tale circostanza inficerebbe il dato obiettivo costituito dall'identità del codice identificativo del telefono rubato rispetto al codice identificativo dell'hardware dell'apparecchio nel quale fu inserita la SIM intestata al padre del ricorrente. Alla luce di ciò, non può dirsi che sia stata omessa la valutazione di elementi probatori acquisiti nel processo e potenzialmente decisivi, sicché deve essere escluso il vizio di travisamento della prova per omissione (cfr. Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457). Neppure può ritenersi che siano state introdotte nella motivazione informazioni che non esistono nel processo. Non si può sostenere, quindi, che il dato probatorio sia stato trasposto in modo inesatto nel ragionamento del giudice di merito o distorto nel suo significato e, pertanto, le censure del ricorrente finiscono per esaurirsi nella richiesta di una rilettura degli elementi di prova, inammissibile nel giudizio di legittimità. L'art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen. non consente, infatti, neppure dopo la modifica apportata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. Come è stato recentemente chiarito: «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole che la giovane età dell'imputato e le sue disagiate condizioni di vita non siano state considerate ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Rileva, in particolare, che la corte territoriale ha ritenuto «non dimostrate» le difficili condizioni personali di Dordevic ancorché emergesse dagli atti che egli vive in un campo nomadi. Lamenta che i giudici di appello abbiano tenuto conto della giovane età dell'imputato solo per sottolineare che la stessa non lo autorizzava «a commettere la condotta delittuosa in esame». Dalla lettura delle sentenze di merito emerge che la possibilità di applicare le attenuanti generiche è stata esclusa dal giudice di primo grado perché «l'imputato è gravato da una condanna per un fatto specifico di pochi mesi successivo» e «la giovane età del soggetto al momento del fatto appare comunque scarsamente rilevante rispetto alla gravità del delitto, commesso in concorso con altri soggetti con modalità che denotano professionalità nell'agire delinquenziale» (pag. 4 della motivazione). La Corte territoriale ha condiviso tale motivazione sottolineando che i «recenti precedenti specifici» dimostrano, non ostante la giovane età, propensione a delinquere (pag. 5 della motivazione). Si deve ricordare allora che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lute, Rv. 259899). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 5 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna liricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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