CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 18949/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34813/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 74; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege all’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri; -intimata- avverso la sentenza n. 2770/2019 della Corte d’Appello di Napoli, depositata in data 15.05.2019, N.R.G. 2031/2015. OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGOUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.06.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le sue domande, volte ad ottenere il pagamento delle differenze economiche conseguenti all’erroneo inquadramento, nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali, ivi compreso il danno professionale, il danno da demansionamento e il danno da perdita di chance. 2. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente ASST transitato in IRITEL dal 1.1.1993, era stato assunto presso la sede di Nola con inquadramento nel V livello e qualifica di “lavoratore addetto ad attività specialistiche di apparati” e successivamente passato alle dipendenze di Telecom Italia con inquadramento nel V livello come “specialista di apparati”; a decorrere dal mese di ottobre 2000 era stato inquadrato nel 5° livello del CCNL del 28.6.2000 relativo alle imprese esercenti servizi di telecomunicazione. 3. Con sentenza n. 444/2009 il Consiglio di Stato aveva riconosciuto il diritto del Gallinaro all’espletamento della procedura di mobilità per il passaggio presso altra Amministrazione; espletata tale procedura da parte della PDCM, in data 1.4.2010 il medesimo era stato assunto da parte del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di “collaboratore tecnico, profilo professionale n. 0008, settore 0500 elettronico, optoelettrico e delle telecomunicazioni” con inquadramento nella terza Area, fascia retributiva F1 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] biennio economico 2008/ 2009 s.m.e.e CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] s.m.i.e a decorrere dal 4.11.2010 era stato inquadrato nel profilo professionale “ST15 [OSCURATO:PERSONA] per l’elettronica, l’optoelettronica, l’optoelettrica e le telecomunicazioni del settore ST-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] III”. 4. Richiamata tale sentenza, la Corte territoriale ha evidenziato che il Gallinaro aveva solo diritto all’espletamento della procedura di mobilità, mentre ha escluso il diritto del medesimo a permanere nel pubblico impiego e a transitare alle dipendenze del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] nel 1994, nonché la sussistenza di un obbligo di adempimento assoggettato al regime di cui all’art. 1218 cod. civ.; ha inoltre condiviso le statuizioni del primo giudice, secondo cui nell’atto introduttivo non era stato indicato alcun elemento da cui potesse desumersi una concreta possibilità del Gallinaro di potere essere valutato positivamente qualora gli fosse stato consentito di partecipare alla procedura selettiva del 2010 ed ha ritenuto assorbite le domande relative al risarcimento del danno da demansionamento e da perdita di chance ed ogni altra questione. 5. Avverso tale sentenza il Gallinaro ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.6. Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri è rimasta intimata. 8. E’ stato successivamente presentato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. in data 23.5.2024,comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ. 2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., atteso che la rinuncia è stata accettatain data 27.5.2024 dal controricorrente Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. 3. La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi legit