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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 30384/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.15952/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti – Avverso la sentenza della di Corte d’appello di Catania n. 572/2018 depositata il 10/03/2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del24 ottobre 2023 . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. [OSCURATO:PERSONA] convenuto in giudizio i cognati [OSCURATO:PERSONA] (sorella di [OSCURATO:PERSONA], moglie dell’attore, deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] (marito di [OSCURATO:PERSONA]) e hachiesto dichiararsi la nullità del testamento del coniuge nonché la riduzione degli atti dispositivi inter vivos compiuti dalla moglie a favore della sorella (trasferimento immobiliare, atto di divisione di un bene immobile posto in Catania, stipulato tra le sorelle nel 1991, alcune elargizioni di denaro, titoli etc.) , quali atti dissimulanti donazioni lesive della quota di legittima riservata all’attore;

2. nel contraddittorio dei convenuti, il Tribunale di Catania , con sentenza non definitiva (n. 4062/2009), ha respinto le domande di simulazione della compravendita immobiliare e dell’atto di divisione; con sentenza definitiva (n. 2469/2014), ha qualificato la disposizione testamentaria in favore dell’attore come legato in sostituzione di legittima ed ha quindi rigettato la domanda di riduzione in mancanza di rinuncia al legato in forma scritta ( trattandosi del lascito dell’usufrutto su beni immobili); 3.la Corte d’appello di Catania, nel contraddittorio degli appellati, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame di Sambataro ed ha confermato la decisione di primo grado sulla base dei seguenti rilievi: (i) diversamente da quanto prospetta l’appellante, secondo cui la disposizione lesiva della sua quota di legittima sarebbe un’istituzione di erede e non un legato (in sostituzione di legittima), trattandosi del lascito di usufrutto non accompagnato da un’espressa istituzione di erede (o da altri elementi da cui desumere un lascito in funzione di quota ereditaria) è a tutti gli effetti un legato; (ii) il legato si acquista automaticamente ed è quindi infondata la tesi contraria dell’appellante, con la conseguenza che la rinunzia al legato di immobile (come nella specie), a normadell’art. 1350, n. 5), cod. civ., deve assumere la forma scritta dato che il legatario si priva di un bene che fa già parte del suo patrimonio; (iii) la proposizione dell’azione di riduzione non costituisce idonea manifestazione della volontà di rinunciare al legato; (iv) sono irrilevanti, pertanto, le condotte che, per l’appellante, integrerebbero una rinuncia implicita al legato (riscossione di pigioni, denuncia di successione, pagamento di tributi)e , in definitiva, è da confermare la decisione del Tribunale di ritenere preclus a la domanda dell’attore di riduzione delle disposizioni testamentarie lesivedella sua quota necessaria;

4. avverso la sentenza della Corte di Catania , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrato da una memoria; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 551, 649, cod. civ., in relazione all’art. 1350, n. 5), cod. civ.-, il ricorrente censura la sentenza d’appello che , disattendendo la tesi dell’appellante in punto di “presunzione di acquisto del legato”, ha afferma to che il legato si acquista automaticamente e ha conseguentemente stabilito che il legatario che pretende la legittima deve formalmente rinunciare al legato già acquisito.

Sotto un diverso profilo giuridico, il ricorrente critica la sentenza d’appello che ha erroneamente negato cheil requisito della forma scritta della rinuncia al legato (nella specie: legato in sostituzione di legittima) , indispensabile per chiedere la quota di eredità riservata al legittimario, possa essere s oddisfatto anche mediante l’esercizio dell’azione di riduzione.

Sul punto il ricorrente evidenzia che l’unica esegesi possibile delle espressioni contenute nella citazione in primo grado e in appello (a pag. 12 del ricorso è riprodotto un passo della citazione in primo grado nel quale si chiede al Tribunale di riconoscere all’attore “i suoi giusti diritti di coniuge superstite ed erede e [di] riconsegnargli le vere quote di eredità sia in immobili che sul reale ammontare del denaro”) è nel senso di ravvisare una sostanziale rinuncia al legato in sostituzione di legittima e un’esplicita pretesa di restituzione della sua porzione necessariadi eredità;

2. con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 809, cod. civ., - si censura la sentenza impugnata che ha negato l’interesse ad agire dell’appellante in relazione alle domande di simulazione (di una compravendita immobiliare e di una divisione intercorse tra le sorelle Cannizzaro) e alla domanda di nullità dei trasferimenti di denaro, titoli, etc., operati dalla testatrice a favore della sorella e del cognato, muovendo dall’erroneo presupposto che all’appellante fosse preclusa l’azione di riduzione a causa della mancanza della preventiva rinuncia al legato in sostituzione di legittima;

3. il primo motivo, che reca due censure , è infondato e inammissibile, il che comporta l’assorbimento (improprio) del secondo, per carenza di interesse del ricorrente (legatario non rinunciante al legato in sostituzione di legittima) a domandare l’accertamento della simulazione delle disposizioni inter vivos del coniuge che, nella sua ottica, sarebbero lesive della legittima;

3.1. il dictumdel giudice d’appello collima con la giurisprudenza di legittimità che , in passato ( Cass. Sez.

U, n. 7098/2011 ) , ha chiarito che, in tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art. 551 , cod. civ., un legato avente ad oggetto un bene immobile ( come nella specie: ed infatti la testatrice ha lasciato al marito l’usufrutto su beni immobili), qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n. 5 , cod. civ., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l’automaticità dell’acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari;

3.2. concorde è la giurisprudenza successiva che, a proposito dei requisiti di forma della rinuncia al legato in sostituzione di legittima relativo a beni immobili, ha ribadito che la rinuncia necessit a della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili, mentre ove tale situazione non ricorra ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali, tuttavia, non rientra la proposizione dell’azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima (Cass. 29/04/2022, n. 13530);

3.3. da una diversa angolazione giuridica, infine, giova sottolineare che l’interpretazione dell’atto di citazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e logicamente motivata (in termini, in fattispecie analoga a quella in esame, Cass. n. 10605/2013, in motivazione).

Ne consegue che la pretesa del ricorrente che, disattesa la diversa interpretazione della citazione operata dai giudici di merito, si affermi che l’atto di citazione contie ne un’espressa e univoca rinuncia al legato e una concorrente domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota riservata al legittimario, si appalesa inammissibile sia qualequestione nuova, non sollevata nel giudizio di merito, sia perché, in maniera non consentita, sollecita questa Corte a compiere un nuovo scrutinio della domanda il cui tenore sostanziale è già stato apprezzato dai giudici di merito;

4. in conclusione, il ricorso è rigettato;

5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.800 ,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, per rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.15952/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti – Avverso la sentenza della di Corte d’appello di Catania n. 572/2018 depositata il 10/03/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del24 ottobre 2023 . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenuto in giudizio i cognati [OSCURATO:PERSONA] (sorella di [OSCURATO:PERSONA], moglie dell’attore, deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] (marito di [OSCURATO:PERSONA]) e hachiesto dichiararsi la nullità del testamento del coniuge nonché la riduzione degli atti dispositivi inter vivos compiuti dalla moglie a favore della sorella (trasferimento immobiliare, atto di divisione di un bene immobile posto in Catania, stipulato tra le sorelle nel 1991, alcune elargizioni di denaro, titoli etc.) , quali atti dissimulanti donazioni lesive della quota di legittima riservata all’attore; 2. nel contraddittorio dei convenuti, il Tribunale di Catania , con sentenza non definitiva (n. 4062/2009), ha respinto le domande di simulazione della compravendita immobiliare e dell’atto di divisione; con sentenza definitiva (n. 2469/2014), ha qualificato la disposizione testamentaria in favore dell’attore come legato in sostituzione di legittima ed ha quindi rigettato la domanda di riduzione in mancanza di rinuncia al legato in forma scritta ( trattandosi del lascito dell’usufrutto su beni immobili); 3.la Corte d’appello di Catania, nel contraddittorio degli appellati, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame di Sambataro ed ha confermato la decisione di primo grado sulla base dei seguenti rilievi: (i) diversamente da quanto prospetta l’appellante, secondo cui la disposizione lesiva della sua quota di legittima sarebbe un’istituzione di erede e non un legato (in sostituzione di legittima), trattandosi del lascito di usufrutto non accompagnato da un’espressa istituzione di erede (o da altri elementi da cui desumere un lascito in funzione di quota ereditaria) è a tutti gli effetti un legato; (ii) il legato si acquista automaticamente ed è quindi infondata la tesi contraria dell’appellante, con la conseguenza che la rinunzia al legato di immobile (come nella specie), a normadell’art. 1350, n. 5), cod. civ., deve assumere la forma scritta dato che il legatario si priva di un bene che fa già parte del suo patrimonio; (iii) la proposizione dell’azione di riduzione non costituisce idonea manifestazione della volontà di rinunciare al legato; (iv) sono irrilevanti, pertanto, le condotte che, per l’appellante, integrerebbero una rinuncia implicita al legato (riscossione di pigioni, denuncia di successione, pagamento di tributi)e , in definitiva, è da confermare la decisione del Tribunale di ritenere preclus a la domanda dell’attore di riduzione delle disposizioni testamentarie lesivedella sua quota necessaria; 4. avverso la sentenza della Corte di Catania , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrato da una memoria; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 551, 649, cod. civ., in relazione all’art. 1350, n. 5), cod. civ.-, il ricorrente censura la sentenza d’appello che , disattendendo la tesi dell’appellante in punto di “presunzione di acquisto del legato”, ha afferma to che il legato si acquista automaticamente e ha conseguentemente stabilito che il legatario che pretende la legittima deve formalmente rinunciare al legato già acquisito. Sotto un diverso profilo giuridico, il ricorrente critica la sentenza d’appello che ha erroneamente negato cheil requisito della forma scritta della rinuncia al legato (nella specie: legato in sostituzione di legittima) , indispensabile per chiedere la quota di eredità riservata al legittimario, possa essere s oddisfatto anche mediante l’esercizio dell’azione di riduzione. Sul punto il ricorrente evidenzia che l’unica esegesi possibile delle espressioni contenute nella citazione in primo grado e in appello (a pag. 12 del ricorso è riprodotto un passo della citazione in primo grado nel quale si chiede al Tribunale di riconoscere all’attore “i suoi giusti diritti di coniuge superstite ed erede e [di] riconsegnargli le vere quote di eredità sia in immobili che sul reale ammontare del denaro”) è nel senso di ravvisare una sostanziale rinuncia al legato in sostituzione di legittima e un’esplicita pretesa di restituzione della sua porzione necessariadi eredità; 2. con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 809, cod. civ., - si censura la sentenza impugnata che ha negato l’interesse ad agire dell’appellante in relazione alle domande di simulazione (di una compravendita immobiliare e di una divisione intercorse tra le sorelle Cannizzaro) e alla domanda di nullità dei trasferimenti di denaro, titoli, etc., operati dalla testatrice a favore della sorella e del cognato, muovendo dall’erroneo presupposto che all’appellante fosse preclusa l’azione di riduzione a causa della mancanza della preventiva rinuncia al legato in sostituzione di legittima; 3. il primo motivo, che reca due censure , è infondato e inammissibile, il che comporta l’assorbimento (improprio) del secondo, per carenza di interesse del ricorrente (legatario non rinunciante al legato in sostituzione di legittima) a domandare l’accertamento della simulazione delle disposizioni inter vivos del coniuge che, nella sua ottica, sarebbero lesive della legittima; 3.1. il dictumdel giudice d’appello collima con la giurisprudenza di legittimità che , in passato ( Cass. Sez. U, n. 7098/2011 ) , ha chiarito che, in tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art. 551 , cod. civ., un legato avente ad oggetto un bene immobile ( come nella specie: ed infatti la testatrice ha lasciato al marito l’usufrutto su beni immobili), qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n. 5 , cod. civ., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l’automaticità dell’acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari; 3.2. concorde è la giurisprudenza successiva che, a proposito dei requisiti di forma della rinuncia al legato in sostituzione di legittima relativo a beni immobili, ha ribadito che la rinuncia necessit a della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili, mentre ove tale situazione non ricorra ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali, tuttavia, non rientra la proposizione dell’azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima (Cass. 29/04/2022, n. 13530); 3.3. da una diversa angolazione giuridica, infine, giova sottolineare che l’interpretazione dell’atto di citazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e logicamente motivata (in termini, in fattispecie analoga a quella in esame, Cass. n. 10605/2013, in motivazione). Ne consegue che la pretesa del ricorrente che, disattesa la diversa interpretazione della citazione operata dai giudici di merito, si affermi che l’atto di citazione contie ne un’espressa e univoca rinuncia al legato e una concorrente domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota riservata al legittimario, si appalesa inammissibile sia qualequestione nuova, non sollevata nel giudizio di merito, sia perché, in maniera non consentita, sollecita questa Corte a compiere un nuovo scrutinio della domanda il cui tenore sostanziale è già stato apprezzato dai giudici di merito; 4. in conclusione, il ricorso è rigettato; 5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.800 ,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, per rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a n
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