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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 48454/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],DO; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale della libertà di Brescia, con ordinanza in data 5 maggio 2023, respingeva l'appello avanzata nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 6-4-2023 che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo per equivalente del saldo attivo di un c/c acceso presso Banco BPM intestato alla stessa società, ravvisando il fumus dei delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e vari delitti fine nella stessa materia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], Avv.to Bonardi, chiedendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., annullamento dell'ordinanza impugnata ai sensi degli articoli 325 e 606 lettera b) codice procedura penale per violazione di legge e per assenza di motivazione in merito ai rilievi difensivi svolti nonché per motivazione apparente cori riferimento alla ritenuta sussistenza della disponibilità delle somme presenti sul conto corrente della società in capo a [OSCURATO:PERSONA].

Si esponeva in particolare che l'impugnata ordinanza non aveva adeguatamente motivato circa ciascuno dei profili esposti dalla difesa e ricavato la disponibilità del c/c intestato alla società in capo al [OSCURATO:PERSONA], sulla base del solo rapporto familiare tra i due soci benché alcun addebito fosse stato mosso a carico di [OSCURATO:PERSONA] titolare del 95% delle quote sociali. ai • [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, va ricordato come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01).

Orbene, nel caso di specie, il ricorso deduce vizi della motivazione sotto forma di violazione di legge posto che il tribunale ha adeguatamente motivato sulla disponibilità del conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. caduto in sequestro proprio in capo a [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento a plurimi aspetti di fatto che vengono contestati in ricorso attraverso una lettura alternativa di elementi di prova non consentita nella presente sede di legittimità.

In partic:olare, con le osservazioni svolte alle pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato, il tribunale del riesame attestava la concreta e piena disponibilità del conto e delle somme in forza della delega ad operare conferita al [OSCURATO:PERSONA] . e dell'amministrazione in via di fatto di altra società in concorso con la quale risultavano realizzate le condotte delittuose in contestazione.

E tale valutazione non è censurabile nella presente sede in un procedimento avente ad oggetto esclusivamente vizi di violazione di legge.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria c:onsegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA].

I nazio Pardo IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]_V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],DO; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale della libertà di Brescia, con ordinanza in data 5 maggio 2023, respingeva l'appello avanzata nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 6-4-2023 che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo per equivalente del saldo attivo di un c/c acceso presso Banco BPM intestato alla stessa società, ravvisando il fumus dei delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e vari delitti fine nella stessa materia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], Avv.to Bonardi, chiedendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., annullamento dell'ordinanza impugnata ai sensi degli articoli 325 e 606 lettera b) codice procedura penale per violazione di legge e per assenza di motivazione in merito ai rilievi difensivi svolti nonché per motivazione apparente cori riferimento alla ritenuta sussistenza della disponibilità delle somme presenti sul conto corrente della società in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Si esponeva in particolare che l'impugnata ordinanza non aveva adeguatamente motivato circa ciascuno dei profili esposti dalla difesa e ricavato la disponibilità del c/c intestato alla società in capo al [OSCURATO:PERSONA], sulla base del solo rapporto familiare tra i due soci benché alcun addebito fosse stato mosso a carico di [OSCURATO:PERSONA] titolare del 95% delle quote sociali. ai • [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, va ricordato come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01). Orbene, nel caso di specie, il ricorso deduce vizi della motivazione sotto forma di violazione di legge posto che il tribunale ha adeguatamente motivato sulla disponibilità del conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. caduto in sequestro proprio in capo a [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento a plurimi aspetti di fatto che vengono contestati in ricorso attraverso una lettura alternativa di elementi di prova non consentita nella presente sede di legittimità. In partic:olare, con le osservazioni svolte alle pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato, il tribunale del riesame attestava la concreta e piena disponibilità del conto e delle somme in forza della delega ad operare conferita al [OSCURATO:PERSONA] . e dell'amministrazione in via di fatto di altra società in concorso con la quale risultavano realizzate le condotte delittuose in contestazione. E tale valutazione non è censurabile nella presente sede in un procedimento avente ad oggetto esclusivamente vizi di violazione di legge. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria c:onsegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]. I nazio Pardo IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]_V
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