Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:647
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0313
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 settembre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva – Articolo 5 – Principio di non-refoulement (non respingimento) – Interesse superiore del bambino – Vita familiare – Articolo 15 – Trattenimento a fini di allontanamento – Controllo del rispetto delle condizioni di legittimità – Obbligo del giudice nazionale di controllare che siano rispettati il principio di non-refoulement e gli altri interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115 – Esame d’ufficio – Articoli 6 e 7, articolo 19, paragrafo 2, articolo 24, paragrafo 2, nonché articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
Nella causa C‑313/25 PPU [Adrar] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 6 maggio 2025, pervenuta in cancelleria il 6 maggio 2025, nel procedimento
GB
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, M. Gavalec, Z. Csehi e F. Schalin, giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1
o
luglio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
–
per GB, da N. den Ouden e A. Hol, advocaten;
–
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.H.S. Gijzen e J. Langer, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da A. Baeckelmans, A. Katsimerou e F. van Schaik, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1
o
agosto 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
GU 2008, L 348, pag. 98
), in combinato disposto con gli articoli 6 e 7, con l’articolo 19, paragrafo 2, con l’articolo 24, paragrafo 2, nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra GB, cittadino algerino, e il [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie (Ministro dell’asilo e della migrazione, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «Ministro»), in merito alla decisione di quest’ultimo di trattenere GB ai fini del suo allontanamento verso l’Algeria.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3
Ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], come modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967:
«1. [OSCURATO:PERSONA] espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.
2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese».
Diritto dell’Unione
4
I considerando 2, 4, 8, 16, 22 e 24 della direttiva 2008/115 così recitano:
«(2)
Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.
(...)
(4)
Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita.
(...)
(8)
Si riconosce che è legittimo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri procedano al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, purché esistano regimi in materia di asilo equi ed efficienti che rispettino pienamente il principio di non-refoulement.
(...)
(16)
Il ricorso al trattenimento ai fini dell’allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l’allontanamento e se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente.
(...)
(22)
In linea con la [convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989], l’“interesse superiore del bambino” dovrebbe costituire una considerazione preminente degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuazione della presente direttiva. In linea con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, [firmata a Roma il 4 novembre 1950,] il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire una considerazione preminente degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuazione della presente direttiva.
(...)
(24)
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella [Carta]».
5
L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», ai paragrafi 4 e 5 dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
4)
“decisione di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;
5)
“allontanamento” l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro».
6
L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute», così prevede:
«Nell’applicazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono nella debita considerazione:
a)
l’interesse superiore del bambino;
b)
la vita familiare;
c)
le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;
e rispettano il principio di non-refoulement».
7
L’articolo 9 della stessa direttiva, intitolato «Rinvio dell’allontanamento», al paragrafo 1, lettera a), così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l’allontanamento:
a)
qualora violi il principio di non-refoulement (…)».
8
L’articolo 12 della direttiva 2008/115, intitolato «Forma», al paragrafo 1, primo comma, enuncia quanto segue:
«Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili».
9
L’articolo 13 di detta direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso» ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1. Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.
2. L’autorità o l’organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l’esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno».
10
L’articolo 15 di detta direttiva, intitolato «Trattenimento», così recita:
«1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:
a)
sussiste un rischio di fuga o
b)
il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.
Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.
2. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie.
Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto.
Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli [OSCURATO:PERSONA] membri:
a)
prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’inizio del trattenimento stesso,
b)
oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’avvio del relativo procedimento. In tal caso gli [OSCURATO:PERSONA] membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.
Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.
3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria.
4. Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.
5. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi.
6. [OSCURATO:PERSONA] membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:
a)
della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o
b)
dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi».
Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]
11
L’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (legge recante revisione generale della legge sugli stranieri), del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495), nella versione applicabile al procedimento principale dispone quanto segue:
«Se l’interesse dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale lo richiede, [il Ministro] può trattenere, ai fini del suo allontanamento, lo straniero che (...) non si trova in situazione di soggiorno regolare».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12
L’11 settembre 2024 GB, un cittadino algerino, ha presentato una domanda di protezione internazionale nei [OSCURATO:PERSONA]. Non è comparso all’audizione vertente sull’esame dei motivi di tale domanda.
13
Con decisione del 7 ottobre 2024 il Ministro ha quindi respinto detta domanda, senza esame nel merito. Tale decisione vale anche come decisione di rimpatrio (in prosieguo: la «decisione di rimpatrio»). In assenza di ricorso da parte di GB, quest’ultima è divenuta definitiva.
14
Il 26 marzo 2025 GB è stato trasferito nei [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità francesi in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (
GU 2013, L 180, pag. 31
).
15
Lo stesso giorno GB ha presentato, nei [OSCURATO:PERSONA], una domanda reiterata di protezione internazionale, che ha avuto l’effetto di sospendere l’esecuzione della decisione di rimpatrio. Dopo aver ascoltato GB sui motivi di tale domanda, il Ministro lo ha informato, il 7 aprile 2025, della sua intenzione di respingere detta domanda in quanto manifestamente infondata. Il 9 aprile 2025 GB ha ritirato la domanda stessa. La sospensione della decisione di rimpatrio è quindi cessata
ipso iure
.
16
Il 10 aprile 2025 il Ministro ha trattenuto GB sulla base dell’articolo 15 della direttiva 2008/115 al fine di preparare il suo rimpatrio o di procedere al suo allontanamento verso l’Algeria, in esecuzione della decisione di rimpatrio. Prima di essere trattenuto, GB ha dichiarato, da un lato, di temere di essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti in caso di ritorno in Algeria e, dall’altro, di essere padre di un bambino [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 settembre 2024, di cui desiderava potersi occupare, anche se non intratteneva più alcun rapporto con la madre di tale bambino, cittadina algerina titolare di un permesso di soggiorno in Francia.
17
Il 16 aprile 2025 GB ha proposto un ricorso avverso la decisione di trattenimento dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.
18
Tale giudice si chiede se, in forza del diritto dell’Unione, nell’esaminare il rispetto delle condizioni di legittimità del trattenimento, esso debba valutare se il principio di non-refoulement nonché gli altri interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115, in particolare la vita familiare e l’interesse superiore del bambino, ostino all’allontanamento di GB verso l’Algeria in esecuzione della decisione di rimpatrio. In forza del diritto dei [OSCURATO:PERSONA], infatti, esso non sarebbe legittimato a procedere a una simile valutazione.
19
Orbene, in primo luogo, tale giudice ritiene di essere l’unica autorità giudiziaria che possa valutare se l’allontanamento di GB verso l’Algeria sia compatibile con il principio di non-refoulement e con gli altri interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115.
20
Infatti, in nessuna fase del procedimento sarebbe stato valutato se tale principio e tali interessi ostassero all’allontanamento di GB.
21
Anzitutto, una simile valutazione non avrebbe avuto luogo al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, dal momento che GB non era comparso all’audizione vertente sull’esame dei motivi della sua domanda di protezione internazionale. In assenza di ricorso da parte di GB avverso tale decisione, quest’ultima sarebbe divenuta definitiva, senza alcun esame del principio di non-refoulement e degli altri interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115.
22
Inoltre, una simile valutazione non sarebbe stata effettuata nemmeno al momento del trattenimento di GB ai fini del suo allontanamento, sebbene l’interessato avesse, in sostanza, invocato un cambiamento significativo di circostanze menzionando, da un lato, rischi di trattamenti vietati dall’articolo 4 della Carta in caso di ritorno in Algeria e, dall’altro, la nascita di suo figlio in Francia, di cui egli afferma di volersi occupare.
23
Infine, una valutazione del principio di non-refoulement e degli altri interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115 non potrebbe essere effettuata nemmeno in una fase successiva del procedimento. Infatti, da un lato, nella prassi giuridica nazionale, l’esecuzione di una decisione di rimpatrio non richiederebbe l’adozione di un nuovo atto, amministrativo o giudiziario, in occasione del quale una simile valutazione potrebbe essere effettuata. Dall’altro, il diritto dei [OSCURATO:PERSONA] non prevederebbe mezzi di ricorso autonomi contro l’esecuzione di una decisione di rimpatrio. GB potrebbe soltanto presentare un reclamo contro un allontanamento effettivo previsto e pianificato, una volta che gli siano state comunicate la data e l’ora di quest’ultimo. Un simile reclamo potrebbe tuttavia vertere unicamente sulle modalità di esecuzione della decisione di rimpatrio e non darebbe luogo a una valutazione del principio di non-refoulement e degli altri interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115.
24
In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che il diritto dell’Unione gli imponga di effettuare una valutazione aggiornata del principio di non-refoulement e degli altri interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115, al fine di garantire a GB un ricorso giurisdizionale effettivo, il diritto alla libertà nonché il rispetto di tale principio e di tali interessi.
25
Al riguardo, detto giudice sottolinea, in primo luogo, che l’articolo 5 di tale direttiva obbliga l’autorità nazionale competente a rispettare, in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, il principio di non-refoulement. Orbene, il trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai fini del suo allontanamento darebbe attuazione a detta direttiva e costituirebbe pertanto una simile fase.
26
In secondo luogo, il legislatore dell’Unione avrebbe previsto, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115, che l’allontanamento debba essere rinviato qualora sia contrario al principio di non-refoulement. Pertanto, una decisione di rimpatrio anteriore e un rinvio dell’allontanamento potrebbero coesistere, cosicché l’esistenza di una decisione di rimpatrio, anche definitiva, non dovrebbe impedire un controllo della compatibilità dell’allontanamento, in esecuzione di tale decisione, con il principio di non-refoulement. Del resto, il divieto di respingimento avrebbe carattere assoluto.
27
Per contro, i diritti fondamentali sanciti dall’articolo 7 e dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta non sarebbero diritti assoluti. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che tali diritti potrebbero anche ostare all’adozione di una decisione di rimpatrio. Analogamente, essi potrebbero, ad avviso del giudice del rinvio, opporsi all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo in esecuzione di una simile decisione.
28
In terzo luogo, il diritto a un ricorso effettivo del cittadino di un paese terzo interessato richiederebbe anche che il giudice chiamato a esaminare il rispetto delle condizioni di legittimità del trattenimento ai fini dell’allontanamento, in esecuzione di una decisione di rimpatrio, possa verificare se il principio di non-refoulement e gli altri interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115 ostino all’allontanamento.
29
In quarto luogo, il trattenimento ai fini dell’allontanamento non sarebbe giustificato e non risponderebbe più alla sua finalità se l’allontanamento non potesse aver luogo a causa del principio di non-refoulement o degli altri interessi di cui all’articolo 5 di tale direttiva. In un simile caso, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, di detta direttiva, l’interessato dovrebbe essere immediatamente rilasciato. Pertanto, prima di trattenere il cittadino di un paese terzo interessato, ai fini del suo allontanamento, sarebbe necessario verificare se l’allontanamento sia consentito.
30
In tali circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se gli articoli 5, 13, paragrafi 1 e 2, e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 6, 19, paragrafo 2, e 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria, nell’esaminare se siano rispettate le condizioni derivanti dal diritto dell’Unione per la legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo, sia tenuta ad accertarsi, eventualmente d’ufficio, che il principio di non-refoulement non osti all’esecuzione della decisione di rimpatrio in precedenza adottata e per la cui esecuzione il cittadino di un paese terzo è trattenuto.
2)
Se gli articoli 5, 13, paragrafi 1 e 2, e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 6, 7, 24, paragrafo 2, e 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria, nell’esaminare se siano rispettate le condizioni derivanti dal diritto dell’Unione per la legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo, sia tenuta ad accertarsi, eventualmente d’ufficio, che gli interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115 non ostino all’esecuzione della decisione di rimpatrio in precedenza adottata e per la cui esecuzione il cittadino di un paese terzo è trattenuto».
Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza
31
Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 23
bis
dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.
32
Da tali disposizioni risulta che l’applicazione di detto procedimento è subordinata a due requisiti cumulativi. Da un lato, il rinvio pregiudiziale deve sollevare questioni di interpretazione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, oggetto del titolo V della terza parte del Trattato FUE. Dall’altro, le circostanze del procedimento principale, come descritte dal giudice del rinvio, devono essere caratterizzate dalla presenza di una situazione di urgenza.
33
Per quanto riguarda il primo requisito, occorre rilevare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/115, che rientra nei settori di cui al titolo V della terza parte del Trattato TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Pertanto, tale domanda è idonea a essere sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza.
34
Per quanto riguarda il secondo requisito, relativo all’urgenza, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale requisito è soddisfatto in particolare quando la persona interessata nel procedimento principale è attualmente privata della libertà e il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale, fermo restando che la situazione di tale persona deve essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda diretta ad ottenere che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza (sentenze del 4 ottobre 2024, Bouskoura,
C‑387/24 PPU
,
EU:C:2024:868
, punto
33
e giurisprudenza citata, nonché del 19 giugno 2025, Kamekris,
C‑219/25 PPU
,
EU:C:2025:456
, punto
26
e giurisprudenza citata).
35
Nel caso di specie, in primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che GB è stato trattenuto il 10 aprile 2025 ai fini del suo allontanamento verso l’Algeria, cosicché è attualmente privato della libertà.
36
In secondo luogo, le questioni sollevate dal giudice del rinvio mirano a stabilire se il diritto dell’Unione gli imponga di valutare, in base alle condizioni di legittimità del trattenimento, se il principio di non-refoulement e gli altri interessi di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115 ostino all’allontanamento di GB verso l’Algeria, nel qual caso esso dovrebbe porre fine al trattenimento di quest’ultimo.
37
In tali circostanze, la Seconda Sezione della Corte, su proposta della giudice relatrice e sentito l’avvocato generale, ha deciso, il 21 maggio 2025, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale secondo il procedimento pregiudiziale d’urgenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
38
Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che sono chiamati a dirimere [v. ordinanza del 26 gennaio 1990, Falciola,
C‑286/88
,
EU:C:1990:33
, punto
7
, e sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento),
C‑194/19
,
EU:C:2021:270
, punto
21
].
39
Secondo una giurisprudenza parimenti costante, nell’ambito di tale procedura di cooperazione, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito (v. sentenza del 17 luglio 1997, Krüger,
C‑334/95
,
EU:C:1997:378
, punti
22
e
23
). In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni ad essa sottoposte (v. sentenze del 28 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA],
C‑88/99
,
EU:C:2000:652
, punto
18
, e del 3 giugno 2025, Kinsa,
C‑460/23
,
EU:C:2025:392
, punto
34
).
40
Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente un’interpretazione dell’articolo 5, dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con diverse disposizioni della Carta.
41
L’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115 prevede, in particolare, che al cittadino di un paese terzo interessato siano concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, vale a dire le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso nonché le decisioni di allontanamento.
42
Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta tuttavia che il procedimento principale ha ad oggetto non la legittimità di una decisione di rimpatrio o di un’altra decisione connessa al rimpatrio, ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, bensì quella del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva.
43
Orbene, per quanto riguarda il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, norme comuni dell’Unione europea in materia di tutela giurisdizionale sono contenute in tale articolo 15, paragrafo 2, terzo comma [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento),
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punto
82
].
44
Pertanto, l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115 non è pertinente ai fini della soluzione del procedimento principale, cosicché non è necessario procedere alla sua interpretazione.
Sulla prima questione
45
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, con l’articolo 19, paragrafo 2, e con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale chiamato a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva, è tenuto a verificare, eventualmente d’ufficio, se il principio di non-refoulement osti a tale allontanamento.
46
In via preliminare, occorre ricordare che l’obiettivo principale della direttiva 2008/115 consiste, come emerge dai considerando 2 e 4 di quest’ultima, nel porre in essere un’efficace politica di allontanamento e di rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone interessate [sentenze del 19 giugno 2018, Gnandi,
C‑181/16
,
EU:C:2018:465
, punto
48
; del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico),
C‑69/21
,
EU:C:2022:913
, punto
88
, e del 17 ottobre 2024, Ararat,
C‑156/23
,
EU:C:2024:892
, punto
30
].
47
Ne consegue che, nell’applicare la direttiva 2008/115, compreso il caso in cui adottino misure di rimpatrio al fine di preparare l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali riconosciuti a tale cittadino dalla Carta [v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico),
C‑69/21
,
EU:C:2022:913
, punto
89
].
48
Fatti salvi tali richiami preliminari, occorre, in primo luogo, sottolineare che qualsiasi trattenimento di un cittadino di un paese terzo in forza della direttiva 2008/115 nell’ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di un soggiorno irregolare costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà dell’interessato, sancito dall’articolo 6 della Carta [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento),
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punto
72
e giurisprudenza citata].
49
Infatti, una misura di trattenimento consiste nel confinare una persona in un luogo determinato, imponendole di rimanere in permanenza in un perimetro ristretto e chiuso, isolandola dal resto della popolazione e privandola della sua libertà di circolazione [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento),
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punto
73
e giurisprudenza citata].
50
Orbene, la finalità delle misure di trattenimento, ai sensi della direttiva 2008/115, non è il perseguimento o la repressione di reati, bensì la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva in materia di rimpatrio [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento),
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punto
74
]. Pertanto, quando è disposto ai fini dell’allontanamento, il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare è destinato soltanto a garantire l’effettività della procedura di rimpatrio e non persegue alcuna finalità punitiva (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑519/20
,
EU:C:2022:178
, punto
38
).
51
Tenuto conto della gravità di tale ingerenza nel diritto alla libertà sancito all’articolo 6 della Carta e in considerazione dell’importanza di detto diritto, il potere riconosciuto alle autorità nazionali competenti di trattenere cittadini di paesi terzi è rigorosamente inquadrato. Pertanto, una misura di trattenimento può essere disposta o prorogata solo nel rispetto delle norme generali e astratte che ne fissano le condizioni e le modalità [v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑519/20
,
EU:C:2022:178
, punto
62
, nonché dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento),
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punto
75
].
52
Le norme generali e astratte che stabiliscono, quali norme comuni dell’Unione, le condizioni di legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115, anche sotto il profilo dell’articolo 6 della Carta, sono contenute nell’articolo 15 di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento),
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punti
76
e
77
].
53
L’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che, salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando sussiste un rischio di fuga o il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.
54
Laddove appaia che i presupposti di legittimità del trattenimento stabiliti all’articolo 15 della direttiva 2008/115 non siano stati o non siano più soddisfatti, l’interessato deve, come del resto espressamente indicato dal legislatore dell’Unione all’articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, di tale direttiva, essere liberato immediatamente [v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento),
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punto
79
, nonché del 4 ottobre 2024, Bouskoura,
C‑387/24 PPU
,
EU:C:2024:868
, punto
44
].
55
Pertanto, da un lato, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2008/115, il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo. Dall’altro, lo stesso vale, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, di tale direttiva, quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva.
56
Affinché si possa ritenere che sussista una «prospettiva ragionevole di allontanamento», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, è necessario che esista, al momento dell’esame della legittimità del trattenimento, una prospettiva reale che l’allontanamento possa essere portato a termine, tenuto conto dei termini fissati all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 2009, Kadzoev,
C‑357/09 PPU
,
EU:C:2009:741
, punto
65
, e del 5 giugno 2014, Mahdi,
C‑146/14 PPU
,
EU:C:2014:1320
, punto
60
) e senza che vi ostino «motivi di ordine giuridico», ai sensi di tale disposizione.
57
Pertanto, l’autorità nazionale competente deve in particolare verificare, in base alle condizioni di legittimità del trattenimento stabilite all’articolo 15 della direttiva 2008/115, se esista una prospettiva ragionevole di allontanamento del cittadino di un paese terzo interessato il cui soggiorno è irregolare o se simili motivi di ordine giuridico ostino all’allontanamento di quest’ultimo.
58
Al riguardo, la nozione di «motivi di ordine giuridico» non è definita nella direttiva 2008/115. Tenuto conto del suo significato abituale, occorre ritenere che essa comprenda qualsiasi norma di diritto il cui rispetto si impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri al momento dell’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare.
59
Ciò si verifica, come del resto convengono tutte le parti e gli interessati che hanno presentato osservazioni nella presente causa, per l’articolo 5 della direttiva 2008/115, che costituisce una regola generale che si impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri dal momento in cui essi attuano tale direttiva.
60
In particolare, l’articolo 5 della direttiva 2008/115 obbliga l’autorità nazionale competente a rispettare, in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, il principio di non-refoulement, garantito, in quanto diritto fondamentale, dall’articolo 18 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, come modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, nonché dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta [sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico),
C‑69/21
,
EU:C:2022:913
, punto
55
, nonché del 17 ottobre 2024, Ararat,
C‑156/23
,
EU:C:2024:892
, punto
35
].
61
Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 4 di quest’ultima, vieta in termini perentori, a prescindere dal comportamento della persona interessata, l’allontanamento, l’espulsione o l’estradizione verso uno Stato in cui esiste un serio rischio che tale persona sia sottoposta alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti. Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono allontanare, espellere o estradare uno straniero quando esistono seri e comprovati motivi di ritenere che, nel paese di destinazione, egli vada incontro a un rischio reale di subire trattamenti vietati dalle due summenzionate disposizioni della Carta (sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat,
C‑156/23
,
EU:C:2024:892
, punto
36
e giurisprudenza citata).
62
Pertanto, qualora sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare incorra nel paese di destinazione in un rischio effettivo di subire trattamenti vietati da dette disposizioni della Carta, tale cittadino non può essere oggetto di una misura di allontanamento finché perdura un simile rischio, come del resto espressamente previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115 [v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico),
C‑69/21
,
EU:C:2022:913
, punto
58
e
59
].
63
Ciò vale anche quando il cittadino di un paese terzo interessato è oggetto di una decisione di rimpatrio che egli non ha contestato e che è quindi divenuta definitiva.
64
Infatti, l’autorità nazionale competente deve tener conto del principio di non-refoulement in tutte le fasi del procedimento, dal momento dell’adozione di una decisione di rimpatrio fino al momento del riesame giudiziario dell’esecuzione di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat,
C‑156/23
,
EU:C:2024:892
, punto
46
), e ciò, come risulta dal punto 61 della presente sentenza, indipendentemente dal comportamento del cittadino di un paese terzo interessato e, in particolare, dal fatto che esso abbia contestato o meno detta decisione.
65
Inoltre, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono consentire a un simile cittadino di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente alla decisione di rimpatrio che presenti rilevanza significativa per la valutazione della sua situazione alla luce, in particolare, dell’articolo 5 della direttiva 2008/115 (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat,
C‑156/23
,
EU:C:2024:892
, punto
37
e giurisprudenza citata).
66
Ne consegue che, quando l’autorità nazionale competente è chiamata a disporre, a rivedere o a prorogare una misura di trattenimento ai fini dell’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, essa deve verificare che il principio di non-refoulement non osti all’allontanamento di quest’ultimo.
67
In secondo luogo, per quanto riguarda il diritto dei cittadini di paesi terzi trattenuti a una tutela giurisdizionale effettiva, una giurisprudenza costante ha chiarito che, in forza dell’articolo 47 della Carta, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione [sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento),
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punto
81
].
68
Tale diritto si concretizza, per quanto riguarda il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115, all’articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva, in forza del quale, qualora il trattenimento sia stato disposto da un’autorità amministrativa, deve essere previsto, d’ufficio o su richiesta della persona interessata, un pronto riesame giudiziario della legittimità di tale trattenimento [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento),
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punti
82
e
83
].
69
Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2008/115 – che impone, in caso di mantenimento di una misura di trattenimento, un riesame periodico «ad intervalli ragionevoli» al fine di verificare se le condizioni di legittimità del trattenimento permangano – richiede che tale riesame sia sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria in caso di periodi di trattenimento prolungati.
70
Il legislatore dell’Unione ha così introdotto norme comuni procedurali, al fine di garantire l’esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che consenta all’autorità giudiziaria competente di liberare l’interessato, se del caso dopo un esame d’ufficio, non appena risulti che il suo trattenimento non è, o non è più, legittimo [sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento),
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punto
86
].
71
Affinché un simile regime di tutela assicuri in modo effettivo il rispetto dei rigorosi presupposti che la legittimità di una misura di trattenimento prevista dalla direttiva 2008/115 deve soddisfare, l’autorità giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimità. A tal fine, essa deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale. Essa deve altresì poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall’interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione. I poteri di cui essa dispone nell’ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa [sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento),
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punto
87
e giurisprudenza citata].
72
Inoltre, tenuto conto dell’importanza del diritto alla libertà, della gravità dell’ingerenza in tale diritto costituita dal trattenimento di persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione di reati e del requisito, evidenziato dalle norme comuni stabilite dal legislatore dell’Unione, di una tutela giurisdizionale di livello elevato che consenta di conformarsi alla necessità imperativa di liberare una tale persona laddove i presupposti di legittimità del trattenimento non siano, o non siano più, soddisfatti, l’autorità giudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nell’ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell’Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall’interessato. Tale obbligo lascia impregiudicato quello consistente, per l’autorità giudiziaria che è così indotta a rilevare d’ufficio un siffatto presupposto di legittimità, nell’invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul presupposto in parola, in conformità al principio del contraddittorio [sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento),
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punto
88
].
73
In tali circostanze, e tenuto conto dei motivi esposti ai punti da 54 a 66 della presente sentenza, occorre ritenere che l’autorità giudiziaria competente a esaminare il trattenimento o il mantenimento in stato di trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare debba assicurarsi, eventualmente d’ufficio, che il principio di non-refoulement non osti all’allontanamento di tale cittadino. Nell’ipotesi in cui dovesse concludere che tale principio osta all’allontanamento, essa sarebbe tenuta, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, della direttiva 2008/115, a rimettere immediatamente in libertà detto cittadino.
74
Da quanto precede risulta altresì che una norma o una prassi nazionale in forza della quale l’esame completo del principio di non-refoulement può essere effettuato solo nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale sarebbe contraria agli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. Infatti tale direttiva, ivi compreso il suo articolo 5, si applica a qualsiasi cittadino di un paese terzo che si trovi in situazione di soggiorno irregolare, indipendentemente dai motivi all’origine di tale situazione (v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2021, Westerwaldkreis,
C‑546/19
,
EU:C:2021:432
, punto
45
, nonché del 17 ottobre 2024, Ararat,
C‑156/23
,
EU:C:2024:892
, punti
32
e
40
).
75
Pertanto, contrariamente alla posizione espressa dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] nell’udienza dinanzi alla Corte, non si può richiedere a GB di presentare una domanda di protezione internazionale affinché gli sia garantito il pieno rispetto del principio di non-refoulement di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat,
C‑156/23
,
EU:C:2024:892
, punto
41
).
76
Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, con l’articolo 19, paragrafo 2, e con l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale chiamato a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva, è tenuto a verificare, eventualmente d’ufficio, se il principio di non-refoulement osti a tale allontanamento.
Sulla seconda questione
77
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 6 e 7, con l’articolo 24, paragrafo 2, e con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale chiamato a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva, è tenuto a verificare, eventualmente d’ufficio, se l’interesse superiore del bambino e la vita familiare, previsti rispettivamente all’articolo 5, lettere a) e b), di tale direttiva, ostino a tale allontanamento.
78
Al riguardo, occorre ricordare che dalla motivazione della risposta alla prima questione risulta che l’autorità giudiziaria competente a esaminare il trattenimento o il mantenimento in stato di trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/115 deve rilevare, eventualmente d’ufficio, la violazione delle condizioni di legittimità del trattenimento stabilite da tale articolo 15. Sulla base di tali condizioni di legittimità, esso è tenuto, tra l’altro, a verificare se sussista una prospettiva ragionevole di allontanamento di tale cittadino di un paese terzo senza che motivi di ordine giuridico ostino all’allontanamento di quest’ultimo.
79
L’articolo 5 della direttiva 2008/115, che costituisce, come ricordato al punto 59 della presente sentenza, una regola generale che si impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri dal momento in cui essi attuano tale direttiva e rientra, in particolare, tra i «motivi di ordine giuridico», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, di detta direttiva, obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a tenere nella dovuta considerazione l’interesse superiore del bambino, la vita familiare e le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato. Al pari del principio di non-refoulement, tali interessi devono essere debitamente presi in considerazione in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, a prescindere dal fatto che si tratti, in particolare, del momento dell’adozione di una decisione di rimpatrio, di una decisione di divieto d’ingresso o di un provvedimento di allontanamento [v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio),
C‑82/16
,
EU:C:2018:308
, punto
104
; del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato),
C‑441/19
,
EU:C:2021:9
, punto
44
; del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico),
C‑69/21
,
EU:C:2022:913
, punto
91
, non ché del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria),
C‑528/21
,
EU:C:2023:341
, punti da
89
a
91
], o ancora del momento del trattenimento a fini di allontanamento.
80
Ne consegue che, a titolo dell’esame delle condizioni di legittimità del trattenimento, spetta all’autorità giudiziaria competente verificare, eventualmente d’ufficio, se, da un lato, detti interessi ostino al trattenimento in quanto tale del cittadino di un paese terzo interessato il cui soggiorno è irregolare e, dall’altro, se gli stessi interessi ostino all’allontanamento di quest’ultimo, in esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva.
81
Tale interpretazione è corroborata dalla finalità perseguita dall’articolo 5 della direttiva 2008/115. Infatti, come confermato dai considerando 22 e 24 di tale direttiva, detto articolo 5 mira a garantire, nell’ambito della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva medesima, il rispetto di diversi diritti fondamentali, tra cui il diritto alla vita familiare e i diritti fondamentali del minore, quali sanciti, rispettivamente, agli articoli 7 e 24 della Carta. Ne consegue che, alla luce dell’obiettivo che esso persegue, detto articolo 5 non può essere interpretato restrittivamente [v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2021, État belge (Rimpatrio del genitore di un minore),
C‑112/20
,
EU:C:2021:197
, punto
35
].
82
Ciò premesso, a differenza della protezione contro qualsiasi trattamento inumano e degradante, sancita all’articolo 4 della Carta, i diritti garantiti dagli articoli 7 e 24 di quest’ultima non hanno carattere assoluto e possono pertanto essere oggetto di restrizioni alle condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta [sentenza del 22 febbraio 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata),
C‑483/20
,
EU:C:2022:103
, punto
36
].
83
Inoltre, occorre ricordare che il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare ha un dovere di leale cooperazione in forza del quale esso deve informare quanto prima l’autorità nazionale competente di qualsiasi sviluppo pertinente relativo alla sua vita familiare [v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio),
C‑82/16
,
EU:C:2018:308
, punti da
103
a
105
].
84
Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 6 e 7, con l’articolo 24, paragrafo 2, e con l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale chiamato a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva, è tenuto a verificare, eventualmente d’ufficio, se l’interesse superiore del bambino e la vita familiare, previsti rispettivamente all’articolo 5, lettere a) e b), di tale direttiva, ostino a tale allontanamento.
Sulle spese
85
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
Gli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
un giudice nazionale chiamato a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva, è tenuto a verificare, eventualmente d’ufficio, se il principio di non-refoulement osti a tale allontanamento.
2)
Gli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 6 e 7, con l’articolo 24, paragrafo 2, e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali,
devono essere interpretati nel senso che:
un giudice nazionale chiamato a esaminare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva, è tenuto a verificare, eventualmente d’ufficio, se l’interesse superiore del bambino e la vita familiare, previsti rispettivamente all’articolo 5, lettere a) e b), di tale direttiva, ostino a tale allontanamento.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il neerlandese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.