CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41506/24 - CRIMI Salvatore OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso con cui la difesa prospetta l'inoffensività della condotta, con conseguente «non punibilità del fatto tipico inoffensivo» (cfr. p. 2 del ricorso); considerato che, in punto di responsabilità, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente riscontrato la sussistenza di tutti gli elementi del fatto tipico (nel caso di specie, l'allontanamento dal luogo di restrizione) e l'assenza della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., tenuto conto che il ricorrente si allontanava dal domicilio senza attendere alcuna autorizzazione per recarsi presso il pronto soccorso e violando le intimazione date dalla polizia contattata che riferiva di non allontanarsi e chiamare il servizio del "118" (cfr. pp. 2-4 della sentenza); ritenuto che la Corte d'appello, nell'affrontare il motivo relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., incidentalmente opera una valutazione di concreta offensività del fatto (cfr. p. 5 della sentenza), smentendo ulteriormente l'assunto difensivo; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci