Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:497
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0272(01)_INF
Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 30 luglio 2021 – Puigdemont i Casamajó e a. / Parlamento
(causa T‑272/21 R)
«Procedimento sommario – Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento – Privilegi ed immunità – Revoca dell’immunità parlamentare di un membro del Parlamento – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità prima facie del ricorso principale
(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, §§ 1 e 2)
(v. punto 31)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 33‑36)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio
(Art. 278 TFUE)
(v. punti 39, 40)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Violazione con l’atto contestato di una norma giuridica di rango superiore – Presupposto non soddisfatto automaticamente – Onere della prova
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 2)
(v. punto 42)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione delle decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del Parlamento, del 9 marzo 2021, relative alla domanda di revoca dell’immunità dei ricorrenti.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
L’ordinanza del 2 giugno 2021, Puigdemont i Casamajó e a. / Parlamento (T‑272/21 R), è revocata.
3)
Le spese delle parti principali sono riservate.
4)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.