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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 11629/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NARDO' avverso la sentenza del 02/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 02/07/2022 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 05/11/2018 del Tribunale di Milano, che l'aveva condannata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod.pen..

Deduce:

1.1. "Nullità della sentenza gravata per violazione e/o inosservanza della legge penale nella misura in cui è stato violato il diritto di difesa dell'imputata".

Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente premette che il processo è stato trattato con contraddittorio scritto, ai sensi della disciplina emergenziale varata quale azione di contrasto alla pandemia da Covid-19.

Sulla base di tale premessa, si duole della mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale e in forza di ciò deduce la violazione del diritto di difesa e la nullità della .A.,f) sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. L'art. 23-bis della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 pone le "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19".

In tale ambito, per quel che qui interessa, il suo secondo comma disciplina le modalità di svolgimento della trattazione scritta e prevede che «entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [..].

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica [...] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...]».

Come emerge dalla piana lettura della norma, il legislatore ha previsto la trasmissione ai "difensori delle altre parti" delle conclusioni del Pubblico ministero, alle quali possono replicare entro cinque giorni prima dell'udienza, formulando le rispettive conclusioni.

A tale riguardo, questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «in tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo»st (Sez. 6 - , Sentenza n. 10216 del 03/03/2022, Rosati, Rv. 283048 - 02; Sez. 5 - , Sentenza n. 20885 del 28/04/2021, Caputo, Rv. 281152 - 01).

Nel caso in esame, in cui la difesa deduce di non aver presentato conclusioni scritte nel processo di appello, il primo momento in cui eccepire la nullità processuale è dunque il ricorso per cassazione, per cui compete a questa Corte, giudice del fatto processuale, la verifica dell'omissione comunicativa dedotta.

Ciò premesso, non risulta che le conclusioni del Pubblico ministero siano state trasmesse alla difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso il 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NARDO' avverso la sentenza del 02/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 02/07/2022 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 05/11/2018 del Tribunale di Milano, che l'aveva condannata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod.pen.. Deduce: 1.1. "Nullità della sentenza gravata per violazione e/o inosservanza della legge penale nella misura in cui è stato violato il diritto di difesa dell'imputata". Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente premette che il processo è stato trattato con contraddittorio scritto, ai sensi della disciplina emergenziale varata quale azione di contrasto alla pandemia da Covid-19. Sulla base di tale premessa, si duole della mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale e in forza di ciò deduce la violazione del diritto di difesa e la nullità della .A.,f) sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'art. 23-bis della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 pone le "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19". In tale ambito, per quel che qui interessa, il suo secondo comma disciplina le modalità di svolgimento della trattazione scritta e prevede che «entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [..]. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica [...] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...]». Come emerge dalla piana lettura della norma, il legislatore ha previsto la trasmissione ai "difensori delle altre parti" delle conclusioni del Pubblico ministero, alle quali possono replicare entro cinque giorni prima dell'udienza, formulando le rispettive conclusioni. A tale riguardo, questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «in tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo»st (Sez. 6 - , Sentenza n. 10216 del 03/03/2022, Rosati, Rv. 283048 - 02; Sez. 5 - , Sentenza n. 20885 del 28/04/2021, Caputo, Rv. 281152 - 01). Nel caso in esame, in cui la difesa deduce di non aver presentato conclusioni scritte nel processo di appello, il primo momento in cui eccepire la nullità processuale è dunque il ricorso per cassazione, per cui compete a questa Corte, giudice del fatto processuale, la verifica dell'omissione comunicativa dedotta. Ciò premesso, non risulta che le conclusioni del Pubblico ministero siano state trasmesse alla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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