CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha liquidato una provvisionale in favore della parte civile, subordinando la già concessa sospensione condizionale della pena al pagamento della stessa; nel resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni colpose del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], per avere omesso di fornire allo stesso attrezzature idonee allo svolgimento del lavoro, in quanto lo stesso - mentre stava eseguendo lavori edili in quota - era caduto da un trabattello privo di protezioni, riportando lesioni personali di durata superiore a 40 giorni (fatto avvenuto in data 11.1.2014). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del suo difensore, lamentando (in sintesi) quanto segue. I) Vizio di motivazione per travisamento delle prove, atteso che i testi Penna e Arnaldi hanno tutti affermato che i lavori nel cantiere in questione erano fermi già dall'aprile del 2013 e, comunque, sicuramente dall'agosto del 2013. Il teste [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, non ha mai dichiarato di avere visto prima dell'incidente il Krstov nel cantiere, limitandosi ad affermare che era "possibile" che egli, allorché rese le sue dichiarazioni in sede di indagini, ricordasse meglio i dettagli della vicenda (fra i quali il fatto di aver già visto il lavoratore nel cantiere pochi giorni prima dell'incidente). Nessuno fra i testimoni escussi ha dichiarato che dopo le dimissioni del direttore dei lavori (Arch. Arnaldi), avvenute nel settembre del 2013, i lavori edili proseguirono nel cantiere; né di avere visto ininterrottamente in cantiere, sino al giorno dell'incidente, il trabattello da cui era caduto il lavoratore. Le fotografie prodotte risalgono ai mesi di giugno e di agosto del 2013, quindi non possono assumere alcuna valenza probatoria nel senso indicato dalla Corte di merito. II) Violazione di legge, per erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen., atteso che, depurando il fatto dalle illogiche e travisate valutazioni della Corte territoriale, deve riconoscersi che la persona offesa entrò in un cantiere dismesso da tempo, senza avere ricevuto alcuna richiesta in tal senso dal Barenghi, adottando un comportamento eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso e comunque per l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 5. Il difensore della parte civile costituita ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, prospettando censure di merito o motivi reiterativi di doglianze già proposte in sede di appello, sulle quali la Corte territoriale ha risposto adeguatamente, con argomentazioni manifestamente immuni da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. 2. Quanto al primo motivo - con cui si deduce il travisamento delle prove utilizzate dai giudici di merito per la ricostruzione del fatto — si deve rilevare come le doglianze articolate avverso la ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello, sulla base delle deposizioni testimoniali assunte, cerchino di offrire una rilettura dei fatti secondo considerazioni che appaiono riconducibili non tanto ad una consentita censura di travisamento delle prove, quanto ad un presunto travisamento dei fatti, sulla base di una (asseritamente) erronea interpretazione delle deposizioni testimoniali, vizio pacificamente non sindacabile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Minervini, Rv. 253099-01). 3. L'insussistenza della censura in esame appare evidenl:e, là dove vengono richiamate le deposizioni dei testi Penna e Arnaldi per sostenere che il cantiere dove si verificò l'incidente (nel gennaio 2014) era fermo dal mese di aprile 2013, per cui il lavoratore non avrebbe potuto/dovuto essere presente sul luogo di lavoro il giorno del sinistro. Sul punto, il ricorrente non si confronta con quanto logicamente argomentato dai giudici territoriali, i quali, pur dando atto del formale "fermo" del cantiere nel corso del 2013, hanno accertato che i lavori sul posto, ancorché a rilento, di fatto erano proseguiti ben oltre quella data, come dimostrato da una serie di dati probatori adeguatamente evidenziati in sentenza, quali: la permanenza presso il cantiere di attrezzature appartenenti al Barenghi, compreso il trabattello da cui era caduto il lavoratore, rimosse solo dopo l'incidente; la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur a seguito delle contestazioni mossegli nel corso dell'esame, aveva alla fine ammesso di aver visto il Krstov lavorare in cantiere anche una ventina di giorni prima dell'occorso, a dimostrazione del fatto che i lavori erano proseguiti, pur a rilento per i problemi economici del committente; le visite settimanali al cantiere, svolte dal Penna anche nel periodo successivo al settembre 2013, non per controllare le attrezzature ivi lasciate per la coltivazione delle olive, come da questi inizialmente dichiarato ma poi smentito sul punto dal padre, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui tali attrezzature erano custodite presso la sua abitazione. 4. Indicative della manifesta infondatezza delle censure proposte dal ricorrente sono quelle che si riferiscono alla valutazione della deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, il teste non avrebbe mai detto di aver visto il Krstov lavorare nel cantiere una ventina di giorni prima dell'incidente, per cui i giudici genovesi avrebbero travisato la prova, trattandosi di affermazioni assunte solo a seguito della contestazione di quanto da questi dichiarato a s.i.t. in sede di indagini, rispetto alla quale il teste si sarebbe limitato ad affermare che era "possibile" che egli, allorché rese quelle dichiarazioni, ricordasse meglio i dettagli della vicenda. Ebbene, risulta evidente che ciò non configura alcun travisamento della prova (del c.d. "significante"), ma semmai una erronea interpretazione del "significato" della risultanza probatoria, nel caso peraltro insussistente. Infatti, la Corte di merito ha correttamente evidenziato che il testimone, a fronte della contestazione, avesse sostanzialmente riconosciuto la veridicità di quanto dichiarato in sede di indagini, stante la maggiore vicinanza temporale dei fatti in quel momento narrati, di cui non poteva che avere migliore memoria rispetto al momento in cui era stata resa la deposizione dibattimentale. Del resto, va rammentato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 - 01), condizioni che chiaramente non ricorrono nel caso di specie. 5. Alla manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso consegue l'evidente inconsistenza del secondo motivo proposto, fondato essenzialmente sul , c presupposto che la persona offesa sua sponte (e non su richiesta del Barenghi), in un cantiere dismesso da tempo, adottando un comportamento eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal garante. Come già osservato innanzi, tale ricostruzione fattuale è stata motivatarnente smentita dai giudici di appello (e da quello di primo grado), secondo una congrua e logica valutazione di merito, coerente con i dati probatori processualmente emersi, come tale insindacabile in sede di legittimità. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cori:e cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Va anche disposta la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile