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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15920/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: FENICI Giuliano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 7 febbraio 2024, dal difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, evidenziando l'interesse a vedersi riconoscere la continuazione in fase di cognizione. è 4-42212/2023 [OSCURATO:PERSONA] .FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in data 8 giugno 2017, che aveva condannato il ricorrente per i delitti di estorsione e cessione di stupefacenti a lui ascritti in imputazione.

2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, a ministero del difensore abilitato, ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, di seguito riportato, nei limiti di cui all'art. 173, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art.606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), con riferimento alla ritenuta decadenza -per tardività- della richiesta di riconoscimento della continuazione c.d. 'esterna' tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli accertati con la sentenza n. 1400/2019 pronunciata il 11 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 7 marzo 2020, allorquando i termini per proporre appello erano già scaduti e, dunque, l'appellante non poteva devolvere con i motivi principali tale questione alla Corte di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato.

1. L'imputato è stato edotto della data (12 aprile 2022) fissata dalla Corte d'appello per il giudizio in data 16 marzo 2022, aveva pertanto a disposizione un congruo intervallo di tempo per presentare motivi di appello nuovi, secondo quanto consentito dall'art. 585, comma 4, del codice di rito.

Ritiene il Collegio che, in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione (come nella presente fattispecie) è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la proponibilità della domanda in sede di esecuzione, ex art.671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire, ampliando l'alveo tracciato dall'originario devolutum, al giudice della revisione di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Rv. 284409, che si richiama anche per la messe di precedenti conformi indicati in sentenza ed in nota a cura del Massimario; seguita dalla più recente Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, non ancora massimata; isolata e non argomentata sul punto dedotto la sentenza di questa stessa sezione, n. 37379 del 12/11/2020, Rv. 280424).

Nella presente fattispecie processuale la richiesta della disciplina della continuazione esterna era stata avanzata in sede di conclusioni trasmesse alla cancelleria per l'udienza del 12 aprile 2022 e, perciò, ben oltre il termine di quindici giorni previsto dal citato art. 585, comma 4, con la conseguente inammissibilità della medesima. 4-42212/2023 Resta comunque impregiudicata la facoltà per il condannato di formulare analoga domanda al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 del codice di rito.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dette spese processuali, secondo quanto dispone l'art.616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: FENICI Giuliano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 7 febbraio 2024, dal difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, evidenziando l'interesse a vedersi riconoscere la continuazione in fase di cognizione. è 4-42212/2023 [OSCURATO:PERSONA] .FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in data 8 giugno 2017, che aveva condannato il ricorrente per i delitti di estorsione e cessione di stupefacenti a lui ascritti in imputazione. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, a ministero del difensore abilitato, ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, di seguito riportato, nei limiti di cui all'art. 173, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art.606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), con riferimento alla ritenuta decadenza -per tardività- della richiesta di riconoscimento della continuazione c.d. 'esterna' tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli accertati con la sentenza n. 1400/2019 pronunciata il 11 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 7 marzo 2020, allorquando i termini per proporre appello erano già scaduti e, dunque, l'appellante non poteva devolvere con i motivi principali tale questione alla Corte di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato. 1. L'imputato è stato edotto della data (12 aprile 2022) fissata dalla Corte d'appello per il giudizio in data 16 marzo 2022, aveva pertanto a disposizione un congruo intervallo di tempo per presentare motivi di appello nuovi, secondo quanto consentito dall'art. 585, comma 4, del codice di rito. Ritiene il Collegio che, in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione (come nella presente fattispecie) è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la proponibilità della domanda in sede di esecuzione, ex art.671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire, ampliando l'alveo tracciato dall'originario devolutum, al giudice della revisione di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Rv. 284409, che si richiama anche per la messe di precedenti conformi indicati in sentenza ed in nota a cura del Massimario; seguita dalla più recente Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, non ancora massimata; isolata e non argomentata sul punto dedotto la sentenza di questa stessa sezione, n. 37379 del 12/11/2020, Rv. 280424). Nella presente fattispecie processuale la richiesta della disciplina della continuazione esterna era stata avanzata in sede di conclusioni trasmesse alla cancelleria per l'udienza del 12 aprile 2022 e, perciò, ben oltre il termine di quindici giorni previsto dal citato art. 585, comma 4, con la conseguente inammissibilità della medesima. 4-42212/2023 Resta comunque impregiudicata la facoltà per il condannato di formulare analoga domanda al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 del codice di rito. 2. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dette spese processuali, secondo quanto dispone l'art.616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 20
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