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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21420/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Blase4 è del tutto generico, atteso che la ricorrente si è limitata a dedurre che la ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza impugnata, sarebbe disancorata dalle risultanze processuali, ma non ha illustrato le ragioni poste a base di tali deduzioni e non si è confrontata adeguatamente con la motivazione del provvedimento in disamina; considerato che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della sua responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, deducendo di non avere concorso nella commissione degli anzidetti delitti — sono tesi a sollecitare una non consentita rivalutazione dei fatti e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambi i Giudici di merito, che hanno posto in rilievo che gli imputati «si erano scagliati contro l'appuntato Pecorella, spintonandolo ed afferrandolo al collo, nonché colpendo al collo l'appuntato Saladino e con un calcio negli organi genitali il Pecorella medesimo» (in questi termini la Corte di appello), così riconoscendo che entrambi gli imputati avevano concorso nella commissione dei reati; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili e ciò comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Blase4 è del tutto generico, atteso che la ricorrente si è limitata a dedurre che la ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza impugnata, sarebbe disancorata dalle risultanze processuali, ma non ha illustrato le ragioni poste a base di tali deduzioni e non si è confrontata adeguatamente con la motivazione del provvedimento in disamina; considerato che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della sua responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, deducendo di non avere concorso nella commissione degli anzidetti delitti — sono tesi a sollecitare una non consentita rivalutazione dei fatti e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambi i Giudici di merito, che hanno posto in rilievo che gli imputati «si erano scagliati contro l'appuntato Pecorella, spintonandolo ed afferrandolo al collo, nonché colpendo al collo l'appuntato Saladino e con un calcio negli organi genitali il Pecorella medesimo» (in questi termini la Corte di appello), così riconoscendo che entrambi gli imputati avevano concorso nella commissione dei reati; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili e ciò comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 21420/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris