CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 26211/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9232/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587),che la rappresenta e difende ; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 14997/2022 depositata il 13/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la sia pur peculiare natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, i n favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 80 0,00 ( otto cento/00) per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 07/09/20