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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 20406/2023

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 11760/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d a ll’a vvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Pinerolo n. 22 (studio avvocato [OSCURATO:PERSONA]), giusta procura speciale in calce a l ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 48, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – enei confronti di Agenzia delle entrate –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Toscana – sezione staccata di Livorno n. 196 / 10 / 20 1 6 , depositata il 10.02.2016e notificata il 4.03.2016.

Oggetto: Tributi–Cartella di pagamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno rigettava i l ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento, notificata il 7.03.2014, per imposte e sanzioni, accertate da due avvisi di rettifica IVA per gli anni di imposta 1990 e 1991; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Toscana – sezione staccata di Livorno rigettava l’appelloproposto dal contribuente , rilevando che: - la pretesa riguardava due avvisi di rettifica annullati dalla CTP di Livorno nel 1997; - la decisione della CTR che confermava la sentenza di primo grado era stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione con decisione depositata in data 28.05.2008 e, poiché il relativo giudizio non era stato riassunto entro il 13.07.2009 ( e cioè, “ entro un anno e 45 giorni”, tenuto conto della sospensione feriale, dalla pubblicazione di detta decisione), ne veniva dichiarata l’estinzione con provvedimento presidenziale depositato il 14.11.2012 e l’Ufficio provvedeva all’iscrizione a titolo definitivo delle somme accertate, essendo gli atti impositivi divenuti definitivi il 13.07.2009; -se il contribuente non riassume la causa davanti alla CTR, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza impugnata, l’atto impositivo diviene definitivo, non potendosi ritenere che la mancata riassunzione renda definitiva l’ultima pronuncia resa e non annullata, ovvero quella della CTP; -il termine per iscrivere a ruolo le somme indicate dall’atto impositivo era iniziato a decorrere dallo spirare del termine che il contribuente aveva a disposizione per riassumere il giudizio, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, non essendo applicabile l’art.2945, comma 3, cod. civ. alle fattispecie di estinzione disciplinate dall’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; - la prescrizione era iniziata a decorrere dal deposito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, sussistendoprima una impossibilità giuridica per l’amministrazione finanziaria a iscrivere a ruolo le somme dovute; - [OSCURATO:PERSONA] impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi , illustrati con memoria ; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste va con controricorso; - l’Agenzia delle e ntrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul primo motivo di appello, concernente la decadenza dalla riscossione coattiva ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, e sugli altri motivi di appello, ad eccezione del sesto(relativo all’eccezione di giudicato), riguardanti la nullità degli atti di riscossione, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, per omessa o insufficiente motivazione del ruolo e della cartella di pagamento, per mancata indicazione del legale rappresentante dell’Agente della riscossione, per mancata sottoscrizione della cartella, la nullità degli avvisi di rettifica, dell’iscrizione a ruolo dell’intero procedimento tributario per difetto di integrazione del contraddittorio, per omessa notificazione degli avvisi di rettifica agli altri soggetti coobbligati (società e altri soci), la mancata osservanza del beneficio di preventiva escussione della società;- con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945, comma 3, cod. civ., 393 e 310 cod. proc. civ., 2946 e 2948 cod. civ., 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’art. 2945, comma 3, cod. civ. non si applicasse alle fattispecie di estinzione disciplinate dall’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992e che fino al deposito della sentenza della Corte di Cassazione sussistesse una impossibilità giuridica per l’amministrazione a iscrivere a ruolo le somme dovute; sostiene, invece, che la predetta disposizione doveva essere applicata e che la prescrizione era ormai maturata, non avendo l’Ufficio né riassuntotempestivamente il processo nè compi uto un atto idoneo ad interrompere la prescrizione, quale l’iscrizione a ruolo provvisoria dell’imposta; - con il terzo, subordinato motivo, deduce l’omesso esame su fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riproponendo, sotto altro profilo, le medesime censure indicare con il primo motivo; - con il quarto, subordinato motivo, denuncia la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del1992 e/o 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente e inesistente della decisione impugnata; -il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati ; - il contribuente aveva censurato la sentenza di primo grado proponendo diversi motivi di appello, il cui contenuto, nel rispetto del principio di autosufficienza, è stato riportato nel testo del ricorso proposto davanti a questa Corte; - le doglianze riguardavano l’errata motivazione con la quale il primo giudice aveva respinto l’eccezione di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’omessa motivazione sulla nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa indicazione del responsabile del procedimento d’iscrizione a ruolo, per omessa o insufficiente motivazione del ruolo e della relativa cartella, per mancata indicazione del legale rappresentante dell’Agente della riscossione, per mancata sottoscrizione della cartella, la nullità degli avvisi di rettifica, dell’iscrizione a ruolo e dell’intero procedimento tributario per difetto di integrazione del contraddittorio, nonchè la mancata osservanza del beneficio di preventiva escussione della società; - in ordine all’eccezione di decadenza, in particolare, il contribuente aveva dedotto, con il secondo motivo di appello, che il giudizio relativo alla impugnazione degli avvisi di rettifica, a seguito della mancata riassunzione nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, avvenuta il 25.08.2008, si era estinto in data 31.10.2009, per cui a tale data detti avvisi di rettifica erano divenuti definitivi; la notificazione della cartella esattoriale, quindi, avrebbe dovuto essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31.12.2011, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602 del 1973; -la CTR, tuttavia, non si è pronunciata sul predetto motivo di appello e sugli altri indicati nel ricorso, incentrando la sua motivazione solo sul diverso istituto della prescrizione e sulla inapplicabilità dell’art. 2945, comma 3, cod. civ. all’ipotesi di estinzione disciplinata dall’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992; - sulla base del testo della sentenza impugnata non può nemmeno ravvisarsi un rigetto implicito, visto che il giudice di appello non si sofferma in alcun modo sulle altre questioni prospettate dal contribuente nella propria impugnazione; - a proposito della decadenza dall’attività di riscossione , risulta opportuno rammentare come questa Corte abbia più volte chiarito che "il diritto alla ri scossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602del 1973 (nel testo vigente "ratione temporis"), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'"actio iudicati"(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9076); - nel caso in esame, tuttavia , ciò che è divenuto definitivo , in conseguenza della mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, non è l'accertamento giudiziale della debenza del tributo, bensì l'originario avviso di accertamento, con la conseguenza che trova comunque applicazione il disposto di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed il termine di decadenza per l'esercizio della pretesa tributaria, mediante l'invio della cartella esattoriale , non potrà che decorrere dalmomento in cui l'accertamento, effettuato mediante atti di rettifica, èdivenuto definitivo; - va data continuità, pertanto, al principio espresso da questa Corte, secondo il quale, "ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria i termini di decadenza, di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione, rimanendo a tal fine irrilevante il potere dell'Amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione parziale provvisoria in corso di causa di accertamento, ed anche la disciplina delle cause di sospensione ed interruzione proprie non della decadenza, bensì della prescrizione"(Cass. 8.03.2022, n. 7444);-nella specie, l'accertamento tributario è divenuto definitivo trascorsi un anno e quarantasei giorni ( 1 4 .07.2009 ) dal deposito dell a decisione della Corte di Cassazione (28 . 05 .200 8 ) che ha annullato , con rinvio, l a pronunc ia della CTR, non essendo stato il giudizio riassunto dalle parti; - nell’accoglimento del primo motivo rimane assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla competente Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversacomposizione; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 11760/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d a ll’a vvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Pinerolo n. 22 (studio avvocato [OSCURATO:PERSONA]), giusta procura speciale in calce a l ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 48, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – enei confronti di Agenzia delle entrate –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Toscana – sezione staccata di Livorno n. 196 / 10 / 20 1 6 , depositata il 10.02.2016e notificata il 4.03.2016. Oggetto: Tributi–Cartella di pagamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno rigettava i l ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento, notificata il 7.03.2014, per imposte e sanzioni, accertate da due avvisi di rettifica IVA per gli anni di imposta 1990 e 1991; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Toscana – sezione staccata di Livorno rigettava l’appelloproposto dal contribuente , rilevando che: - la pretesa riguardava due avvisi di rettifica annullati dalla CTP di Livorno nel 1997; - la decisione della CTR che confermava la sentenza di primo grado era stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione con decisione depositata in data 28.05.2008 e, poiché il relativo giudizio non era stato riassunto entro il 13.07.2009 ( e cioè, “ entro un anno e 45 giorni”, tenuto conto della sospensione feriale, dalla pubblicazione di detta decisione), ne veniva dichiarata l’estinzione con provvedimento presidenziale depositato il 14.11.2012 e l’Ufficio provvedeva all’iscrizione a titolo definitivo delle somme accertate, essendo gli atti impositivi divenuti definitivi il 13.07.2009; -se il contribuente non riassume la causa davanti alla CTR, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza impugnata, l’atto impositivo diviene definitivo, non potendosi ritenere che la mancata riassunzione renda definitiva l’ultima pronuncia resa e non annullata, ovvero quella della CTP; -il termine per iscrivere a ruolo le somme indicate dall’atto impositivo era iniziato a decorrere dallo spirare del termine che il contribuente aveva a disposizione per riassumere il giudizio, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, non essendo applicabile l’art.2945, comma 3, cod. civ. alle fattispecie di estinzione disciplinate dall’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; - la prescrizione era iniziata a decorrere dal deposito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, sussistendoprima una impossibilità giuridica per l’amministrazione finanziaria a iscrivere a ruolo le somme dovute; - [OSCURATO:PERSONA] impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi , illustrati con memoria ; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste va con controricorso; - l’Agenzia delle e ntrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul primo motivo di appello, concernente la decadenza dalla riscossione coattiva ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, e sugli altri motivi di appello, ad eccezione del sesto(relativo all’eccezione di giudicato), riguardanti la nullità degli atti di riscossione, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, per omessa o insufficiente motivazione del ruolo e della cartella di pagamento, per mancata indicazione del legale rappresentante dell’Agente della riscossione, per mancata sottoscrizione della cartella, la nullità degli avvisi di rettifica, dell’iscrizione a ruolo dell’intero procedimento tributario per difetto di integrazione del contraddittorio, per omessa notificazione degli avvisi di rettifica agli altri soggetti coobbligati (società e altri soci), la mancata osservanza del beneficio di preventiva escussione della società;- con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945, comma 3, cod. civ., 393 e 310 cod. proc. civ., 2946 e 2948 cod. civ., 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’art. 2945, comma 3, cod. civ. non si applicasse alle fattispecie di estinzione disciplinate dall’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992e che fino al deposito della sentenza della Corte di Cassazione sussistesse una impossibilità giuridica per l’amministrazione a iscrivere a ruolo le somme dovute; sostiene, invece, che la predetta disposizione doveva essere applicata e che la prescrizione era ormai maturata, non avendo l’Ufficio né riassuntotempestivamente il processo nè compi uto un atto idoneo ad interrompere la prescrizione, quale l’iscrizione a ruolo provvisoria dell’imposta; - con il terzo, subordinato motivo, deduce l’omesso esame su fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riproponendo, sotto altro profilo, le medesime censure indicare con il primo motivo; - con il quarto, subordinato motivo, denuncia la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del1992 e/o 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente e inesistente della decisione impugnata; -il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati ; - il contribuente aveva censurato la sentenza di primo grado proponendo diversi motivi di appello, il cui contenuto, nel rispetto del principio di autosufficienza, è stato riportato nel testo del ricorso proposto davanti a questa Corte; - le doglianze riguardavano l’errata motivazione con la quale il primo giudice aveva respinto l’eccezione di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’omessa motivazione sulla nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa indicazione del responsabile del procedimento d’iscrizione a ruolo, per omessa o insufficiente motivazione del ruolo e della relativa cartella, per mancata indicazione del legale rappresentante dell’Agente della riscossione, per mancata sottoscrizione della cartella, la nullità degli avvisi di rettifica, dell’iscrizione a ruolo e dell’intero procedimento tributario per difetto di integrazione del contraddittorio, nonchè la mancata osservanza del beneficio di preventiva escussione della società; - in ordine all’eccezione di decadenza, in particolare, il contribuente aveva dedotto, con il secondo motivo di appello, che il giudizio relativo alla impugnazione degli avvisi di rettifica, a seguito della mancata riassunzione nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, avvenuta il 25.08.2008, si era estinto in data 31.10.2009, per cui a tale data detti avvisi di rettifica erano divenuti definitivi; la notificazione della cartella esattoriale, quindi, avrebbe dovuto essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31.12.2011, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602 del 1973; -la CTR, tuttavia, non si è pronunciata sul predetto motivo di appello e sugli altri indicati nel ricorso, incentrando la sua motivazione solo sul diverso istituto della prescrizione e sulla inapplicabilità dell’art. 2945, comma 3, cod. civ. all’ipotesi di estinzione disciplinata dall’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992; - sulla base del testo della sentenza impugnata non può nemmeno ravvisarsi un rigetto implicito, visto che il giudice di appello non si sofferma in alcun modo sulle altre questioni prospettate dal contribuente nella propria impugnazione; - a proposito della decadenza dall’attività di riscossione , risulta opportuno rammentare come questa Corte abbia più volte chiarito che "il diritto alla ri scossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602del 1973 (nel testo vigente "ratione temporis"), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'"actio iudicati"(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9076); - nel caso in esame, tuttavia , ciò che è divenuto definitivo , in conseguenza della mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, non è l'accertamento giudiziale della debenza del tributo, bensì l'originario avviso di accertamento, con la conseguenza che trova comunque applicazione il disposto di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed il termine di decadenza per l'esercizio della pretesa tributaria, mediante l'invio della cartella esattoriale , non potrà che decorrere dalmomento in cui l'accertamento, effettuato mediante atti di rettifica, èdivenuto definitivo; - va data continuità, pertanto, al principio espresso da questa Corte, secondo il quale, "ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria i termini di decadenza, di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione, rimanendo a tal fine irrilevante il potere dell'Amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione parziale provvisoria in corso di causa di accertamento, ed anche la disciplina delle cause di sospensione ed interruzione proprie non della decadenza, bensì della prescrizione"(Cass. 8.03.2022, n. 7444);-nella specie, l'accertamento tributario è divenuto definitivo trascorsi un anno e quarantasei giorni ( 1 4 .07.2009 ) dal deposito dell a decisione della Corte di Cassazione (28 . 05 .200 8 ) che ha annullato , con rinvio, l a pronunc ia della CTR, non essendo stato il giudizio riassunto dalle parti; - nell’accoglimento del primo motivo rimane assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla competente Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversacomposizione; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tribu
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