Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21966/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 18 ottobre 2021, il tribunale della libertà di Catania, rigettava l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale che 1'8 settembre 2021 aveva applicato alla stessa la custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. 1.2 Avverso detta ordinanza, proponeva ricorso per cassazione il difensore della Zuccaro deducendo con unico motivo violazione di legge, mancanza di motivazione, travisamento della prova in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico come doveva desumersi da una diversa lettura degli elementi di prova che venivano passati in rassegna, potendo al più configurarsi la distinta fattispecie di concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 cit..

Con successiva memoria il difensore ricorrente esponeva che la Zuccaro era stata scarcerata e rinunciava al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 A seguito dell'intervenuta scarcerazione dell'indagata deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Difatti, l'intervenuta cessazione della custodia. cautelare disposta con l'ordinanza impugnata dinanzi al tribunale del riesame, rende privo di qualsiasi effetto il ricorso per cassazione che anche in caso di annullamento dell'ordinanza del tribunale della libertà non determinerebbe alcun effetto positivo per l'indagata che ha già ottenuto la cessazione della custodia.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per la causa comunicata dal difensore non segue alcuna statuizione accessoria; ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. ott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 18 ottobre 2021, il tribunale della libertà di Catania, rigettava l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale che 1'8 settembre 2021 aveva applicato alla stessa la custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. 1.2 Avverso detta ordinanza, proponeva ricorso per cassazione il difensore della Zuccaro deducendo con unico motivo violazione di legge, mancanza di motivazione, travisamento della prova in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico come doveva desumersi da una diversa lettura degli elementi di prova che venivano passati in rassegna, potendo al più configurarsi la distinta fattispecie di concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 cit.. Con successiva memoria il difensore ricorrente esponeva che la Zuccaro era stata scarcerata e rinunciava al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 A seguito dell'intervenuta scarcerazione dell'indagata deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Difatti, l'intervenuta cessazione della custodia. cautelare disposta con l'ordinanza impugnata dinanzi al tribunale del riesame, rende privo di qualsiasi effetto il ricorso per cassazione che anche in caso di annullamento dell'ordinanza del tribunale della libertà non determinerebbe alcun effetto positivo per l'indagata che ha già ottenuto la cessazione della custodia. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per la causa comunicata dal difensore non segue alcuna statuizione accessoria; ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. ott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] DE