Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 1984

Cassazione n. 23602/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1984nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1973ZIZZI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1972avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleROBERTO PATSCOT, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] BACCOvenga “affermata la penale responsabilità” dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], previacassazione della sentenza impugnata, con il ripristino delle statuizioni civili o, insubordine, l’annullamento con rinvio quanto alle statuizioni civili, depositandoanche nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e ZIZZIProcuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 08/07/2024 il Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Bari riconosceva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] egiustizia, nonché al risarcimento dei danni ed alla refusione delle speseprocessuali in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22/07/2025, riformando lapronuncia di primo grado, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 640, secondocomma, n. 2 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti delloZizzi per intervenuta prescrizione del reato, ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] dal reato cosìcome riqualificato per non aver commesso il fatto ed ha eliminato le statuizionicivili di cui alla sentenza di primo grado.Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso percassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello e la parte civile3.

Il Procuratore Generale ha affidato il suo ricorso a due motivi diimpugnazione:3.1.

Violazione di legge, con riferimento agli artt. 438, 441 comma 5, 442comma 1-bis cod. proc. pen. vizio di motivazione, per essersi riformata lasentenza di primo grado, con assoluzione della [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle soledichiarazioni spontanee rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizioabbreviato, non utilizzabili perché l’accesso al rito speciale precludel’introduzione di nuovi elementi di prova al di fuori delle eccezioninormativamente previste.

In via subordinata, parte ricorrente rileva che, anche avoler ritenere utilizzabili le dichiarazioni spontanee del coimputato [OSCURATO:PERSONA],comunque queste dovevano essere valutate ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod.proc. pen., disposizione che richiede il conforto di riscontri, nel caso di specieinsussistenti.

Parte ricorrente deduce che, invece, una conversazione tra lo Zizzie la persona offesa, registrata all’insaputa del primo, rivelava circostanzeopposte a quelle di cui alle dichiarazioni spontanee di cui si tratta.3.2.

Violazione di legge, con riferimento agli artt. 640 e 644 cod. pen., peressersi ritenuta l’ipotesi della truffa aggravata dall’aver prospettato un pericoloimmaginario con una motivazione meramente apparente e contraddittoria,discostandosi insanabilmente dalla giurisprudenza di legittimità sul tema delladistinzione tra truffa vessatoria ed estorsione, in quanto, appena dopo ilpagamento della prima rata di debito da parte della persona offesa, questaaveva avuto notizia che la somma era stata finanziata da un conoscente delloZizzi e che la restituzione doveva avvenire in sei rate mensili di euro 2.000,00,per complessivi euro 12.000,00, oltre il rimborso dell’intero capitale di 20.000,00euro entro sei mesi, quindi entro il mese di settembre 2015, perché altrimenti ilCostante [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato oggetto di “attenzioni di persone di Mesagne”.4.

La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto:4.1.

Vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alladecisione di non provvedere sulle statuizioni civili in virtù della prescrizione delreato contestato allo [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado, in conseguenza dellariqualificazione del fatto medesimo ai sensi dell’art. 640 cod. pen.4.2.

Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine allariqualificazione del fatto in truffa ed alla ritenuta prescrizione, tra l’altrotrascurando il rilievo della sentenza di primo grado (alle pagg. 2 e 3) con il qualesi evidenziava come la parte civile fosse stata costretta, dopo la denuncia, adaccendere un mutuo per estinguere il debito usuraio, con permanenza di effettidannosi.4.3.

Violazione di legge in ordine all’assoluzione della [OSCURATO:PERSONA], con particolareriferimento alle regole di utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato e delledichiarazioni spontanee nel giudizio abbreviato, nonché violazione all’art. 192,commi 3 e 4, cod. proc. pen., che impone un obbligo di riscontro esternoindividualizzante delle dichiarazioni del coimputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso con i quali entrambi i ricorrenti hanno contestatol’assoluzione dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, nei limiti che di seguito vengonoesposti.1.1.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, evocata anchedai ricorrenti, ha avuto modo di rilevare che, in tema di giudizio abbreviato, ledichiarazioni spontanee rese dall'imputato dopo l'ammissione del rito non sonoutilizzabili nei confronti degli altri coimputati, in quanto l'accesso al rito specialepreclude, a parte le eccezioni normativamente regolate, l'introduzione di nuovielementi sui quali fondare l'accusa già formulata nel capo di imputazione. (Sez.5, n. 17014 del 16/02/2024, Caliri, Rv. 286332-01).Tale principio, però, espresso con riferimento all'introduzione di nuovielementi sui quali fondare l'accusa già formulata nel capo di imputazione, per ilprincipio del “favor rei” non è estensibile anche agli elementi a favoredell’imputato, trattandosi di dichiarazioni legittimamente effettuate ed acquisite,in alcun modo confliggenti con la scelta di un rito volto alla decisione allo statodegli atti, perché utilizzate a favore della stessa parte che ha operato la sceltadel rito, e non già per fondare l’accusa nei suoi confronti.1.2.

L’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dallo [OSCURATO:PERSONA] nelcorso del giudizio abbreviato non giustifica, però, l’assoluzione della coimputataLauta dal reato ascrittole, comunque qualificato, con la formula per non avercommesso il fatto.1.2.1.

Invero, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, il giudice d'appelloche riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non hal'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggettiche hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazionepuntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difformeconclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativadecisiva (Sez.

U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01).La sentenza delle Sezioni Unite “Troise“ chiarisce in primo luogo"l'asimmetria" della soglia probatoria richiesta dalle due regole di giudizio inrelazione ad una pronunzia assolutoria e ad una pronunzia di condanna: "…presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorieasimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezzadella colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile perl'assoluzione … ".

Quindi riconosce anche una diversa estensione dell'obbligomotivazionale gravante sul giudice che "… in caso di totale riforma in grado diappello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi disovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma diuna sentenza di condanna.

Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello siimpone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamentocome l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidentivizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanentesostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, alcontrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurantesostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione ditipo essenzialmente demolitivo…." Per potere sostenere ricostruzioni alternativedel fatto a fondamento di un ribaltamento in senso assolutorio, tuttavia, ènecessario che le stesse siano rigorosamente ancorate "… alle risultanzeprocessuali, assunte nella loro oggettiva consistenza ...".1.2.2.

Se è vero, quindi, che non sussiste un obbligo di rinnovazione dellaprova dichiarativa, è tuttavia richiesta al giudice d'appello una strutturazione"rigorosa" della motivazione della decisione assolutoria "… dando puntualeragione delle difformi conclusioni assunte ...", essendo necessario scardinarel'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione adottata dal giudice diprimo grado che ha avuto diretto contatto con le fonti di prova.

Non è sufficiente,dunque, dissentire dalle argomentazioni della sentenza di primo grado, mariesaminare, "...sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primogiudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova ecompiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformiconclusioni assunte …".1.2.3.

Sulla base di tali princìpi, si è ritenuto che il giudice d'appello, in casodi riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sullabase di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur nonessendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto astrutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dandopuntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404-01; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C.,Rv. 270149-01).1.2.4.

Altro orientamento – ad avviso del Collegio più coerente conl’asimmetria della soglia probatoria richiesta dalle regole di giudizio in relazionead una pronunzia assolutoria e ad una pronunzia di condanna, evidenziata dalleSezioni Unite – ritiene che il giudice d'appello, in caso di riforma in sensoassolutorio della sentenza di condanna di primo grado, non è tenuto, come nelcaso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, a strutturare la motivazionedella propria decisione in maniera rafforzata, ma deve comunque svolgere unacritica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva, la cui mancanza sitraduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità (Sez. 5, n. 7815del 08/01/2025, N., Rv. 287634-01).La differenza tra i due orientamenti, peraltro, rischia di essere poco più cheterminologica, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno comunqueevidenziato l’esigenza di riesaminare, "... sia pure in sintesi, il materialeprobatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito,per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguataragione delle difformi conclusioni assunte …".1.3.

La sentenza impugnata non si è adeguata a tali princìpi, in quanto inprimo luogo non ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali si èriconosciuta piena attendibilità alle dichiarazioni spontanee del coimputato [OSCURATO:PERSONA],peraltro senza considerare che ai fini della valutazione della prova in ordine algiudizio di responsabilità le dichiarazioni rese dal coimputato o da personaimputata in un procedimento connesso, abbiano esse natura accusatoria neiconfronti del giudicabile ovvero siano a lui favorevoli, necessitano comunque diriscontri di conferma della loro attendibilità - come richiesto dal terzo commadell'art. 192 cod. proc. pen. - non solo sul dato oggettivo della sussistenza delfatto con le modalità ipotizzate dall'accusa, ma anche sulla persona cui esse siriferiscono (Sez. 2, n. 10469 del 22/03/1996, Arena, Rv. 206489-01; v. anche,Sez. 6, n. 7240 del 16/04/1998, Civardi, Rv. 210734-01).Soprattutto, però, la sentenza impugnata non risulta essersi adeguatamenteconfrontata con la circostanza, pacifica, che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] lasomma di 20.000,00 euro consegnata alla persona offesa, e con il contenuto diuna conversazione registrata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nelcorso della quale lo [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito parte dellasomma consegnatagli a titolo di interessi.

Valorizzando soltanto il dato che lapersona offesa non ha indicato la [OSCURATO:PERSONA] nella denuncia, la Corte territoriale haacriticamente ed immotivatamente ritenuto che le dichiarazioni etero accusatoriedello [OSCURATO:PERSONA], registrate dalla persona offesa, dovessero considerarsi superate dalledifformi dichiarazioni spontanee dello stesso in sede di giudizio abbreviato, senzaconfrontarsi con le articolate argomentazioni con le quali la sentenza di primogrado (alla pag. 4) attribuiva, invece, maggiore valenza alle dichiarazioniregistrate, perché ritenute connotate da spontaneità e genuinità e corroborate dariscontri di ordine logico, a differenza di quelle rese in udienza.2.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di LautaAngelica, con rinvio per nuovo giudizio avanti ad altra sezione della Corte diAppello di Bari, previa riqualificazione del fatto nei termini di seguito esposti,rimanendo così assorbito il primo motivo di ricorso della parte civile.3.

Anche i motivi di ricorso con i quali i ricorrenti hanno contestato ilmalgoverno degli art. 644 e 640 cod. pen., nella parte in cui la decisioneimpugnata ha riqualificato il fatto come reato di truffa, sono fondati.La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che la dazione della somma di20.000,00 euro alla persona offesa era stata effettuata inizialmente dallo Zizzisenza pattuizione e corresponsione di interessi, e che la richiesta del pagamentodi somme ulteriori a titolo di interessi era stata formulata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] solosuccessivamente, prospettandola come proveniente “da persone di Mesagne”, edha riqualificato il fatto contestato come truffa sulla considerazione che larichiesta dello [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il pagamento degli interessi usurari dallapersona offesa), “sebbene agganciata al prestito iniziale (ma -si badi- nonformulata al momento del prestito), ha una sua causa autonoma consistentenella prospettazione da parte dello [OSCURATO:PERSONA] di un pericolo immaginario, costituitodall’azione ritorsiva di soggetti anche essi inesistenti e immaginari”.La riqualificazione del fatto come mera truffa sulla base di taliargomentazioni, nonostante l’indiscussa corresponsione di interessi al tassousurario, però, non si confronta con la struttura del reato di usura, comeconfigurato dall’art. 644 cod. pen., che punisce chiunque si fa “dare opromettere”, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi o vantaggi usurariin corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità.Il reato di usura, pertanto, si configura come reato a schema duplice e,quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi odegli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazionedegli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata,con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria (Sez. 2, n. 23919 del15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487-01; Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014,Aronica, Rv. 261487-01).

Ne consegue che, ai fini dell'integrazione del delitto diusura, è sufficiente l'oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilitedalle parti, risultando irrilevante sia che l'agente abbia posto in essere unacondotta induttiva per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari,sia che la persona offesa abbia preso l'iniziativa per avviare la negoziazioneusuraria (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090-01), in quantoil nucleo essenziale dell'elemento oggettivo consiste nel farsi dare o promettereinteressi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro oaltra utilità.A fronte della incontroversa riscossione, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], di interessi altasso usurario, pertanto, ai fini della qualificazione giuridica della condottacontestata, non può assumere alcun rilievo il fatto che le condizioni usurariesiano state prospettate dallo [OSCURATO:PERSONA] ed accettate dalla persona offesa non almomento della corresponsione del prestito, bensì in un secondo momento, esulla base della prospettazione di un pericolo immaginario.4.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata anche riqualificando ilfatto nel reato di cui all’art. 644 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al solo trattamento sanzionatorio, fermarestando l’irrevocabilità dell’affermazione della sua responsabilità.5.

All’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] consegue lacondanna del predetto al pagamento delle spese processuali sostenute nel gradodalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come in dispositivo.Le spese sostenute dalla parte civile, quanto ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], vannoinvece rimesse al definitivo.

P.Q.MRiqualificato il fatto nel reato di cui all’art. 644 cod. pen., annulla la sentenzaimpugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio pernuovo giudizio avanti ad altra sezione della Corte di Appello di Bari nei confrontidi quest’ultima nonché nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] in relazione al solo trattamentosanzionatorio.Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenutenel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro3.686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1984nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1973ZIZZI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1972avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleROBERTO PATSCOT, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] BACCOvenga “affermata la penale responsabilità” dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], previacassazione della sentenza impugnata, con il ripristino delle statuizioni civili o, insubordine, l’annullamento con rinvio quanto alle statuizioni civili, depositandoanche nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e ZIZZIProcuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 08/07/2024 il Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Bari riconosceva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] egiustizia, nonché al risarcimento dei danni ed alla refusione delle speseprocessuali in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22/07/2025, riformando lapronuncia di primo grado, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 640, secondocomma, n. 2 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti delloZizzi per intervenuta prescrizione del reato, ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] dal reato cosìcome riqualificato per non aver commesso il fatto ed ha eliminato le statuizionicivili di cui alla sentenza di primo grado.Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso percassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello e la parte civile3. Il Procuratore Generale ha affidato il suo ricorso a due motivi diimpugnazione:3.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 438, 441 comma 5, 442comma 1-bis cod. proc. pen. vizio di motivazione, per essersi riformata lasentenza di primo grado, con assoluzione della [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle soledichiarazioni spontanee rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizioabbreviato, non utilizzabili perché l’accesso al rito speciale precludel’introduzione di nuovi elementi di prova al di fuori delle eccezioninormativamente previste. In via subordinata, parte ricorrente rileva che, anche avoler ritenere utilizzabili le dichiarazioni spontanee del coimputato [OSCURATO:PERSONA],comunque queste dovevano essere valutate ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod.proc. pen., disposizione che richiede il conforto di riscontri, nel caso di specieinsussistenti. Parte ricorrente deduce che, invece, una conversazione tra lo Zizzie la persona offesa, registrata all’insaputa del primo, rivelava circostanzeopposte a quelle di cui alle dichiarazioni spontanee di cui si tratta.3.2. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 640 e 644 cod. pen., peressersi ritenuta l’ipotesi della truffa aggravata dall’aver prospettato un pericoloimmaginario con una motivazione meramente apparente e contraddittoria,discostandosi insanabilmente dalla giurisprudenza di legittimità sul tema delladistinzione tra truffa vessatoria ed estorsione, in quanto, appena dopo ilpagamento della prima rata di debito da parte della persona offesa, questaaveva avuto notizia che la somma era stata finanziata da un conoscente delloZizzi e che la restituzione doveva avvenire in sei rate mensili di euro 2.000,00,per complessivi euro 12.000,00, oltre il rimborso dell’intero capitale di 20.000,00euro entro sei mesi, quindi entro il mese di settembre 2015, perché altrimenti ilCostante [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato oggetto di “attenzioni di persone di Mesagne”.4. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto:4.1. Vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alladecisione di non provvedere sulle statuizioni civili in virtù della prescrizione delreato contestato allo [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado, in conseguenza dellariqualificazione del fatto medesimo ai sensi dell’art. 640 cod. pen.4.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine allariqualificazione del fatto in truffa ed alla ritenuta prescrizione, tra l’altrotrascurando il rilievo della sentenza di primo grado (alle pagg. 2 e 3) con il qualesi evidenziava come la parte civile fosse stata costretta, dopo la denuncia, adaccendere un mutuo per estinguere il debito usuraio, con permanenza di effettidannosi.4.3. Violazione di legge in ordine all’assoluzione della [OSCURATO:PERSONA], con particolareriferimento alle regole di utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato e delledichiarazioni spontanee nel giudizio abbreviato, nonché violazione all’art. 192,commi 3 e 4, cod. proc. pen., che impone un obbligo di riscontro esternoindividualizzante delle dichiarazioni del coimputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso con i quali entrambi i ricorrenti hanno contestatol’assoluzione dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, nei limiti che di seguito vengonoesposti.1.1. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, evocata anchedai ricorrenti, ha avuto modo di rilevare che, in tema di giudizio abbreviato, ledichiarazioni spontanee rese dall'imputato dopo l'ammissione del rito non sonoutilizzabili nei confronti degli altri coimputati, in quanto l'accesso al rito specialepreclude, a parte le eccezioni normativamente regolate, l'introduzione di nuovielementi sui quali fondare l'accusa già formulata nel capo di imputazione. (Sez.5, n. 17014 del 16/02/2024, Caliri, Rv. 286332-01).Tale principio, però, espresso con riferimento all'introduzione di nuovielementi sui quali fondare l'accusa già formulata nel capo di imputazione, per ilprincipio del “favor rei” non è estensibile anche agli elementi a favoredell’imputato, trattandosi di dichiarazioni legittimamente effettuate ed acquisite,in alcun modo confliggenti con la scelta di un rito volto alla decisione allo statodegli atti, perché utilizzate a favore della stessa parte che ha operato la sceltadel rito, e non già per fondare l’accusa nei suoi confronti.1.2. L’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dallo [OSCURATO:PERSONA] nelcorso del giudizio abbreviato non giustifica, però, l’assoluzione della coimputataLauta dal reato ascrittole, comunque qualificato, con la formula per non avercommesso il fatto.1.2.1. Invero, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, il giudice d'appelloche riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non hal'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggettiche hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazionepuntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difformeconclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativadecisiva (Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01).La sentenza delle Sezioni Unite “Troise“ chiarisce in primo luogo"l'asimmetria" della soglia probatoria richiesta dalle due regole di giudizio inrelazione ad una pronunzia assolutoria e ad una pronunzia di condanna: "…presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorieasimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezzadella colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile perl'assoluzione … ". Quindi riconosce anche una diversa estensione dell'obbligomotivazionale gravante sul giudice che "… in caso di totale riforma in grado diappello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi disovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma diuna sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello siimpone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamentocome l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidentivizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanentesostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, alcontrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurantesostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione ditipo essenzialmente demolitivo…." Per potere sostenere ricostruzioni alternativedel fatto a fondamento di un ribaltamento in senso assolutorio, tuttavia, ènecessario che le stesse siano rigorosamente ancorate "… alle risultanzeprocessuali, assunte nella loro oggettiva consistenza ...".1.2.2. Se è vero, quindi, che non sussiste un obbligo di rinnovazione dellaprova dichiarativa, è tuttavia richiesta al giudice d'appello una strutturazione"rigorosa" della motivazione della decisione assolutoria "… dando puntualeragione delle difformi conclusioni assunte ...", essendo necessario scardinarel'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione adottata dal giudice diprimo grado che ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. Non è sufficiente,dunque, dissentire dalle argomentazioni della sentenza di primo grado, mariesaminare, "...sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primogiudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova ecompiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformiconclusioni assunte …".1.2.3. Sulla base di tali princìpi, si è ritenuto che il giudice d'appello, in casodi riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sullabase di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur nonessendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto astrutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dandopuntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404-01; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C.,Rv. 270149-01).1.2.4. Altro orientamento – ad avviso del Collegio più coerente conl’asimmetria della soglia probatoria richiesta dalle regole di giudizio in relazionead una pronunzia assolutoria e ad una pronunzia di condanna, evidenziata dalleSezioni Unite – ritiene che il giudice d'appello, in caso di riforma in sensoassolutorio della sentenza di condanna di primo grado, non è tenuto, come nelcaso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, a strutturare la motivazionedella propria decisione in maniera rafforzata, ma deve comunque svolgere unacritica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva, la cui mancanza sitraduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità (Sez. 5, n. 7815del 08/01/2025, N., Rv. 287634-01).La differenza tra i due orientamenti, peraltro, rischia di essere poco più cheterminologica, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno comunqueevidenziato l’esigenza di riesaminare, "... sia pure in sintesi, il materialeprobatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito,per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguataragione delle difformi conclusioni assunte …".1.3. La sentenza impugnata non si è adeguata a tali princìpi, in quanto inprimo luogo non ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali si èriconosciuta piena attendibilità alle dichiarazioni spontanee del coimputato [OSCURATO:PERSONA],peraltro senza considerare che ai fini della valutazione della prova in ordine algiudizio di responsabilità le dichiarazioni rese dal coimputato o da personaimputata in un procedimento connesso, abbiano esse natura accusatoria neiconfronti del giudicabile ovvero siano a lui favorevoli, necessitano comunque diriscontri di conferma della loro attendibilità - come richiesto dal terzo commadell'art. 192 cod. proc. pen. - non solo sul dato oggettivo della sussistenza delfatto con le modalità ipotizzate dall'accusa, ma anche sulla persona cui esse siriferiscono (Sez. 2, n. 10469 del 22/03/1996, Arena, Rv. 206489-01; v. anche,Sez. 6, n. 7240 del 16/04/1998, Civardi, Rv. 210734-01).Soprattutto, però, la sentenza impugnata non risulta essersi adeguatamenteconfrontata con la circostanza, pacifica, che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] lasomma di 20.000,00 euro consegnata alla persona offesa, e con il contenuto diuna conversazione registrata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nelcorso della quale lo [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito parte dellasomma consegnatagli a titolo di interessi. Valorizzando soltanto il dato che lapersona offesa non ha indicato la [OSCURATO:PERSONA] nella denuncia, la Corte territoriale haacriticamente ed immotivatamente ritenuto che le dichiarazioni etero accusatoriedello [OSCURATO:PERSONA], registrate dalla persona offesa, dovessero considerarsi superate dalledifformi dichiarazioni spontanee dello stesso in sede di giudizio abbreviato, senzaconfrontarsi con le articolate argomentazioni con le quali la sentenza di primogrado (alla pag. 4) attribuiva, invece, maggiore valenza alle dichiarazioniregistrate, perché ritenute connotate da spontaneità e genuinità e corroborate dariscontri di ordine logico, a differenza di quelle rese in udienza.2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di LautaAngelica, con rinvio per nuovo giudizio avanti ad altra sezione della Corte diAppello di Bari, previa riqualificazione del fatto nei termini di seguito esposti,rimanendo così assorbito il primo motivo di ricorso della parte civile.3. Anche i motivi di ricorso con i quali i ricorrenti hanno contestato ilmalgoverno degli art. 644 e 640 cod. pen., nella parte in cui la decisioneimpugnata ha riqualificato il fatto come reato di truffa, sono fondati.La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che la dazione della somma di20.000,00 euro alla persona offesa era stata effettuata inizialmente dallo Zizzisenza pattuizione e corresponsione di interessi, e che la richiesta del pagamentodi somme ulteriori a titolo di interessi era stata formulata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] solosuccessivamente, prospettandola come proveniente “da persone di Mesagne”, edha riqualificato il fatto contestato come truffa sulla considerazione che larichiesta dello [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il pagamento degli interessi usurari dallapersona offesa), “sebbene agganciata al prestito iniziale (ma -si badi- nonformulata al momento del prestito), ha una sua causa autonoma consistentenella prospettazione da parte dello [OSCURATO:PERSONA] di un pericolo immaginario, costituitodall’azione ritorsiva di soggetti anche essi inesistenti e immaginari”.La riqualificazione del fatto come mera truffa sulla base di taliargomentazioni, nonostante l’indiscussa corresponsione di interessi al tassousurario, però, non si confronta con la struttura del reato di usura, comeconfigurato dall’art. 644 cod. pen., che punisce chiunque si fa “dare opromettere”, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi o vantaggi usurariin corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità.Il reato di usura, pertanto, si configura come reato a schema duplice e,quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi odegli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazionedegli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata,con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria (Sez. 2, n. 23919 del15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487-01; Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014,Aronica, Rv. 261487-01). Ne consegue che, ai fini dell'integrazione del delitto diusura, è sufficiente l'oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilitedalle parti, risultando irrilevante sia che l'agente abbia posto in essere unacondotta induttiva per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari,sia che la persona offesa abbia preso l'iniziativa per avviare la negoziazioneusuraria (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090-01), in quantoil nucleo essenziale dell'elemento oggettivo consiste nel farsi dare o promettereinteressi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro oaltra utilità.A fronte della incontroversa riscossione, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], di interessi altasso usurario, pertanto, ai fini della qualificazione giuridica della condottacontestata, non può assumere alcun rilievo il fatto che le condizioni usurariesiano state prospettate dallo [OSCURATO:PERSONA] ed accettate dalla persona offesa non almomento della corresponsione del prestito, bensì in un secondo momento, esulla base della prospettazione di un pericolo immaginario.4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata anche riqualificando ilfatto nel reato di cui all’art. 644 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al solo trattamento sanzionatorio, fermarestando l’irrevocabilità dell’affermazione della sua responsabilità.5. All’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] consegue lacondanna del predetto al pagamento delle spese processuali sostenute nel gradodalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come in dispositivo.Le spese sostenute dalla parte civile, quanto ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], vannoinvece rimesse al definitivo. P.Q.MRiqualificato il fatto nel reato di cui all’art. 644 cod. pen., annulla la sentenzaimpugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio pernuovo giudizio avanti ad altra sezione della Corte di Appello di Bari nei confrontidi quest’ultima nonché nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] in relazione al solo trattamentosanzionatorio.Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenutenel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro3.686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23602/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris