CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 39790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Christian CERQUATTI, che hanno chiesto di annullare l'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 20/01/2022 il Tribunale di Roma confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Tivoli in data 16/12/2021 della vettura Audi Q5 tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di Nives industriale in relazione all'imputazione provvisoria ai sensi dell'art. 646 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Galloni, a mezzo dei propri difensori con unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1. E' stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 646 cod. pen. quanto al fumus commissi del/citi, erroneamente ritenuto sussistente dal Tribunale che ha trascurato le emergenze di causa; secondo lo ius receptum nel caso in questione non ricorreva alcuna interversione del possesso; ricorreva invece un mero comportamento oggettivo di disposizione nell'ambito di un controverso rapporto tra le parti legato a questioni familiari nella gestione della società titolare del bene; il Gallotti ha da subito evidenziato, a fondamento della disponibilità del bene, la sua posizione di collaboratore della società in questione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, non consentito e manifestamente infondato. Difatti, il ricorrente, pur evocando il vizio di violazione di legge, con particolare riferimento al disposto dell'art. 646 cod. pen., nonché art. 321 cod. proc. pen., ha sostanzialmente evocato un vizio della motivazione da ritenere in sostanza apparente quanto alla ricorrenza dei presupposti legittimanti il sequestro nella sua concreta articolazione. 1.1. Il rilievo è manifestamente infondato. Ciò posto, occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione; in senso conforme, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01). In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l'orientamento secondo il quale non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. Zagarrio, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152-01), correlata all'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. Nella valutazione del fumus commissi delicti, dunque, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01). Ne consegue che la valutazione che deve posta in essere dal giudice quanto al fumus commissi delictí, pur riferibile ad un titolo astratto di reato, deve riferirsi comunque ad una realtà effettuale, non meramente ipotetica o virtuale. 2. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi sopra riportati. In particolare, occorre osservare come ricorra una completa, logica e persuasiva argomentazione in ordine alla ricorrenza del fumus commissi deliciti e della riferibilità dello stesso al [OSCURATO:PERSONA]. La considerazione degli elementi acquisiti evidenzia una specifica valutazione della posizione concreta del Gallotti; Il Tribunale ha motivatamente ricostruito una realtà effettuale in modo logico e del tutto persuasivo in relazione ad elementi di fatto, a portata gravemente indiziaria, a carico dello stesso. Il provvedimento impugnato ha, difatti, chiaramente richiamato l'ambito nel quale maturava la contestazione a carico del Gallotti, il precedente rapporto con la società titolare dell'autovettura, l'interruzione di tale rapporto, la mancanza di qualsiasi valida giustificazione al fine di poter ritenere tale bene contro la volontà del proprietario, tenuto conto della querela e delle dichiarazioni rese dal titolare dell'autovettura. 2.1. Nell'analizzare la posizione del [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha ricostruito in modo verosimile, logico ed argomentato, la possibile riferibilità allo stesso del reato contestato, richiamando le acquisizioni documentali confluite nella informative della [OSCURATO:PERSONA], i collegamenti emersi a livello documentale, il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della società sino alla rottura dei rapporti tra le parti. Il Tribunale ha, dunque, riscontrato, in modo chiaro, logico ed in assenza di qualsiasi aporia, la ricorrenza del fumus commissi del/citi quanto all'imputazione provvisoria riferibile al [OSCURATO:PERSONA]. Nel considerare in modo articolato e puntuale le condotte oggetto di contestazione, gli accertamenti espletati, i ruoli e la provenienza dei soggetti coinvolti quanto alla disponibilità dell'autovettura, il Tribunale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale in tema di appropriazione indebita integra il reato la condotta consistente nella mera interversione del possesso, che sussiste anche nel caso di una detenzione qualificata, conseguente all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare (Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv. 267072-01, Rv. 267114-01, con specifico riferimento alla mancata riconsegna senza alcuna giustificazione valida; Sez. 2, n.13347 del 07/01/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250026-01). 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro