CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Milano, pronunciata il 18 maggio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, con motivazione logica e conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini e altri, Rv. 254880 - 01; Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011, Lanza, Rv. 249391 - 01) ha condiviso le argomentazioni del giudice di primo grado, che aveva ritenuto la somma offerta non congrua in ragione dei danni fisici e morali patiti dalla vittima e aveva altresì valorizzato la lettera di scuse dell'imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]