CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48754/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che la sentenza in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado (pronunciata all'esito del rito abbreviato), ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 4.400,00 di multa (pena base anni 3 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., aumentata di anni 1 ed euro 1.000,00 per la recidiva semplice e aumentata per la continuazione nella misura di: anni 1 ed euro 1.100,00 per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; anni 1 ed euro 1.000,00 per il reato di cui all'art. 23, comma 3, I. 110/1975; anni 1 ed euro 500,00 per il reato di cui agli artt. 10 e 14, I. 497/1974; mesi 3 per il reato di cui all'art. 697 cod. pen.); Esaminato il ricorso, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il discostamento dal minimo edittale, sub specie di violazione di legge e di vizio di motivazione, in ragione della mancata valorizzazione della confessione dell'imputato; Considerato che il ricorso è generico e privo di specifica critica delle corrette argomentazioni giuridiche poste a base della decisione impugnata, la cui motivazione appare logica, esaustiva e sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 5, ove la sentenza, dopo aver sottolineato la gravità e l'eterogeneità dei reati commessi, nonché la sussistenza di un precedente specifico, evidenzia che la confessione dell'imputato verte su fatti pacificamente accertati in sede di indagine attraverso l'attività di perquisizione e che la stessa era animata dall'intento di addossarsi, in via esclusiva, la responsabilità per lasciare esenti da possibili incolpazioni i propri figli); Considerato altresì che il ricorso censura nella sola intestazione del motivo, sub specie di vizio di motivazione, "il mancato riconoscimento della continuazione", e che tale deduzione è del tutto priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che la sorreggono; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere esteriore Il P