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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 ottobre 2021

Cassazione n. 08550/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 09/10/2020 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 9 ottobre 2020 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 14 gennaio 2019 del Tribunale di Alessandria che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000.

2. L'imputato presenta due motivi di ricorso.

Con il primo lamenta la violazione di legge poiché il reato era già prescritto alla data della sentenza di appello.

Pur a voler contare i 64 giorni di sospensione per il COVID, la prescrizione si era maturata al 29 agosto 2020, prima dell'udienza del 9 ottobre 2020.

La Corte di appello aveva errato nel calcolo del termine di prescrizione, poiché per il reato dell'art. 10-ter non valeva l'aumento del termine di prescrizione stabilito dalla legge n. 148 del 2011.

Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della continuazione con la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Torino con sentenza n. 7675 del 7 dicembre 2018, passata in giudicato il 21 gennaio 2019, per il reato dell'art.2 d.l. n. 463 del 1983 conv. dalla

I. n. 638 del 1983.

Osserva che il reato del presente procedimento era stato commesso nella stessa epoca del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e che nel 2013 era stato dichiarato il fallimento dell'impresa da lui personalmente richiesto per incapacità di adempiere le obbligazioni con regolarità. [OSCURATO:PERSONA]

3. E' fondato il primo motivo di ricorso, il che consente di ritenere assorbito il secondo.

Ed invero erroneamente la Corte territoriale ha applicato il più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 che vale per i reati previsti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e non copre quello in esame.

Il reato dell'omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, e quindi il 27 dicembre 2012.

La prescrizione si è maturata quindi prima della sentenza di appello, anche a voler considerare la sospensione per il COVID.

L'estinzione del reato per prescrizione preclude l'esame del rilievo in merito all'applicazione della continuazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso, il 14 ottobre 2021 Il Consigliere estensore ,-1 Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 09/10/2020 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 ottobre 2020 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 14 gennaio 2019 del Tribunale di Alessandria che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000. 2. L'imputato presenta due motivi di ricorso. Con il primo lamenta la violazione di legge poiché il reato era già prescritto alla data della sentenza di appello. Pur a voler contare i 64 giorni di sospensione per il COVID, la prescrizione si era maturata al 29 agosto 2020, prima dell'udienza del 9 ottobre 2020. La Corte di appello aveva errato nel calcolo del termine di prescrizione, poiché per il reato dell'art. 10-ter non valeva l'aumento del termine di prescrizione stabilito dalla legge n. 148 del 2011. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della continuazione con la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Torino con sentenza n. 7675 del 7 dicembre 2018, passata in giudicato il 21 gennaio 2019, per il reato dell'art.2 d.l. n. 463 del 1983 conv. dalla I. n. 638 del 1983. Osserva che il reato del presente procedimento era stato commesso nella stessa epoca del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e che nel 2013 era stato dichiarato il fallimento dell'impresa da lui personalmente richiesto per incapacità di adempiere le obbligazioni con regolarità. [OSCURATO:PERSONA] 3. E' fondato il primo motivo di ricorso, il che consente di ritenere assorbito il secondo. Ed invero erroneamente la Corte territoriale ha applicato il più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 che vale per i reati previsti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e non copre quello in esame. Il reato dell'omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, e quindi il 27 dicembre 2012. La prescrizione si è maturata quindi prima della sentenza di appello, anche a voler considerare la sospensione per il COVID. L'estinzione del reato per prescrizione preclude l'esame del rilievo in merito all'applicazione della continuazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso, il 14 ottobre 2021 Il Consigliere estensore ,-1 Presidente
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