CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 18288/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5085/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da gli avv o- catiROMANO VACCARELLA e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentatie difesi da gli avvocat i ALESSANDR O BILETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma pre sso lo studio legale dell’av- vocato MARINAALTOBELLI; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenzadella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 3497 /201 8 depositata il18/ 07 /201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conve- nivano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in 2di 6 – 5085 /201 9 – S2 – CC 09/05/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. un’azione di riduzione in pristino e di risarcimento dei danni peril re- cupero in funzione residenziale di un sottotetto dell'immobile di pro- prietà del convenuto. Gli attori lamentavano che si trattasse di una nuova costruzione in violazione della distanzaminima tra fabbricati. In primo grado veniva accolta la domanda di riduzione in pristino e riget- tata la domanda risarcitoria. In secondo grado è stata confermato l’ac- coglimento della domanda di riduzione in pristino e il rigetto della do- manda risarcitoria. Ricorre in cassazione il convenuto con quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono gli attori con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, illustrato da memoria. Resiste al ricorso incidentale il ricor- rente principale con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia rigettato l’eccezione di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizio relativo all’editio actionis (si deduce violazione degli artt. 163,co. 3 e 354 c.p.c.). Il primo motivo è infondato. La censura verte sull’inosservanza di norma processuale e consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito al fine accertare gli errores in procedendo. Per conciliarsi con struttura e funzione del giudizio di legittimità, l’esercizio del potere di accedere ai fascicoli di causa presuppone il puntuale rispetto ad opera della parte ricorrente del requisito di specificità della censura (ex art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.). In altri termini, l’accesso al fascicolo di causa presuppone che il ricorso riporti con precisione -che non può essere certo disgiunta da chiarezza e sinteticità –indicazioni che consentano alla Corte di in- dividuare i luoghi rilevanti all’interno dei singoli atti e di confrontarli con una censura formulata in termini così stringenti da sollecitare un 3di 6 – 5085 /201 9 – S2 – CC 09/05/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. efficiente e produttivo esercizio del potere di controllo, evitando di compiere general-generiche verifiche degli atti o anche solo indagini integrative per colmare lacune nell'indicazione delle circostanze rile- vanti per la valutazione della decisività della questione (cfr. Cass. SU 34469/2019, Cass. 9878/2020, 23834/2019, 2771/2017). Nel caso di specie, il ricorrente non ha osservato l’onere di indicare puntualmenteed esaustivamente i luoghi rilevanti della citazione int ro- duttiva bersagliati dal motivo di ricorso, giacchéè insufficiente la cita- zione del solo passo delle conclusioni. Vi ha provveduto il controricorso che a pag. 4 riporta il passaggio dove si parlava comunque di violazione di distanze e di norme sulle vedute.Nondimeno, la circostanza che sia stato lamentato il difetto del centrale requisito della editio actionis ha consentito alla Cortedi svolgere proficuamente il controllo e di consta- tare l’inesistenza del vizio, poiché gli attori hanno avuto cura di preci- sare chelamentavano la violazione dei limiti di distanza tra fabbricati ex d.m. 1444/1968 (cfr. citazione introduttiva, p. 3). In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo si censura che il rifacimento del tetto sia stato qualificato come nuova costruzione, anziché come ristruttura- zione senza aumento di volumi (si deduce violazione della l. reg. 12/2005, in relazione agli artt. 872, 873 c.c. e all’art. 9 d.m. 1444/1968) Il secondo motivo è infondato. La parte censurata della sentenza è la seguente(p. 7): « è stato rea- lizzato un intero piano di unità destinate ad abitazione,del tutto prive di pendenze interne,in sostituzione del preesistente sottotetto, coperto da spioventi, con unevidente, manifesto ed innegabile aumento di vo- lumetria, cui è andato ad aggiungersi anche il volume aggiuntivo, crea- tosi per l'innalzamento della soletta». 4di 6 – 5085 /201 9 – S2 – CC 09/05/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Si censura che tale argomentazione comporti un’abrogazione tout court della l. reg. 12/2005, che, consentendo di trasformare un sotto- tetto in una o più unità abitative, prescinde per definizione da un ripri- stino esatto del preesistente. La censura è logica, ma non implica normativamente che tale tra- sformazione possa avvenire nel disprezzo della normativa statale inde- rogabile sulle distanze tra fabbricati. Infatti, Corte cost. 173/2011, sulla base dell’appartenenza della normativa sulle distanze tra fabbri- cati all’ordinamento civile,ha per l’appunto statuito che l’art. 64 l. reg. 12/2005, cit., in materia di recupero abitativo dei sottotetti, nonopera in spregio alla disciplina statale inderogabile, tra cui l’art. 9 d.m. 1444/1968. In senso conforme, tra le varie, Cass. 37829/2021. In conclusione, il secondo motivo è rigettato. 3. - Con il terzo motivo si censura che la Corte di appello abbia omesso di rilevare che il manufatto è stato costruito in aderenza al preesistente muro sul confine (si deduce omesso esame circa fatto de- cisivo). Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilitàex art. 348 ter, co. 5 c.p.c. per doppia pronuncia conforme, senza che siano state dimo- strate differenze tra le due pronunce( il giudizio di appello è stato in- staurato dopo il 12/09/2012). Il terzo motivo è inammissibile. 4. – Con il quarto motivo si censura che la Corte di appello abbia qualificato come domanda nuova inammissibile in appello la richiesta subordinata che sia disposto l’arretramento della sola parte del nuovo ingombro del sottotetto sovrastante le due porzioni laterali della som- mità del muro di confine (si deduce violazionedegli artt. 872, 873 c.c. e 345 c.p.c.). Il quarto motivo è fondato. 5di 6 – 5085 /201 9 – S2 – CC 09/05/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Non si tratta di domanda nuova(e nemmeno di una modifica della domanda), ma di una mera conclusione difensiva per il rigetto parziale (arretramento in parte qua) dell’altrui domanda di retta alla riduzione in pristino, subordinata all’evento del mancato rigetto pieno . Poiché l’oggetto del processo è rimasto intatto, così come perimetrato dalle domande attoree, la Corte di appellodoveva pronunciarsi nel merito. In conclusione, il quarto motivo è accolto e all’errore rimedierà il giudice di rinvio. 5. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale gli attori censurano chela Corte di appello abbia considerato il danno patrimoniale elimi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rimessione in pristino e il danno non patrimoniale nonprovato. Ancorché il motivo non rechi rubrica, né in- dichi testualmente le norme di diritto di cui si lamenta la violazione, ciò non preclude l’esame, poiché è evidente dall’argomentazione e dalla giurisprudenza citata che ci si duole della violazione dell’art. 872 co. 2 c.c., ove si consente di abbinare la domanda risarcitoria alla richiesta di rimessione in pristino. Il motivo è fondato entro i limiti di seguito precisati, Mentre l’accertamento fattuale del difetto di prova del danno non patrimoniale non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità, è erronea l’affermazione che «la pronunciata condanna di rimessione in pristino abbia eliminato alla radice il danno materiale,costituito dalla realizzata ed illegittima sopraelevazione». Invero, il ricorrente inciden- tale si duole fondatamente che tale statuizione ha illegittimamente pre- cluso lo svolgimento di attivitàintese alla quantificazione e liquidazione del danno cagionato medio tempore, dal compimento della sopraele- vazione all’esecuzione della condanna di rimessione in pristino. Invero, l’accertata violazione della disciplina delle distanze reca con sé di regola un danno da risarcire, salva la possibilità dell’autore della violazione di 6di 6 – 5085 /201 9 – S2 – CC 09/05/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dare la prova di fatti impeditivi del danno, come le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione (cfr. Cass. 25082/2020). In questo senso è da ridefinire concettualmente il danno in re ipsa, cioè come danno che normalmente (secondo il corso ordinario degli eventi) coincide con l’evento della lesione (del contenuto) di certi diritti (come la proprietà e gli altri diritti reali) e che si produce come modalità della lesione, salva la prova contraria, cioè che il danno non si è verificato per un andamento delle coseaccidentalmente divergente dall’id quod plerum- que accidit. Tale è l’impostazione recentemente avallata da Cass. SU 33645/2022, con il suggerimento di correzione terminologica (danno normale o presunto, piuttosto che in re ipsa). In questi termini è il motivo di ricorso incidentale è accolto. 6.– In sintesi, sono accolti il quarto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Sono rigettati i restanti motivi del ricorso principale. La sentenza è cassata in relazione ai motiviaccolti. La causa è rinviata alla Corte di appello diMilano in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo d el ricorso principale e il ricorso incidentalenei termini di cui in motivazione, rigetta gli altri motivi d el ricorsoprincipale, cassa