CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09844/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del comune difensore che, soprattutto a sostegno del primo motivo di ricorso, rileva come le ragioni degli imputati hanno trovato conferma in sede di legittimità, avendo a Corte di cassazione civile annullato la procedura esecutiva alla base della condotta costituente reazione a comportamento ritenuto persecutorio OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi costituiscono pedissequa riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha correttamente escluso l'ipotizzata esimente di cui all'art. 59 cd. pen. anche nella forma putativa da parte di tutti gli imputati, la sussistenza dei presupposti per ritenere i fatti, reiterati e gravi, di scarsa offensività ex art. 131 bis cod. pen. o gli imputati, con la eccezione di [OSCURATO:PERSONA], meritevoli delle circostanze attenuanti generiche non solo sul presupposto di plurimi precedenti penali cui risultano gravati Bruno e [OSCURATO:PERSONA], ma anche per l'assenza di elementi utili valorizzabili per tutti gli imputati; rilevato che analogo limite incontra la dedotta omessa previsione di pena sostitutiva in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Bruno, correttamente esclusa sia perché genericamente formulata, sia in ragione della prognosi negativa alla luce del curriculum criminale dei richiedenti; rilevato che nessun rilievo assume il differente esito del giudizio civile, tuttora in corso, tenuto conto che la Corte di appello ha comunque rilevato come la condotta violenta posta in essere a presidio dei beni fosse priva del requisito dell'immediatezza rispetto al provvedimento giudiziario che si andava ad eseguire; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così