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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2025

ECLI:EU:C:2025:901
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0327_RES

[OSCURATO:PERSONA]327/24 [Lolach] ( i ) [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 novembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Direttiva (UE) 2018/1972 – Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato – Articolo 72 – Obblighi di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile – Presupposti» Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica (v. punto 27) Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2018/1972 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato – Imposizione di un obbligo di accesso a infrastrutture di ingegneria civile – Valutazione della fondatezza della misura da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione – Portata (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1972, art. 72) (v. punti 28, 30, 32-49 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania), la Corte precisa la portata dell’esame che un’autorità di regolamentazione nazionale deve svolgere nel valutare se occorra imporre un obbligo di accesso a infrastrutture di ingegneria civile a un’impresa designata come detentrice di un significativo potere su un determinato mercato, in forza dell’articolo 72 della direttiva 2018/1972 ( 1 ).

L’impresa di telecomunicazioni [OSCURATO:PERSONA] è stata designata, nell’ambito di un’analisi di mercato del 2019, come impresa detentrice di un potere sul mercato della fornitura all’ingrosso di accesso locale in postazione fissa.

Con decisione del 21 luglio 2022 la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Agenzia federale per le reti di elettricità, gas, telecomunicazioni, posta e ferrovie, Germania) ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] diversi obblighi di accesso a favore di altre imprese ai sensi dell’articolo 26 del TKG ( 2 ).

Nella sua decisione, essa ha indicato che le misure imposte dovevano rientrare in un ampio insieme di obiettivi e rispettare determinate condizioni preliminari. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi adito il giudice del rinvio al fine di ottenere l’annullamento parziale di tale decisione.

Di fronte alle diverse interpretazioni possibili dell’articolo 26 del TKG, che recepisce nel diritto tedesco gli articoli 72 e 73 della direttiva 2018/1972, il giudice del rinvio ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale.

Esso si chiede in particolare se un’autorità di regolamentazione nazionale che intenda imporre una misura di accesso a infrastrutture di ingegneria civile sulla base dell’articolo 72 della direttiva 2018/1972 debba procedere unicamente a un esame degli obiettivi enunciati al paragrafo 1 di tale articolo o possa riferirsi a un «insieme di obiettivi» più ampio che include, in particolare, gli obiettivi enunciati all’articolo 3 di detta direttiva.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto del tenore letterale di tale disposizione, del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Anzitutto, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 72 della direttiva 2018/1972, la Corte rileva che esso subordina, al suo paragrafo 1, l’imposizione di una misura correttiva autonoma in materia di accesso all’ingegneria civile alla condizione che un rifiuto di concedere l’accesso o condizioni di accesso irragionevoli aventi effetti analoghi impediscano lo sviluppo di un mercato concorrenziale sostenibile e siano contrari agli interessi dell’utente finale.

Inoltre, tale disposizione prevede, al suo paragrafo 2, che le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre a un’impresa obblighi in materia di fornitura dell’accesso, indipendentemente dal fatto che le attività interessate da tali obblighi facciano o meno parte del mercato rilevante secondo l’analisi di mercato, a condizione che detti obblighi siano proporzionati e necessari per conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 3 di tale direttiva.

Tali obiettivi includono quelli ai quali l’articolo 72, paragrafo 1, di detta direttiva fa riferimento nella formulazione dei due criteri di imposizione di un obbligo di accesso, ma anche altri obiettivi, come quello di promuovere la connettività e l’accesso a reti ad altissima capacità e l’utilizzo di tali reti.

Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui si inserisce l’articolo 72 della direttiva 2018/1972, la Corte indica, in primo luogo, che tale articolo, che costituisce una nuova disposizione rispetto al quadro normativo precedente, figura tra le misure correttive in materia di accesso imposte a imprese che dispongono di un significativo potere di mercato e di cui trattasi nell’articolo 68 della direttiva.

In secondo luogo, la Corte osserva che dall’articolo 68, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2018/1972 risulta che un’autorità nazionale di regolamentazione è tenuta, qualora intenda adottare una misura correttiva autonoma conformemente all’articolo 72 di tale direttiva, ad assicurarsi che tale misura sia proporzionata e giustificata alla luce di tutti gli obiettivi enunciati all’articolo 3 di detta direttiva.

In terzo luogo, la Corte osserva che dagli articoli 67 e 73 della direttiva 2018/1972 risulta, da un lato, che i criteri di imposizione di un obbligo di accesso relativi all’«emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato» e all’«interesse dell’utente finale», menzionati all’articolo 72, paragrafo 1, di tale direttiva, presentano un carattere cumulativo.

D’altra parte, ne consegue anche che la condizione per l’imposizione di un obbligo di accesso prevista da tale disposizione coincide, in sostanza, con il requisito secondo cui un simile obbligo deve essere proporzionato e necessario rispetto agli obiettivi di promozione della concorrenza e degli interessi degli utenti finali.

Dato che questi due obiettivi sono inclusi negli obiettivi generali dell’articolo 3 di detta direttiva, tale condizione deve essere considerata soddisfatta quando un obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, imposto a un’impresa designata come detentrice di un significativo potere su un determinato mercato, basato sulla natura del problema rilevato nell’analisi di mercato, è proporzionato e necessario rispetto all’insieme di tali obiettivi generali.

Infine, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, la Corte sottolinea che le misure correttive in materia di accesso imposte a imprese che dispongono di un significativo potere di mercato perseguono gli obiettivi enunciati all’articolo 3 della direttiva 2018/1972 ( 3 ).

Inoltre, gli interventi ex ante mirano, in particolare, a procurare vantaggi all’utente finale rendendo i mercati al dettaglio effettivamente concorrenziali in modo sostenibile.

In aggiunta, uno degli obiettivi del legislatore dell’Unione è quello di ridurre progressivamente tali interventi via via che aumenta il grado di concorrenza e, in ultima istanza, di garantire che le comunicazioni elettroniche siano disciplinate esclusivamente dal diritto della concorrenza ( 4 ).

Al riguardo, la Corte rileva che l’articolo 72 della direttiva mira alla realizzazione di questi stessi obiettivi.

Pertanto, un’autorità nazionale di regolamentazione non può limitarsi a constatare che una misura fondata sull’articolo 72 della direttiva 2018/1972 è proporzionata e necessaria per promuovere la concorrenza e gli interessi dell’utente finale, ma deve valutare se ciò avvenga alla luce di tutti gli obiettivi elencati, senza ordine di priorità, all’articolo 3 della direttiva.

Pertanto, la Corte dichiara che l’articolo 72 della direttiva 2018/1972 deve essere interpretato nel senso che, quando un’autorità nazionale di regolamentazione valuta se occorra imporre a un’impresa designata come detentrice di un significativo potere su un determinato mercato un obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, a prescindere dal fatto che tali infrastrutture facciano o meno parte del mercato rilevante secondo l’analisi di mercato, tale autorità deve esaminare se la mancata imposizione di tale obbligo impedirebbe l’emergere di un mercato concorrenziale sostenibile e sarebbe contraria agli interessi dell’utente finale.

Inoltre, detta autorità deve anche assicurarsi che detto obbligo sia fondato sulla natura del problema constatato nell’analisi del mercato e se sia proporzionato e necessario, alla luce dell’insieme degli obiettivi enunciati, senza ordine di priorità, all’articolo 3 di tale direttiva.

Spetta quindi al giudice del rinvio valutare se l’obbligo di accesso imposto nel procedimento principale soddisfi tali condizioni. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ( GU 2018, L 321, pag. 36 ). ( 2 ) Articolo 26 del Telekommunikationsgesetz (legge sulle telecomunicazioni), del 23 giugno 2021 (BGBl. 2021 I, pag. 1858), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «TKG»). ( 3 ) Conformemente a quanto risulta dall’articolo 68, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972. ( 4 ) Secondo il considerando 29 della direttiva 2018/1972.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0327_RES [OSCURATO:PERSONA]327/24 [Lolach] ( i ) [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 novembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Direttiva (UE) 2018/1972 – Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato – Articolo 72 – Obblighi di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile – Presupposti» Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica (v. punto 27) Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2018/1972 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato – Imposizione di un obbligo di accesso a infrastrutture di ingegneria civile – Valutazione della fondatezza della misura da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione – Portata (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1972, art. 72) (v. punti 28, 30, 32-49 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania), la Corte precisa la portata dell’esame che un’autorità di regolamentazione nazionale deve svolgere nel valutare se occorra imporre un obbligo di accesso a infrastrutture di ingegneria civile a un’impresa designata come detentrice di un significativo potere su un determinato mercato, in forza dell’articolo 72 della direttiva 2018/1972 ( 1 ). L’impresa di telecomunicazioni [OSCURATO:PERSONA] è stata designata, nell’ambito di un’analisi di mercato del 2019, come impresa detentrice di un potere sul mercato della fornitura all’ingrosso di accesso locale in postazione fissa. Con decisione del 21 luglio 2022 la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Agenzia federale per le reti di elettricità, gas, telecomunicazioni, posta e ferrovie, Germania) ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] diversi obblighi di accesso a favore di altre imprese ai sensi dell’articolo 26 del TKG ( 2 ). Nella sua decisione, essa ha indicato che le misure imposte dovevano rientrare in un ampio insieme di obiettivi e rispettare determinate condizioni preliminari. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi adito il giudice del rinvio al fine di ottenere l’annullamento parziale di tale decisione. Di fronte alle diverse interpretazioni possibili dell’articolo 26 del TKG, che recepisce nel diritto tedesco gli articoli 72 e 73 della direttiva 2018/1972, il giudice del rinvio ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale. Esso si chiede in particolare se un’autorità di regolamentazione nazionale che intenda imporre una misura di accesso a infrastrutture di ingegneria civile sulla base dell’articolo 72 della direttiva 2018/1972 debba procedere unicamente a un esame degli obiettivi enunciati al paragrafo 1 di tale articolo o possa riferirsi a un «insieme di obiettivi» più ampio che include, in particolare, gli obiettivi enunciati all’articolo 3 di detta direttiva. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto del tenore letterale di tale disposizione, del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anzitutto, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 72 della direttiva 2018/1972, la Corte rileva che esso subordina, al suo paragrafo 1, l’imposizione di una misura correttiva autonoma in materia di accesso all’ingegneria civile alla condizione che un rifiuto di concedere l’accesso o condizioni di accesso irragionevoli aventi effetti analoghi impediscano lo sviluppo di un mercato concorrenziale sostenibile e siano contrari agli interessi dell’utente finale. Inoltre, tale disposizione prevede, al suo paragrafo 2, che le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre a un’impresa obblighi in materia di fornitura dell’accesso, indipendentemente dal fatto che le attività interessate da tali obblighi facciano o meno parte del mercato rilevante secondo l’analisi di mercato, a condizione che detti obblighi siano proporzionati e necessari per conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 3 di tale direttiva. Tali obiettivi includono quelli ai quali l’articolo 72, paragrafo 1, di detta direttiva fa riferimento nella formulazione dei due criteri di imposizione di un obbligo di accesso, ma anche altri obiettivi, come quello di promuovere la connettività e l’accesso a reti ad altissima capacità e l’utilizzo di tali reti. Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui si inserisce l’articolo 72 della direttiva 2018/1972, la Corte indica, in primo luogo, che tale articolo, che costituisce una nuova disposizione rispetto al quadro normativo precedente, figura tra le misure correttive in materia di accesso imposte a imprese che dispongono di un significativo potere di mercato e di cui trattasi nell’articolo 68 della direttiva. In secondo luogo, la Corte osserva che dall’articolo 68, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2018/1972 risulta che un’autorità nazionale di regolamentazione è tenuta, qualora intenda adottare una misura correttiva autonoma conformemente all’articolo 72 di tale direttiva, ad assicurarsi che tale misura sia proporzionata e giustificata alla luce di tutti gli obiettivi enunciati all’articolo 3 di detta direttiva. In terzo luogo, la Corte osserva che dagli articoli 67 e 73 della direttiva 2018/1972 risulta, da un lato, che i criteri di imposizione di un obbligo di accesso relativi all’«emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato» e all’«interesse dell’utente finale», menzionati all’articolo 72, paragrafo 1, di tale direttiva, presentano un carattere cumulativo. D’altra parte, ne consegue anche che la condizione per l’imposizione di un obbligo di accesso prevista da tale disposizione coincide, in sostanza, con il requisito secondo cui un simile obbligo deve essere proporzionato e necessario rispetto agli obiettivi di promozione della concorrenza e degli interessi degli utenti finali. Dato che questi due obiettivi sono inclusi negli obiettivi generali dell’articolo 3 di detta direttiva, tale condizione deve essere considerata soddisfatta quando un obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, imposto a un’impresa designata come detentrice di un significativo potere su un determinato mercato, basato sulla natura del problema rilevato nell’analisi di mercato, è proporzionato e necessario rispetto all’insieme di tali obiettivi generali. Infine, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, la Corte sottolinea che le misure correttive in materia di accesso imposte a imprese che dispongono di un significativo potere di mercato perseguono gli obiettivi enunciati all’articolo 3 della direttiva 2018/1972 ( 3 ). Inoltre, gli interventi ex ante mirano, in particolare, a procurare vantaggi all’utente finale rendendo i mercati al dettaglio effettivamente concorrenziali in modo sostenibile. In aggiunta, uno degli obiettivi del legislatore dell’Unione è quello di ridurre progressivamente tali interventi via via che aumenta il grado di concorrenza e, in ultima istanza, di garantire che le comunicazioni elettroniche siano disciplinate esclusivamente dal diritto della concorrenza ( 4 ). Al riguardo, la Corte rileva che l’articolo 72 della direttiva mira alla realizzazione di questi stessi obiettivi. Pertanto, un’autorità nazionale di regolamentazione non può limitarsi a constatare che una misura fondata sull’articolo 72 della direttiva 2018/1972 è proporzionata e necessaria per promuovere la concorrenza e gli interessi dell’utente finale, ma deve valutare se ciò avvenga alla luce di tutti gli obiettivi elencati, senza ordine di priorità, all’articolo 3 della direttiva. Pertanto, la Corte dichiara che l’articolo 72 della direttiva 2018/1972 deve essere interpretato nel senso che, quando un’autorità nazionale di regolamentazione valuta se occorra imporre a un’impresa designata come detentrice di un significativo potere su un determinato mercato un obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, a prescindere dal fatto che tali infrastrutture facciano o meno parte del mercato rilevante secondo l’analisi di mercato, tale autorità deve esaminare se la mancata imposizione di tale obbligo impedirebbe l’emergere di un mercato concorrenziale sostenibile e sarebbe contraria agli interessi dell’utente finale. Inoltre, detta autorità deve anche assicurarsi che detto obbligo sia fondato sulla natura del problema constatato nell’analisi del mercato e se sia proporzionato e necessario, alla luce dell’insieme degli obiettivi enunciati, senza ordine di priorità, all’articolo 3 di tale direttiva. Spetta quindi al giudice del rinvio valutare se l’obbligo di accesso imposto nel procedimento principale soddisfi tali condizioni. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ( GU 2018, L 321, pag. 36 ). ( 2 ) Articolo 26 del Telekommunikationsgesetz (legge sulle telecomunicazioni), del 23 giugno 2021 (BGBl. 2021 I, pag. 1858), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «TKG»). ( 3 ) Conformemente a quanto risulta dall’articolo 68, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972. ( 4 ) Secondo il considerando 29 della direttiva 2018/1972.