CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 34136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9740-2021 proposto da: tcarn FORTUNATA, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCI1 LI Rl A della CORTh di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di CV,[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLKRIA della CORTI'. di CASSA/IONI, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenk - avverso la sentenza n. 134/2021 della CORTE D'APPH-1,0 di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09740 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] è caduta, sulla via davanti casa, mentre l'attraversava per raggiungere la figlia, che l'aspettava in macchina, ed ha riportato ferite. Ha quindi agito nei confronti del Comune di Celano, luogo in cui è avvenuto l'incidente, il quale ha ottenuto la chiamata in giudizio della [OSCURATO:PERSONA], garante dell'ente. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di essere inciampata in avvallamenti e sconnessioni dovuti a lavori in corso e dunque ha attribuito la responsabilità dei danni proprio all'ente custode della strada. 2.-Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Celano che la compagnia sua garante, ed hanno chiesto il rigetto della domanda per difetto di loro responsabilità e per essere stata invece la caduta dovuta a disattenzione della stessa attrice. 3.-Il Tribunale di Avezzano ha accolto la domanda, ritenendo la presenza degli avvallamenti come un difetto di custodia del bene, mentre la Corte di Appello di L'Aquila ha ritenuto non pienamente provato il nesso di causa, perché non erano chiare le indicazioni sul punto esatto della caduta, ed ha altresì accertato difetto di diligenza della danneggiata nell'evitare il danno. 4.-Avverso tale sentenza ricorre la Luccitti con due motivi. Il Comune di Celano, costituitosi con controricorso, chiede il rigetto del ricorso. Considerato che 5.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'articolo 2051 c.c.. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello, da un lato, non ha dato rilievo ad elementi, pur emersi nel giudizio, e fondamentali per la decisione, come il sopralluogo della polizia municipale, per altro verso, ha dato rilievo ad elementi ininfluenti, come la visibilità consentita dall'orario diurno. Ed ancora, la Corte di Appello avrebbe disatteso la nozione giurisprudenziale di insidia, che invece era integrata dallo stato dei luoghi, e non avrebbe infine tenuto conto che spettava ai convenuti provare il fortuito, mentre alcuna prova in tal senso essi hanno proposto e fornito. Il motivo è inammissibile. i Intanto, è il frutto di un insieme di censure diverse: quella di erronea valutazione delle prove (dare rilievo ad alcune anziché ad altre), quella di erronea valutazione del concetto di insidia; quella di inversione dell'onere della prova. La ratio della decisione della Corte di Appello è nel senso che la danneggiata non ha pienamente provato il nesso di causa, ossia che l'incidente è avvenuto proprio per causa degli avvallamenti, ed inoltre ha rilevato che essi erano comunque pienamente visibili, e presumibilmente noti, in quanto la ricorrente abitava proprio difronte, cosi che erano altresì evitabili. Data questa ratio, le censure mosse dalla ricorrente sono inammissibili: intanto perché non contestano una delle due rationes sopra evidenziate, e precisamente quella secondo cui la danneggiata non avrebbe provato il nesso di causa, avendo offerto una ricostruzione del fatto incompleta e, a volte, contraddittoria; inoltre in quanto censurano evidentemente l'apprezzamento dei fatti e delle prove, come effettuato dal giudice di merito. 6.- Il secondo motivo è speculare al primo: la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso. Sostiene che non è stato dato rilievo al verbale dei vigili che hanno rilevato la presenza degli avvallamenti, e si trattava di un fatto decisivo per il giudizio. Il motivo va disatteso. Intanto, non è allegato che si sia trattato di un fatto oggetto di discussione nel giudizio di appello, meglio, un fatto la cui importanza e decisività è stata oggetto di discussione. In secondo luogo, neanche può dirsi che si sia trattato di un fatto decisivo veramente: la presenza di "piccole sconnessioni e legger' avvallamenti (v. relazione di rvizio della [OSCURATO:PERSONA] riportata a pagina 9) rdn:ID fr17 infatti non è di per sé prova che essi siano stati la causa della caduta. Infine, si tratta di un fatto in realtà implicitamente superato dalla valutazione della Corte di Appello, che, pur ammessi gli avvallamenti, e dunque pur non trascurando il verbale dei vigili, ha ritenuto, con accertamento in fatto, che essi erano evitabili, ossia che la caduta si è verificata per disattenzione della ricorrente, tale da costituire fatto liberatorio.Il ricorso va rigettato alla luce di quanto precede. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2300,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a