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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28668/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18616-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 77/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 26/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 552/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso avviso di intimazione di pagamento per imposta ICI 1999 in favore del Comune di Villasimius, ed ha infine depositato memoria difensiva; la società contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo di ricorso la ricorrentelamenta violazione dell’art. 39 D.Lgs. n. 12/1999, degli artt. 103, 106 e 269 c.p.c., degliartt. 14 e 23, commi 1° e 3°, D.Lgs. n. 546/1992, per avere la [OSCURATO:PERSONA] respinto la richiesta della Concessionaria di chiamata in causa dell’[OSCURATO:PERSONA];

1.2. la doglianza è infondata;

1.3. in linea con le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007, si è affermato l'orientamento interpretativo secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario;

1.4. non di meno, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass. nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017);

1.5. sulla base dei principi da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite anche con la sentenza n. 7514/2022, anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono allamancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti,può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario,senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendo al [OSCURATO:PERSONA] l’integrazione del contraddittorio;

1.6. va, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 è espressione di una facoltà riconosciuta all'Agente della riscossione al fine di rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili;

1.7. per tale ragione questa Corte, con orientamento ormai consolidato, la qualifica come litis denuntiatio, intravedendovi una prerogativa di natura sostanziale di cui l'Agente della Riscossione che intenda può avvalersi senza la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice (cfr. Cass. n. 16685/2019) e con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (cfr. Cass. n. 9250/2019);

1.8. poste tali premesse, nel caso di specie va escluso che sussistessero i presupposti per la chiamata in causa dell’Ente impositore da parte del Concessionario, non essendo stato in alcun modo specificamente indicato (né in alcun modo emerge dalla sentenza impugnata) che la contribuente avesse impugnato l’intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti;

1.9. la stessa ricorrente riporta, nel ricorso, che la contribuente aveva fondato le sue pretese sulla base di un provvedimento di sospensione dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento, pregiudiziale rispetto all’intimazione per cui è causa, e stante la sentenza di accoglimento di un ricorso relativo a precedente intimazione relativa alla stessa cartella ;

1.10. vieppiù si rileva che il giudice di primo grado (nella sentenza ritualmente trascritta in parte qua nel controricorso) aveva respinto la richiesta di chiamata in causa del Comune avendo il giudizio ad oggetto non l’esistenza del debito, ma la sussistenza delle condizioni per l’emissione dell’atto impugnato, in presenza di provvedimenti adottati dalla Commissione Tributaria in via cautelare e/o di merito in relazione alla medesima pretesa fiscale ;

1.11. pare altresì opportuno evidenziare che in caso di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta la chiamata in causa, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo (cfr. Cass. nn. 3692/2020, 9570/2015; in precedenza Cass. Sez.

Un., n. 4309/2010);

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente che liquidain Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18616-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 77/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 26/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 552/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso avviso di intimazione di pagamento per imposta ICI 1999 in favore del Comune di Villasimius, ed ha infine depositato memoria difensiva; la società contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo di ricorso la ricorrentelamenta violazione dell’art. 39 D.Lgs. n. 12/1999, degli artt. 103, 106 e 269 c.p.c., degliartt. 14 e 23, commi 1° e 3°, D.Lgs. n. 546/1992, per avere la [OSCURATO:PERSONA] respinto la richiesta della Concessionaria di chiamata in causa dell’[OSCURATO:PERSONA]; 1.2. la doglianza è infondata; 1.3. in linea con le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007, si è affermato l'orientamento interpretativo secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario; 1.4. non di meno, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass. nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017); 1.5. sulla base dei principi da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite anche con la sentenza n. 7514/2022, anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono allamancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti,può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario,senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendo al [OSCURATO:PERSONA] l’integrazione del contraddittorio; 1.6. va, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 è espressione di una facoltà riconosciuta all'Agente della riscossione al fine di rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili; 1.7. per tale ragione questa Corte, con orientamento ormai consolidato, la qualifica come litis denuntiatio, intravedendovi una prerogativa di natura sostanziale di cui l'Agente della Riscossione che intenda può avvalersi senza la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice (cfr. Cass. n. 16685/2019) e con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (cfr. Cass. n. 9250/2019); 1.8. poste tali premesse, nel caso di specie va escluso che sussistessero i presupposti per la chiamata in causa dell’Ente impositore da parte del Concessionario, non essendo stato in alcun modo specificamente indicato (né in alcun modo emerge dalla sentenza impugnata) che la contribuente avesse impugnato l’intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti; 1.9. la stessa ricorrente riporta, nel ricorso, che la contribuente aveva fondato le sue pretese sulla base di un provvedimento di sospensione dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento, pregiudiziale rispetto all’intimazione per cui è causa, e stante la sentenza di accoglimento di un ricorso relativo a precedente intimazione relativa alla stessa cartella ; 1.10. vieppiù si rileva che il giudice di primo grado (nella sentenza ritualmente trascritta in parte qua nel controricorso) aveva respinto la richiesta di chiamata in causa del Comune avendo il giudizio ad oggetto non l’esistenza del debito, ma la sussistenza delle condizioni per l’emissione dell’atto impugnato, in presenza di provvedimenti adottati dalla Commissione Tributaria in via cautelare e/o di merito in relazione alla medesima pretesa fiscale ; 1.11. pare altresì opportuno evidenziare che in caso di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta la chiamata in causa, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo (cfr. Cass. nn. 3692/2020, 9570/2015; in precedenza Cass. Sez. Un., n. 4309/2010); 2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente che liquidain Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nel