CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 13018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31817/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].CA. s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore, in Roma, Viale dei Parioli, n. 44. - ricorrente - e I.N.R.C.A. - Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di mandato posto in calce al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di ANCONA, n. 191/2020, pubblicata il 24 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 febbraio 2020, la Corte di appello di Ancona ha rigettato l'appello proposto dalla società MA.CA . s.r.I., avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1377/14 dell'i agosto 2014, che, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva revocato il provvedimento monitorio di condanna al pagamento della somma di euro 332.871,32, oltre accessori, quale corrispettivo per attività di pulizie espletato in forza di contratto di appalto per la durata di anni tre stipulato in data 21 aprile 2006. 2. La Corte territoriale ha rilevato che esattamente il primo giudice aveva sottolineato che l'eccezione di inadempimento non poteva essere limitata alle prestazioni fatturate oggetto di ingiunzione, considerata l'oggettiva unitarietà del rapporto contrattuale, che prevedeva una durata triennale e pagamenti periodici per importi complessivamente predeterminati e che, peraltro, le contestazioni sulla mancata pulizia delle aree esterni e verdi dei presidi ospedalieri di Cagliari, Ancona e Fermo, sulla scarsità del personale e di dotazioni, sul mancato rispetto degli orari ed altro, erano riferibili ai periodi oggetto delle fatturazioni; che la mancata applicazione di penali o i pagamenti parziali o la generica nota del direttore amministrativo del gennaio 2008 non implicavano la rinuncia a far valere l'inadempimento o l'inesatto inadempimento, né riconoscimento della adeguatezza delle prestazioni rese; che le dichiarazioni testimoniali avevano evidenziato le condizioni penalizzanti di lavoro del personale MA.CA e che la gravità dell'inadempimento emergeva dall'interesse dell'Istituto al puntuale e adeguato espletamento delle prestazioni afferenti ad attività sanitarie e a non vedere interrotte le prestazioni nelle more del conferimento di un nuovo appalto, come desumibile dall'art. 2 del contratto che prevedeva l'obbligo per l'appaltatrice alla continuazione della fornitura alle stesse condizioni pattuite per ulteriori 120 giorni dopo la scadenza. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con atto affidato ad un motivo.4. L'I.N.R.C.A. - Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. 5. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo si lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 cod. civ., con riferimento al preteso assolvimento del proprio onere della prova da parte dell'I.N.R.C.A. e, per l'effetto, con riferimento al preteso mancato soddisfacimento del proprio onere della prova da parte della MA.CA . s.r.I.. 1.1 n motivo è inammissibile, in quanto le censure formulate, sebbene denuncino - formalmente - una violazione e/o falsa applicazione di legge, sollecitano una rivisitazione istruttoria ed involgano esclusivamente questioni di merito. In proposito, questa Corte ha affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987). 1.2 Ciò posto, questa Corte ha statuito che l'eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere (Cass., 28 maggio 2021, n. 14986). 1.3 Ai fini, poi, della valutazione prevista dall'art. 1460 cod. civ., l'inadempimento della parte viene valutato solo nell'ottica della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di considerarlo o meno giustificato in dipendenza dell'inadempimento dell'altra. Tale valutazione si esprime in un confronto fra i due inadempimenti e non nell'oggettiva valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia per il fatto che le prestazioni corrispettive inadempiute dovessero eseguirsi in tempi diversi (art. 1460, comma primo, cod. civ.), sia perché uno degli inadempimenti non appaia conforme a buona fede. Il problema riguarda, dunque, solo la giustificazione dell'inadempimento di una parte in cagione dell'inadempimento dell'altra (Cass., 26 gennaio 2006, n. 1690; Cass., 13 maggio 2021, n. 12719). Consegue che l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento (Cass., 13 maggio 2021, n. 12719, citata; Cass., 15 novembre 2017, n. 26973). 1.4 Non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 2697 cod. civ., che si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo Vonus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769), mentre nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la parte ingiunta eccepisca l'inadempimento ex art. 1460 4 cod. civ., grava sulla parte opposta (ricorrente in sede monitoria) l'onere di provare il proprio esatto adempimento (Cass., 27 ottobre 2009, n. 22666). 1.5 Ed invero, l'eccezione, sollevata dall'Istituto opponente con riferimento alla prestazione di cui la società opposta chiedeva il pagamento, ha paralizzato l'avversa pretesa imponendo alla società opposta di provare di avere esattamente adempiuto la prestazione. Ne deriva che la Corte di merito ha correttamente applicato i criteri dettati in materia di ripartizione dell'onere della prova. 2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile e la società `~t ricorrente va condannata al pagamento, in favore dell'Istituto controricorrente, delle spese liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell'Istituto controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso pri