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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 27530/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6379-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1553/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/12/2021 R.G.N. 952/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.6379/2022 Cron.

Rep.

Ud.24/09/2024 CC Fatti di causa La Corte d'appello di Milano con la sentenza in atti ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese processuali per la novità delle censureproposte rispetto alla motivazione della pronuncia di primo grado, posto che in primo grado la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito impugnando il recesso sull'unico presupposto della lamentata violazione della sospensione dei licenziamenti stabilita dall'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, laddove invece in appello la stessa ricorrente aveva sostenuto per la prima volta la natura discriminatoria del licenziamento.

Ciò secondo la Corte non era ammissibile in quanto il combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, richiede la specifica censura delle ragioni poste a base della decisione impugnata, mentre nessuna confutazione delle motivazioni adottate dal tribunale era stata svolta nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale anziché criticare la sentenza aveva introdotto in appello una nuova impostazione della domanda.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un motivo al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Successivamente, con atto depositato in data 28.06.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Motivi della decisione.

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso in oggetto per sopravvenuto difetto di interesse; tanto a seguito della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, che non risulta tuttavia ritualmente notificata al controricorrente.

Le spese vanno poste a carico della parte rinunciante in ragione dei principi di causalità e soccombenza virtuale, ravvisandosi la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6379-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1553/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/12/2021 R.G.N. 952/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.6379/2022 Cron. Rep. Ud.24/09/2024 CC Fatti di causa La Corte d'appello di Milano con la sentenza in atti ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese processuali per la novità delle censureproposte rispetto alla motivazione della pronuncia di primo grado, posto che in primo grado la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito impugnando il recesso sull'unico presupposto della lamentata violazione della sospensione dei licenziamenti stabilita dall'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, laddove invece in appello la stessa ricorrente aveva sostenuto per la prima volta la natura discriminatoria del licenziamento. Ciò secondo la Corte non era ammissibile in quanto il combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, richiede la specifica censura delle ragioni poste a base della decisione impugnata, mentre nessuna confutazione delle motivazioni adottate dal tribunale era stata svolta nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale anziché criticare la sentenza aveva introdotto in appello una nuova impostazione della domanda. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un motivo al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Successivamente, con atto depositato in data 28.06.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione. Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso in oggetto per sopravvenuto difetto di interesse; tanto a seguito della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, che non risulta tuttavia ritualmente notificata al controricorrente. Le spese vanno poste a carico della parte rinunciante in ragione dei principi di causalità e soccombenza virtuale, ravvisandosi la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di l
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