CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 26560/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 giugno 1974 C.U.I. 03MLOTO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 luglio 1966 avverso la sentenza del 20/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, all'esito di rito abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato previsto dagli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in [OSCURATO:PERSONA], Brembate e Madone tra gennaio 2015 e aprile 2016, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il Procuratore ricorrente censura la pronuncia in quanto, in violazione dell'art. 86, T.U. Stup., il giudice ha omesso di ordinare l'espulsione degli imputati dal territorio dello Stato a pena espiata, omettendo di fornire motivazione sull'assenza di pericolosità sociale. Il ricorrente evidenzia come già dalla sentenza emergano plurimi elementi di pericolosità sociale di entrambi gli imputati, tali da giustificare l'ordine di espulsione. In particolare, a pag.5 della sentenza il giudice ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] risulta denunciato per violazione dell'art. 73 T.U. Stup. e che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da plurime condanne per analoghi reati; a pag.7 il giudice ha rimarcato «le strutturate modalità di cessione della droga a Kamel... la frequenza quasi settimanale della condotta e la protrazione della stessa per circa un anno». Entrambi gli imputati, secondo quanto emerge dall' annotazione dei Carabinieri operanti, sono irregolari sul territorio dello Stato; [OSCURATO:PERSONA] è destinatario di decreti di espulsione e [OSCURATO:PERSONA] è destinatario di rifiuto di permesso di soggiorno; entrambi hanno plurimi precedenti di polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti e altri reati. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. Il ricorso è fondatamente proposto. Il Procuratore ha evidenziato come già dalla sentenza fossero desumibili indici di pericolosità sociale degli imputati, in relazione ai quali il giudice avrebbe dovuto valutare la sussistenza, o motivare circa l'insussistenza, dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'ordine di espulsione degli imputati dal territorio dello Stato, secondo quanto prescritto dall'art. 86 T.U. Stup. 5. La fondatezza del ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639 - 01). Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l'irrevocabilità delle altre parti della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GUP del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati. Così deciso il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore , Il Presidente i / - k. Sr rrao , 14 Tt izia PiTialli