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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 08964/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PANTALEO Lorenzo e LEONE Gianvito - imputati del reato continuato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/10/2023, con cui la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato (applicando il comma 5 dell'art. 73 ed escludendo la continuazione interna) la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.u.p. dal Tribunale di Bari, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la censura del PANTALEO sia meramente reiterativa, in presenza di una motivazione che, pur dando atto dell'incensuratezza del ricorrente, ha ritenuto dirimente, in senso ostativo, la "già evidenziata organizzazione del gruppo con funzioni sinergiche e rapidità operativa" anche per impedire l'intervento delle Forze dell'ordine, oltre all'allarme derivante dalla contemporanea disponibilità di stupefacenti di diversa tipologia (profilo valorizzato per l'ampiezza della platea di consumatori interessati, sul quale la difesa ricorrente non ha ritenuto di confrontarsi); ritenuto che il ricorso del LEONE sia del tutto generico, non avendo la difesa in alcun modo precisato le doglianze asseritamente trascurate nella motivazione della Corte territoriale; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PANTALEO Lorenzo e LEONE Gianvito - imputati del reato continuato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/10/2023, con cui la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato (applicando il comma 5 dell'art. 73 ed escludendo la continuazione interna) la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.u.p. dal Tribunale di Bari, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la censura del PANTALEO sia meramente reiterativa, in presenza di una motivazione che, pur dando atto dell'incensuratezza del ricorrente, ha ritenuto dirimente, in senso ostativo, la "già evidenziata organizzazione del gruppo con funzioni sinergiche e rapidità operativa" anche per impedire l'intervento delle Forze dell'ordine, oltre all'allarme derivante dalla contemporanea disponibilità di stupefacenti di diversa tipologia (profilo valorizzato per l'ampiezza della platea di consumatori interessati, sul quale la difesa ricorrente non ha ritenuto di confrontarsi); ritenuto che il ricorso del LEONE sia del tutto generico, non avendo la difesa in alcun modo precisato le doglianze asseritamente trascurate nella motivazione della Corte territoriale; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensore I
Sentenza Cassazione n. 08964/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris