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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 16625/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che__ha_co-nclue,n chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 marzo 2019, il Tribunale di Oristano, ritenuta l'insussistenza della recidiva contestata, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di danneggiamento seguito da incendio commesso in Terralba il 4 settembre 2012.

2. Con sentenza del 3 marzo 2000, la Corte di appello di Cagliari, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado, dopo aver rigettato l'eccezione difensiva secondo la quale la notifica della citazione dell'imputato, disposta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di fiducia, sarebbe stata nulla perché non preceduta da verifica circa l'insufficienza o l'inidoneità del domicilio eletto.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e la conseguente nullità, ai sensi degli artt. 178, lett. c) , e 179 cod. proc. pen., della notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello e, conseguentemente, della sentenza impugnata, per omessa citazione dell'imputato.

Il ricorrente sostiene che non sia valida la notifica di tale decreto, eseguita presso il difensore di fiducia, a seguito della restituzione, da parte dell'ufficiale postale, del piego destinato alla notifica, per irreperibilità del destinatario.

In applicazione dell'art. 170 cod. proc. pen., a seguito della restituzione, da parte dell'ufficiale postale, del piego destinato alla notifica di tale decreto, per irreperibilità del destinatario, sarebbe stato necessario verificare tale irreperibilità a cura dell'ufficiale giudiziario mediante le modalità ordinarie, e solo se la notifica così disposta non fosse andata a buon fine si sarebbe potuto procedere alla notifica presso il difensore di fiducia.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., vizi di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante assunzione di prove a discarico. 3.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità delle dichiarazioni usate per le contestazioni probatorie ai fini della statuizione sulla causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., e la manifesta illogicità della motivazione.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.5.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. peri., erronea applicazione dell'art. 424 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di necessità di verifiche tecniche sull'oggetto materiale del reato ai fini della prova del pericolo. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 3 marzo 2020, deve essere annullata senza rinvio, per l'assorbente ragione che il reato è estinto per prescrizione (art. 157 cod. pen.), avuto riguardo al tempo trascorso, al titolo del reato e al fatto che il motivo di ricorso volto a fare valere la nullità della notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello non è inammissibile.

Ciò, alla luce della diversità degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul tema relativo alla necessità di verificare per mezzo di attività dell'ufficiale giudiziario, prima di procedere alla notifica mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., l'insufficienza o l'inidoneità del domicilio eletto, qualora sia stata constatata l'irreperibilità del destinatario da parte dell'ufficiale postale (Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 271419; Sez. 3, n. 37168 del 30/09/2020, F., Rv. 80820).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, 20 ottobre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che__ha_co-nclue,n chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 marzo 2019, il Tribunale di Oristano, ritenuta l'insussistenza della recidiva contestata, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di danneggiamento seguito da incendio commesso in Terralba il 4 settembre 2012. 2. Con sentenza del 3 marzo 2000, la Corte di appello di Cagliari, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado, dopo aver rigettato l'eccezione difensiva secondo la quale la notifica della citazione dell'imputato, disposta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di fiducia, sarebbe stata nulla perché non preceduta da verifica circa l'insufficienza o l'inidoneità del domicilio eletto. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e la conseguente nullità, ai sensi degli artt. 178, lett. c) , e 179 cod. proc. pen., della notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello e, conseguentemente, della sentenza impugnata, per omessa citazione dell'imputato. Il ricorrente sostiene che non sia valida la notifica di tale decreto, eseguita presso il difensore di fiducia, a seguito della restituzione, da parte dell'ufficiale postale, del piego destinato alla notifica, per irreperibilità del destinatario. In applicazione dell'art. 170 cod. proc. pen., a seguito della restituzione, da parte dell'ufficiale postale, del piego destinato alla notifica di tale decreto, per irreperibilità del destinatario, sarebbe stato necessario verificare tale irreperibilità a cura dell'ufficiale giudiziario mediante le modalità ordinarie, e solo se la notifica così disposta non fosse andata a buon fine si sarebbe potuto procedere alla notifica presso il difensore di fiducia. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., vizi di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante assunzione di prove a discarico. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità delle dichiarazioni usate per le contestazioni probatorie ai fini della statuizione sulla causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., e la manifesta illogicità della motivazione. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. peri., erronea applicazione dell'art. 424 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di necessità di verifiche tecniche sull'oggetto materiale del reato ai fini della prova del pericolo. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 3 marzo 2020, deve essere annullata senza rinvio, per l'assorbente ragione che il reato è estinto per prescrizione (art. 157 cod. pen.), avuto riguardo al tempo trascorso, al titolo del reato e al fatto che il motivo di ricorso volto a fare valere la nullità della notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello non è inammissibile. Ciò, alla luce della diversità degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul tema relativo alla necessità di verificare per mezzo di attività dell'ufficiale giudiziario, prima di procedere alla notifica mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., l'insufficienza o l'inidoneità del domicilio eletto, qualora sia stata constatata l'irreperibilità del destinatario da parte dell'ufficiale postale (Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 271419; Sez. 3, n. 37168 del 30/09/2020, F., Rv. 80820). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 20 ottobre 2021
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