Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29505/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare cori / senza rinvio la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 29/10/2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascrittI (artt. 640, 648, 99, comma quarto, cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la ricorrenza di vizio della motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente eccessività della pena, anche con riferimento all'art. 81 cod. pen.

It)

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, oltre che generici.

Nell'introdurre il tema relativo al trattamento sanzionatorio il ricorrente non si confronta compiutamente con la chiara e logica motivazione della Corte di appello, articolando un motivo aspecifico e generico.

La Corte di appello ha, difatti, persuasivamente argomentato quanto al tema delle circostanze generiche (pag.6) in assenza di qualsiasi irragionevolezza, escludendo la possibilità di una valutazione positiva del ricorrente.

La Corte di appello, richiamando puntualmente la decisione di primo grado, precisando ed evidenziando gli elementi significativi posti a base della scelta sanzionatoria, ha ampiamente motivato sul punto in assenza di illogicità o aporie, non ricorrendo alcuna violazione di legge (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01).

Nello stesso senso si deve rilevare la manifesta infondatezza del generico rilievo in tema di omessa applicazione dell'istituto della continuazione.

La Corte di appello ha adeguatamente argomentato sul tema, richiamando il rilevante dato temporale, la distanza di tempo e la assoluta non omogeneità delle condotte che portavano alla condanna del ricorrente in precedenza per associazione per delinquere.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, articolando un motivo del tutto generico ed aspecifico.

Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare cori / senza rinvio la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 29/10/2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascrittI (artt. 640, 648, 99, comma quarto, cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la ricorrenza di vizio della motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente eccessività della pena, anche con riferimento all'art. 81 cod. pen. It) 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, oltre che generici. Nell'introdurre il tema relativo al trattamento sanzionatorio il ricorrente non si confronta compiutamente con la chiara e logica motivazione della Corte di appello, articolando un motivo aspecifico e generico. La Corte di appello ha, difatti, persuasivamente argomentato quanto al tema delle circostanze generiche (pag.6) in assenza di qualsiasi irragionevolezza, escludendo la possibilità di una valutazione positiva del ricorrente. La Corte di appello, richiamando puntualmente la decisione di primo grado, precisando ed evidenziando gli elementi significativi posti a base della scelta sanzionatoria, ha ampiamente motivato sul punto in assenza di illogicità o aporie, non ricorrendo alcuna violazione di legge (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01). Nello stesso senso si deve rilevare la manifesta infondatezza del generico rilievo in tema di omessa applicazione dell'istituto della continuazione. La Corte di appello ha adeguatamente argomentato sul tema, richiamando il rilevante dato temporale, la distanza di tempo e la assoluta non omogeneità delle condotte che portavano alla condanna del ricorrente in precedenza per associazione per delinquere. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, articolando un motivo del tutto generico ed aspecifico. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 29505/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris