CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul rirso 15030-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]',A GEOMETRI, in perSeinA del suo Presidente e legale rapp: '5entante p.t., elettivamente domiciliat in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] uele II n. 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in POR' )ENONE, VIA F.[OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio vocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difet e; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' 'ZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; 3g2-5„‘ - intimata - avvecso la sentenza n. 105/2020 della COLTE D'APPELLO di TRIE3TE, depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella ca.-nera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2,)21 n. 15030 sez. ML - ud. 22-12-2022 Adunanza camerale del 22. dicembre 2022 - Pres. Leone, rel. Buffa. 39) R.G. 15030/2021 [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Con sentenza del 26.11.2020, la corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha escluso la sussistenza dell'onere contributivo a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza ricorre la Cassa per tre motivi, cui resiste il contribuente con controricorso; Agenzie delle Entrate - Riscossione è rimasta parte intimata. Con un primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 1. 37/1967, 10, 11 e 22, 1. 773/1982, della legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, 2, c. 26, 1. 335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996 nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa,per aver la corte d'appello travisato la ratio solidaristica della contribuzione minima, imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] a tutti gli iscritti, subordinandone la legittimità al positivo accertamento dei requisiti della c.d. continuità professionale di cui all'art. 22 L. 773/1982. Con il secondo motivo di ricorso si contestala violazione e/o falsa applicazione della legge delega n. 537/1993, degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12, 1. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763,1. 296/2006 e 1, c. 488, 1. 147/2013) e 2, c. 26, nonché degli artt. 1 e 2, d.lgs. 103/1996, per aver la corte territoriale applicato tali norme limitando, erroneamente, il perimetro di autonomia degli enti previdenziali ex D. Lgs. 509/1994 ai soli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, inoltre, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 303 e 416, c.p.c. (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), l'error in procedendo (art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.), nonché - per l'effetto - l'omesso esame di un fatto storico decisivo (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.) laddove la corte d'appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assunto la tardività delle produzioni in giudizio della [OSCURATO:PERSONA], in particolare dei documenti contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, inerenti all'attività ispettiva eseguita dalla Cassa, dai quali emergeva la prestazione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] di attività tipiche della professiotie di geometra. In particolare, la parte _ritiene che, in base a un errato giudizio di intempestività della costituzione in giudizio della Cassa (ex art. 416, c.p.c.), il giudice d'appello non abbia considerato detta prova precostituita, concludendo per l'assenza di prova in atti dello svolgimento di attività professionale da parte del contribuente. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono fondati. Questa Corte ha enunciato il seguente principio di diritto, al qual va in questa sede data continuità: "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale — essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equ•l•brio finanziario di ungo termine degli enti"(cfr., da ultimo, Cass. n. 4568 del 2021). La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi minimi del professionista, non si è attenuta al su esteso principio e deve essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio cli legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consi