CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07540/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10142/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, n. 3359/07/2021, depositata in data 19 ottobre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanzanei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (esercente l’attivitàdi costruzione di edifici residenziali e non residenziali, cancellata dalregistro delle imprese il 6 settembre 2011) e culminata nel PVCredatto il 25 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate emetteva l’avvisoNumero registro generale 10142/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 7540/2026di accertamento n. TD7030103765, con il quale disconosceva costiData pubblicazione 29/03/2026per Euro 337.027,00 e, per l’effetto, rettificava il reddito d’impresadell’anno 2009 da Euro 73.992,00 (dichiarato) ad Euro(451.019,09), nonché il valore della produzione ai fini IRAP,liquidando maggiori IRES, IRAP ed IVA.L’Ufficio espletava, quindi, indagini sui due ex soci, GiuseppeMalara e [OSCURATO:PERSONA] (titolari ciascuno del 50% delle quote),acclarando che sul conto corrente intestato al primo erano statiaccreditati, durante la liquidazione della società e dal conto diquest’ultima, Euro 709.195,20, di cui Euro 456.371,93 a titolo dirimborso di anticipazioni fatte alla società. L’Ufficio riteneva che ladifferenza tra i detti importi (Euro 252.852,27) doveva ritenersi utileextracontabile distribuito al socio [OSCURATO:PERSONA] e una somma dipari importo era stata distribuita all’altro socio.L’avviso, quindi, veniva notificato agli ex soci; l’Ufficio oltre adaccertare la debenza delle maggiori imposte (IRES, IRAP ed IVA) incapo alla società, riteneva che di esse dovessero rispondere gli exsoci ex artt. 2495, comma 2, c.c. e 36, comma 3, d.P.R. 602/1973,nei limiti della quota degli utili percepiti.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo che, stantel’inapplicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014,l’estinzione della società intervenuta nel 2011 precludeva l’eserciziodi qualsiasi potestà impositiva. Il ricorrente contestava, infine, ipresupposti della responsabilità ex art. 36 cit. e, comunque, lalimitazione della stessa a quanto dovuto dalla società a titolo di IRES.La CTP accoglieva in parte il ricorso: precisamente, riteneva ilricorrente responsabile, nei limiti di Euro 252.822,27, ai fini IRES,mentre l’avviso andava annullato con riferimento all’IRAP ed all’IVA,non essendo state attribuite, in sede di bilancio finale di liquidazione,ulteriori somme agli ex soci.2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale della Calabria, dolendosi dell’erroneaNumero registro generale 10142/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 7540/2026applicazione dell’art. 2495 c.c., a mente del quale il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]doveva rispondere delle imposte (diverse dall’IRES) dovute dallasocietà.Il contribuente non si costituiva nel giudizio di secondo gradopromosso dall’Ufficio, ma spiegava autonomo appello al fine diottenere la riforma della decisione di prime cure nella parte a sésfavorevole.La CTR rigettava entrambi gli appelli.3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a duemotivi. Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia lamenta la «violazione e falsaapplicazione degli art. 2495, comma 2, (ora comma 3) del codicecivile 36, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e 10, del d.lgs.vo 41/99»:dopo aver riportato l’avviso di accertamento, l’Ufficio deduce la pienalegittimità del proprio operato, atteso che gli ex soci della compagineestinta rispondevano dei debiti di questa (nella specie, di tutti itributi, compresi IRAP e IRAP), ex art. 2495 c.c., stante l’avvenutadistribuzione di utili extracontabili in costanza di liquidazione e neilimiti quantitativi di essa.2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 4 c.p.c., l’Ufficio deduce la violazione dell’art.36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 132 c.p.c. per esserela sentenza impugnata fondata su una motivazione ‘deficitaria’.Precisamente la CTR avrebbe omesso di illustrare le ragioni per lequali il contribuente non poteva essere chiamato a rispondere diquanto dovuto dalla società a titolo di IRAP ed IVA.3. Il secondo motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento del primo.Numero registro generale 10142/2022Numero sezionale 2610/20263.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaNumero di raccolta generale 7540/2026Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cDoadta. p upbrbloiccaz.io ne 29/03/2026civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053). Inoltre, lamotivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Si è, più recentemente, precisato che «inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su unNumero registro generale 10142/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 7540/2026contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessaData pubblicazione 29/03/2026ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).3.2. Nella specie la CTR, dopo aver rilevato che ‘apparecorretta l’applicazione del previgente art. 2495 cc non sussistendouna responsabilità di tipo successorio per tutte le situazionigiuridiche obbligatorie della società estinta e cancellata’ condivide ilragionamento della CTP secondo cui ‘esclusivamente ai fini IRES,l’art. 36, D.P.R. 602/73 ampliava la sfera di responsabilità dei socipercettori di danaro od altri beni nel biennio antecedente alla messain liquidazione (ovvero nello stesso periodo di liquidazione) entro ilimi ti del valore dei beni stessi percepiti’.3.3. Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere infondato il gravame dell’Ufficio inpunto di responsabilità, a titolo successorio, dell’ex socio per quantodovuto dalla società a titolo di IRAP ed IVA.4. In definitiva, il secondo motivo di ricorso va accolto,assorbito il primo; la sentenza gravata va cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 10142/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 7540/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: Sentenza -[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - MotivazioneapparenteSabrina Serrelli - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - C o n s i g l i e r e Rel. -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Salemmeha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10142/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, n. 3359/07/2021, depositata in data 19 ottobre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanzanei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (esercente l’attivitàdi costruzione di edifici residenziali e non residenziali, cancellata dalregistro delle imprese il 6 settembre 2011) e culminata nel PVCredatto il 25 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate emetteva l’avvisoNumero registro generale 10142/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 7540/2026di accertamento n. TD7030103765, con il quale disconosceva costiData pubblicazione 29/03/2026per Euro 337.027,00 e, per l’effetto, rettificava il reddito d’impresadell’anno 2009 da Euro 73.992,00 (dichiarato) ad Euro(451.019,09), nonché il valore della produzione ai fini IRAP,liquidando maggiori IRES, IRAP ed IVA.L’Ufficio espletava, quindi, indagini sui due ex soci, GiuseppeMalara e [OSCURATO:PERSONA] (titolari ciascuno del 50% delle quote),acclarando che sul conto corrente intestato al primo erano statiaccreditati, durante la liquidazione della società e dal conto diquest’ultima, Euro 709.195,20, di cui Euro 456.371,93 a titolo dirimborso di anticipazioni fatte alla società. L’Ufficio riteneva che ladifferenza tra i detti importi (Euro 252.852,27) doveva ritenersi utileextracontabile distribuito al socio [OSCURATO:PERSONA] e una somma dipari importo era stata distribuita all’altro socio.L’avviso, quindi, veniva notificato agli ex soci; l’Ufficio oltre adaccertare la debenza delle maggiori imposte (IRES, IRAP ed IVA) incapo alla società, riteneva che di esse dovessero rispondere gli exsoci ex artt. 2495, comma 2, c.c. e 36, comma 3, d.P.R. 602/1973,nei limiti della quota degli utili percepiti.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo che, stantel’inapplicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014,l’estinzione della società intervenuta nel 2011 precludeva l’eserciziodi qualsiasi potestà impositiva. Il ricorrente contestava, infine, ipresupposti della responsabilità ex art. 36 cit. e, comunque, lalimitazione della stessa a quanto dovuto dalla società a titolo di IRES.La CTP accoglieva in parte il ricorso: precisamente, riteneva ilricorrente responsabile, nei limiti di Euro 252.822,27, ai fini IRES,mentre l’avviso andava annullato con riferimento all’IRAP ed all’IVA,non essendo state attribuite, in sede di bilancio finale di liquidazione,ulteriori somme agli ex soci.2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale della Calabria, dolendosi dell’erroneaNumero registro generale 10142/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 7540/2026applicazione dell’art. 2495 c.c., a mente del quale il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]doveva rispondere delle imposte (diverse dall’IRES) dovute dallasocietà.Il contribuente non si costituiva nel giudizio di secondo gradopromosso dall’Ufficio, ma spiegava autonomo appello al fine diottenere la riforma della decisione di prime cure nella parte a sésfavorevole.La CTR rigettava entrambi gli appelli.3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a duemotivi. Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia lamenta la «violazione e falsaapplicazione degli art. 2495, comma 2, (ora comma 3) del codicecivile 36, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e 10, del d.lgs.vo 41/99»:dopo aver riportato l’avviso di accertamento, l’Ufficio deduce la pienalegittimità del proprio operato, atteso che gli ex soci della compagineestinta rispondevano dei debiti di questa (nella specie, di tutti itributi, compresi IRAP e IRAP), ex art. 2495 c.c., stante l’avvenutadistribuzione di utili extracontabili in costanza di liquidazione e neilimiti quantitativi di essa.2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 4 c.p.c., l’Ufficio deduce la violazione dell’art.36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 132 c.p.c. per esserela sentenza impugnata fondata su una motivazione ‘deficitaria’.Precisamente la CTR avrebbe omesso di illustrare le ragioni per lequali il contribuente non poteva essere chiamato a rispondere diquanto dovuto dalla società a titolo di IRAP ed IVA.3. Il secondo motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento del primo.Numero registro generale 10142/2022Numero sezionale 2610/20263.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaNumero di raccolta generale 7540/2026Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cDoadta. p upbrbloiccaz.io ne 29/03/2026civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053). Inoltre, lamotivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Si è, più recentemente, precisato che «inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su unNumero registro generale 10142/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 7540/2026contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessaData pubblicazione 29/03/2026ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).3.2. Nella specie la CTR, dopo aver rilevato che ‘apparecorretta l’applicazione del previgente art. 2495 cc non sussistendouna responsabilità di tipo successorio per tutte le situazionigiuridiche obbligatorie della società estinta e cancellata’ condivide ilragionamento della CTP secondo cui ‘esclusivamente ai fini IRES,l’art. 36, D.P.R. 602/73 ampliava la sfera di responsabilità dei socipercettori di danaro od altri beni nel biennio antecedente alla messain liquidazione (ovvero nello stesso periodo di liquidazione) entro ilimi ti del valore dei beni stessi percepiti’.3.3. Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere infondato il gravame dell’Ufficio inpunto di responsabilità, a titolo successorio, dell’ex socio per quantodovuto dalla società a titolo di IRAP ed IVA.4. In definitiva, il secondo motivo di ricorso va accolto,assorbito il primo; la sentenza gravata va cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria, perché, in diversa composizione,proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria, perché, in diversa composizione,proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti