CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 09879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza emessa in data 17/06/2021, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28/02/2018 dal Tribunale di Roma, ha ridotto ad anni 8 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 1 DPR 309/90 per aver detenuto ad evidenti fini di spaccio gr. 493,999 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (da cui sono risultate ricavabili n. 2140 dosi), in Roma in data 23/12/2014; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione così articolato 1) Violazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 603 c.p.p. per la mancata rinnovazione del dibattimento, considerato che il ricorrente si è nuovamente visto rigettare dai giudici di secondo grado - come già avevano fatto i giudici di prime cure - la richiesta di escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] de la Rosa, con palese violazione del diritto alla prova; 2) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente nonostante gli elementi indiziari posti alla base della condanna risultano del tutto neutri, quali ad esempio il contenuto delle intercettazioni tra il ricorrente e la consorte; 3) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. con riferimento alla mancata concessione delle circostante attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto. Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. Invero, per giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Rv. 245009 - Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872 - Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Rv. 257741 - Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589). Nel caso di specie i giudici del merito, in entrambi i gradi di giudizio, hanno ritenuto non necessaria ai fini di un giudizio di colpevolezza del ricorrente, escutere altri teste, risultando il quadro probatorio a carico dello stesso già esaustivo, fornendo sul punto una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, mentre il ricorrente si limita a lamentare la mancata escussione del teste indicato senza tuttavia specificare e dimostrare in che modo lo stesso avrebbe potuto cambiare l'esito del giudizio a suo carico, risultando pertanto generico; che altresì inammissibile risulta il secondo motivo, essendo precluso a questa Corte di legittimità una rivalutazione degli elementi di fatto e delle prove poste a sostegno del giudizio di colpevolezza, salvo la presenza di una motivazione illogica e contraddittoria. Nel caso di specie la motivazione in ordine alla colpevolezza del ricorrente risulta adeguata, riportando i giudici del merito numerosi elementi dai quali hanno giudicato colpevole il Beltrami, mentre costui si limita a lamentarsi apoditticamente della sentenza, adducendo genericamente una scorretta interpretazione delle intercettazioni, senza aggiungere elementi a sostegno delle sue pretese e che anche la censura relativa alla sussistenza del dolo risulta all'evidenza generica; che infine è inammissibile il terzo motivo di ricorso in virtù del principio affermato da questa corte in base al quale è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un aspetto del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (ex plurimis, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017), elementi che i giudici del merito non hanno riscontrato nel ricorrente; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R