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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 23979/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; uditi il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ed il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], tramite il sostituto processuale, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 6 marzo 2020 il Tribunale di Imperia, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 30 anni di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per l'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a Sanremo il 27 settembre 2018, con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà verso le persone.

Con sentenza del 22 giugno 2021 la Corte di assise di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante della crudeltà verso le persone, e confermato la sentenza di primo grado nel resto, ivi compreso nel trattamento sanzionatorio.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce, sia sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale, sia sotto quello della inosservanza di norma processuale, insussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, evidenziando che la aggravante è stata riconosciuta in modo indiziario dai tabulati telefonici da cui risultava che l'imputato aveva ripetutamente provato a mettersi in contatto con la vittima nei giorni precedenti senza ottenere risposta, dalla circostanza che il giorno dell'omicidio l'imputato si era recato presso lo studio professionale della vittima munito di coltello, dalla frase che l'imputato ha pronunciato immediatamente dopo aver commesso l'omicidio ("ho fatto ciò che doveva essere fatto"), riferita da un testimone che era presente sulla scena del crimine.

A giudizio del ricorrente, si tratterebbe di elementi indiziari non significativi in quanto le telefonate dimostrerebbero soltanto che l'imputato era un cliente petulante, il coltello poteva essere stato portato con sé soltanto per inscenare una minaccia ma senza propositi di reale aggressione, e la frase pronunciata dopo il fatto sarebbe soltanto espressione della teatralità caratteristica dei comportamenti dell'imputato.

Con il secondo motivo torna sull'insussistenza della aggravante della premeditazione, stavolta sotto il profilo del vizio di motivazione, evidenziando che la sentenza di secondo grado ha tratto argomenti decisivi dalla circostanza che il testimone presente al fatto ha riferito che l'imputato ha iniziato a colpire con il coltello la vittima, immediatamente dopo averla vista, senza che tra i due vi fosse alcuno scambio di parole, senza prendere posizione sulla ricostruzione alternativa proposta dall'imputato, del raptus conseguenza del fatto che la vittima, accortasi della presenza dell'imputato presso il suo studio, provò a chiudere la porta per impedirgli di entrare, ed in questo modo schiacciò nello stipite della porta le dita dell'imputato, fu quindi il dolore la causa scatenante la furia omicida.

Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche sotto il profilo del vizio di motivazione, affermando che l'imputato ne sarebbe stato meritevole per lo stato di derelizione economica e sociale in cui versava, il profilo psicologico non equilibrato, la riduzione della vista che lo affliggeva, e che comunque la mancanza di rammarico per il gesto computo, valorizzato dalla sentenza impugnata per la mancata concessione delle attenuanti, sarebbe in contrasto con le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in udienza, in cui lo stesso ha pronunciato una frase di cordoglio per la famiglia della vittima.

3. La parte civile ha chiesto la discussione orale, che si è svolta all'udienza del 5 maggio 2022.

Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], tramite il sostituto processuale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo ed il secondo motivo, dedicati entrambi all'aggravante della premeditazione, sono infondati.

La tesi del ricorrente è che i comportamenti posti in essere dall'imputato, da cui è stata desunta la premeditazione (l'aver cercato invano il contatto telefonico con la vittima nei giorni precedenti al fatto, l'essersi recato presso lo studio della vittima armato di coltello, l'aver pronunciato subito dopo la commissione del reato la frase "ho fatto quello che doveva essere fatto") non sono univoci (primo motivo), in quanto gli eventi potrebbero avere una spiegazione alternativa non presa in considerazione dai giudice del merito, ovvero che il proposito omicida sia insorto sul momento per lo schiacciamento delle dita dell'imputato nella porta dello stipite causato dal tentativo della vittima di chiudere la porta (secondo motivo).

In realtà, l'apparato logico argomentativo della sentenza impugnata resiste alle critiche mosse nei due motivi di ricorso.

Nella giurisprudenza di legittimità la premeditazione è stata ricostruita come composta da due elementi costitutivi, uno di natura ideologica o psicologica (la ferma risoluzione criminosa, perdurante senza soluzione di continuità, nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine), l'altro di natura cronologica (l'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgere del proposito criminoso e l'attuazione dello stesso, che deve consentire una ponderata riflessione circa la possibilità di recedere dal proposito) (Sez.

U, Sentenza n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; Sez. 1, Sentenza n. 27307 del 18/06/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225261).

L'elemento di natura ideologica o psicologica - ovvero la ferma risoluzione criminosa perdurante, senza soluzione di continuità, nell'animo dell'agente - proprio perché si trova nel foro interno dell'autore del reato, è, quantomeno nelle fattispecie non concorsuali, di regola, e salvo che non vi sia confessione o che l'autore del reato abbia riferito a terzi il proposito omicida, oggetto di prova meramente indiziaria (Sez. 5, Sentenza n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415: la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione).

La pronuncia della Corte di assise di appello ha messo in fila tre indizi (l'aver cercato l'agente il contatto telefonico con la vittima, l'essersi recato armato presso lo studio della vittima, l'averla aggredita immediatamente e senza un preliminare scambio verbale) per concludere nel senso che la ferma risoluzione criminosa era presente già nel momento in cui l'agente è uscito dalla propria abitazione di Ventimiglia per recarsi a Sanremo nello studio professionale della vittima.

Il tempo necessario a raggiungere la vittima presso il suo studio ed il periodo di attesa prima che questa, terminata la riunione con i colleghi, si appalesasse, hanno consentito di ritenere integrato anche il requisito cronologico, ovvero l'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgere del proposito criminoso e l'attuazione dello stesso.

Gli elementi indiziari valorizzati dalla pronuncia d'appello rispondono, in effetti, ai caratteri di gravità, precisione e concordanza, che devono avere gli indizi ex artt. 187 e 192 cod. proc. pen., e, valutati in modo complessivo, consentono di risalire, in termini di certezza processuale, ai requisiti di natura cronologica ed ideologica in cui si sostanzia la premeditazione.

La debolezza della tesi alternativa proposta dal ricorrente, da cui deriva la sua inidoneità a scalfire il valore probatorio degli indizi valorizzati dalla pronuncia impugnata, sta soprattutto nella circostanza che Mercurio si è recato presso lo studio della vittima portando con sé un'arma.

Anche se nelle dichiarazioni rese in giudizio l'imputato ha cercato di minimizzare i motivi pregressi di attrito con il dott. [OSCURATO:PERSONA], è prova storica acquisita in giudizio che la vittima, nel momento in cui si trovò davanti l'imputato, pronunciò la frase "ah, sei tu bastardo!", frase riferita dal testimone, dott. [OSCURATO:PERSONA], che sottende rapporti pregressi non sereni tra imputato e vittima.

L'aver cercato il contatto con una persona con cui aveva motivi di attrito, e l'essersi recato presso lo studio professionale della stessa portando con sé un'arma, sono indizi univoci del fatto che, nel momento in cui usciva dalla propria abitazione di Ventimiglia, Mercurio aveva programmato di compiere un'azione violenta nei confronti del dr. [OSCURATO:PERSONA].

E questo anche a prescindere dall'ulteriore argomento sviluppato nella pronuncia di appello, ovvero che lo spazio temporale estremamente ristretto in cui è avvenuto il contatto tra autore del reato e vittima induce a ritenere che il primo avesse già in mano il coltello prima ancora di iniziare la colluttazione, perché altrimenti non avrebbe avuto il tempo di estrarlo.

In realtà, le modalità dell'azione sono compatibili con quelle di un agguato, perché l'autore del reato si è parato, armato, di fronte alla vittima che non era preparata ad affrontarlo ("ah, sei tu bastardo!"), e l'agguato è ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità un indice rivelatore del dolo di premeditazione (Sez. 5, Sentenza n. 26406 del 11/03/2014, P.G. in proc.

Morfei, Rv. 260219: in tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia, sicchè già il pur breve arco di tempo dell'attesa, può valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione: il requisito ideologico - consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile - e quello cronologico - rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere.

Spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato).

In definitiva, la sentenza di secondo grado fa corretta applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di individuazione del dolo di premeditazione, perché desume tale dolo dai mezzi impiegati e dalle modalità della condotta, ed i motivi di ricorso che affrontano la esistenza di tale circostanza aggravante devono essere respinti.

2. Il terzo motivo di ricorso, dedicato alle attenuanti generiche, è inammissibile.

Si premette che il diniego di attenuanti generiche è oggetto di doppia s*altz:Vceo:e conforme, e nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione").

Nella sentenza di primo grado il diniego delle attenuanti generiche è motivato con le seguenti espressioni (pag. 17): "a dispetto delle parole di pentimento spese nel corso delle spontanee dichiarazioni, Mercurio continua a considerare l'oculista Contursì la causa principale delle proprie vicissitudini ed ad inveire contro di lui persino di fronte al giudice definendolo "pezzo di merda" e "buffone".

Tale pervicace convinzione, escludendo qualsiasi effettiva comprensione, da parte dell'imputato, del fatto e delle dinamiche che lo hanno preceduto, implica un'incompleta assunzione di responsabilità sul piano etico prima ancora che giuridico per la porta di [OSCURATO:PERSONA] e priva di genuinità la sua resipiscenza.

L'imputato, che ha reso dichiarazioni spontanee ma si è avvalso della facoltà di non rispondere e non si è sottoposto ad interrogatorio o esame, ha maliziosamente tentato di alterare la realtà dei fatti nel corso del colloquio con il fratello sopra riassunto, confidando di mitigare il trattamento sanzionatorio.

Infine, risulta che Mercurio è gravato da due precedenti penali a base violenta, uno dei quali commessi contro l'oculista Contursi.

Pur senza sottovalutare le sofferenze fisiche affrontare da Mercurio nel corso degli anni, le considerazioni che precedono, oltre all'estrema gravità del reato commesso ed alla perdurante aggressività dell'imputato, impediscono di riconoscere le circostanze attenuanti generiche".

Nella sentenza di secondo grado il diniego è motivato, invece, nei seguenti termini (pag. 8): "l'omicidio avvenne per caparbia dell'imputato, I quale non volle accettare le proprie vicissitudini e si ostinò ad addossare ad alti la responsabilità per quanto gli era accaduto.

Per quanto nessuno dei vari medici e specialisti che consultò avesse riconosciuto che il deficit totale di un occhio fosse ascrivibile a comportamento colposo dell'oculista Contursi, egli si ostinò a pretendere il contrario, dando sfogo alla sua aggressività, prima ed in due occasioni nei confronti dello stesso oculista, poi del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva in alcun modo contributo, neanche involontariamente, a causare il danno, né avrebbe potuto porvi rimedio, Mercurio aborriva le spiegazioni scientifiche ed alimentava il proprio rancore, pur disponendo delle capacità intellettive per reagire e rassegnarsi o almeno controllare le proprie pulsioni.

Va ancora rilevato che l'imputato ha reso una versione dei fatti del tutto inveritiera, smentita dal testimone (...).

Mercurio ancora non ha mai manifestato rammarico per la gravità della propria condotta né solidarietà per il dolore dei familiari del professionista, che considera l'occasionale ultimo gradino di un crescendo di disavventure mentre fu proprio Mercurio a cercare il dott. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio per ucciderlo".

In definitiva, la espressione di pentimento manifestata dall'imputato nelle dichiarazioni spontanee è stata tenutct,in conto nella decisione di primo grado ("a dispetto delle parole dì pentimento spese nel corso delle spontanee dichiarazioni") ma ritenuta subvalente rispetto ad altri elementi di valutazione, tra essi la perdurante aggressività dell'imputato manifestata anche nel corso delle stesse dichiarazioni spontanee (è raro che un imputato nel corso delle dichiarazioni rese in giudizio usi espressioni quali "pezzo di merda" e "buffone", sia pure riferite a persona diversa dalla vittima).

Il diniego delle attenuanti generiche risulta, in definitiva, motivato con il riferimento operato dai giudici del merito alle modalità dell'azione oggetto di giudizio, ai motivi a delinquere, alla condotta di vita antecedente e successiva al fatto, e quindi a parametri che trovano in effetti aggancio normativo nell'art. 133, commi 1 e 2, cod. pen. 3.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

4. Nel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civili.

In ossequio al principio della soccombenza, l'imputato ricorrente deve, pertanto, essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile, che sono determinate in base all'impegno determinato dalla tipologia di giudizio ed al numero di parte difese, e quantificate come riportato nel dispositivo.

L'importo indicato è comprensivo degli accessori.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; uditi il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ed il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], tramite il sostituto processuale, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6 marzo 2020 il Tribunale di Imperia, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 30 anni di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per l'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a Sanremo il 27 settembre 2018, con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà verso le persone. Con sentenza del 22 giugno 2021 la Corte di assise di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante della crudeltà verso le persone, e confermato la sentenza di primo grado nel resto, ivi compreso nel trattamento sanzionatorio. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce, sia sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale, sia sotto quello della inosservanza di norma processuale, insussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, evidenziando che la aggravante è stata riconosciuta in modo indiziario dai tabulati telefonici da cui risultava che l'imputato aveva ripetutamente provato a mettersi in contatto con la vittima nei giorni precedenti senza ottenere risposta, dalla circostanza che il giorno dell'omicidio l'imputato si era recato presso lo studio professionale della vittima munito di coltello, dalla frase che l'imputato ha pronunciato immediatamente dopo aver commesso l'omicidio ("ho fatto ciò che doveva essere fatto"), riferita da un testimone che era presente sulla scena del crimine. A giudizio del ricorrente, si tratterebbe di elementi indiziari non significativi in quanto le telefonate dimostrerebbero soltanto che l'imputato era un cliente petulante, il coltello poteva essere stato portato con sé soltanto per inscenare una minaccia ma senza propositi di reale aggressione, e la frase pronunciata dopo il fatto sarebbe soltanto espressione della teatralità caratteristica dei comportamenti dell'imputato. Con il secondo motivo torna sull'insussistenza della aggravante della premeditazione, stavolta sotto il profilo del vizio di motivazione, evidenziando che la sentenza di secondo grado ha tratto argomenti decisivi dalla circostanza che il testimone presente al fatto ha riferito che l'imputato ha iniziato a colpire con il coltello la vittima, immediatamente dopo averla vista, senza che tra i due vi fosse alcuno scambio di parole, senza prendere posizione sulla ricostruzione alternativa proposta dall'imputato, del raptus conseguenza del fatto che la vittima, accortasi della presenza dell'imputato presso il suo studio, provò a chiudere la porta per impedirgli di entrare, ed in questo modo schiacciò nello stipite della porta le dita dell'imputato, fu quindi il dolore la causa scatenante la furia omicida. Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche sotto il profilo del vizio di motivazione, affermando che l'imputato ne sarebbe stato meritevole per lo stato di derelizione economica e sociale in cui versava, il profilo psicologico non equilibrato, la riduzione della vista che lo affliggeva, e che comunque la mancanza di rammarico per il gesto computo, valorizzato dalla sentenza impugnata per la mancata concessione delle attenuanti, sarebbe in contrasto con le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in udienza, in cui lo stesso ha pronunciato una frase di cordoglio per la famiglia della vittima. 3. La parte civile ha chiesto la discussione orale, che si è svolta all'udienza del 5 maggio 2022. Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], tramite il sostituto processuale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo ed il secondo motivo, dedicati entrambi all'aggravante della premeditazione, sono infondati. La tesi del ricorrente è che i comportamenti posti in essere dall'imputato, da cui è stata desunta la premeditazione (l'aver cercato invano il contatto telefonico con la vittima nei giorni precedenti al fatto, l'essersi recato presso lo studio della vittima armato di coltello, l'aver pronunciato subito dopo la commissione del reato la frase "ho fatto quello che doveva essere fatto") non sono univoci (primo motivo), in quanto gli eventi potrebbero avere una spiegazione alternativa non presa in considerazione dai giudice del merito, ovvero che il proposito omicida sia insorto sul momento per lo schiacciamento delle dita dell'imputato nella porta dello stipite causato dal tentativo della vittima di chiudere la porta (secondo motivo). In realtà, l'apparato logico argomentativo della sentenza impugnata resiste alle critiche mosse nei due motivi di ricorso. Nella giurisprudenza di legittimità la premeditazione è stata ricostruita come composta da due elementi costitutivi, uno di natura ideologica o psicologica (la ferma risoluzione criminosa, perdurante senza soluzione di continuità, nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine), l'altro di natura cronologica (l'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgere del proposito criminoso e l'attuazione dello stesso, che deve consentire una ponderata riflessione circa la possibilità di recedere dal proposito) (Sez. U, Sentenza n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; Sez. 1, Sentenza n. 27307 del 18/06/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225261). L'elemento di natura ideologica o psicologica - ovvero la ferma risoluzione criminosa perdurante, senza soluzione di continuità, nell'animo dell'agente - proprio perché si trova nel foro interno dell'autore del reato, è, quantomeno nelle fattispecie non concorsuali, di regola, e salvo che non vi sia confessione o che l'autore del reato abbia riferito a terzi il proposito omicida, oggetto di prova meramente indiziaria (Sez. 5, Sentenza n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415: la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione). La pronuncia della Corte di assise di appello ha messo in fila tre indizi (l'aver cercato l'agente il contatto telefonico con la vittima, l'essersi recato armato presso lo studio della vittima, l'averla aggredita immediatamente e senza un preliminare scambio verbale) per concludere nel senso che la ferma risoluzione criminosa era presente già nel momento in cui l'agente è uscito dalla propria abitazione di Ventimiglia per recarsi a Sanremo nello studio professionale della vittima. Il tempo necessario a raggiungere la vittima presso il suo studio ed il periodo di attesa prima che questa, terminata la riunione con i colleghi, si appalesasse, hanno consentito di ritenere integrato anche il requisito cronologico, ovvero l'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgere del proposito criminoso e l'attuazione dello stesso. Gli elementi indiziari valorizzati dalla pronuncia d'appello rispondono, in effetti, ai caratteri di gravità, precisione e concordanza, che devono avere gli indizi ex artt. 187 e 192 cod. proc. pen., e, valutati in modo complessivo, consentono di risalire, in termini di certezza processuale, ai requisiti di natura cronologica ed ideologica in cui si sostanzia la premeditazione. La debolezza della tesi alternativa proposta dal ricorrente, da cui deriva la sua inidoneità a scalfire il valore probatorio degli indizi valorizzati dalla pronuncia impugnata, sta soprattutto nella circostanza che Mercurio si è recato presso lo studio della vittima portando con sé un'arma. Anche se nelle dichiarazioni rese in giudizio l'imputato ha cercato di minimizzare i motivi pregressi di attrito con il dott. [OSCURATO:PERSONA], è prova storica acquisita in giudizio che la vittima, nel momento in cui si trovò davanti l'imputato, pronunciò la frase "ah, sei tu bastardo!", frase riferita dal testimone, dott. [OSCURATO:PERSONA], che sottende rapporti pregressi non sereni tra imputato e vittima. L'aver cercato il contatto con una persona con cui aveva motivi di attrito, e l'essersi recato presso lo studio professionale della stessa portando con sé un'arma, sono indizi univoci del fatto che, nel momento in cui usciva dalla propria abitazione di Ventimiglia, Mercurio aveva programmato di compiere un'azione violenta nei confronti del dr. [OSCURATO:PERSONA]. E questo anche a prescindere dall'ulteriore argomento sviluppato nella pronuncia di appello, ovvero che lo spazio temporale estremamente ristretto in cui è avvenuto il contatto tra autore del reato e vittima induce a ritenere che il primo avesse già in mano il coltello prima ancora di iniziare la colluttazione, perché altrimenti non avrebbe avuto il tempo di estrarlo. In realtà, le modalità dell'azione sono compatibili con quelle di un agguato, perché l'autore del reato si è parato, armato, di fronte alla vittima che non era preparata ad affrontarlo ("ah, sei tu bastardo!"), e l'agguato è ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità un indice rivelatore del dolo di premeditazione (Sez. 5, Sentenza n. 26406 del 11/03/2014, P.G. in proc. Morfei, Rv. 260219: in tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia, sicchè già il pur breve arco di tempo dell'attesa, può valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione: il requisito ideologico - consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile - e quello cronologico - rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. Spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato). In definitiva, la sentenza di secondo grado fa corretta applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di individuazione del dolo di premeditazione, perché desume tale dolo dai mezzi impiegati e dalle modalità della condotta, ed i motivi di ricorso che affrontano la esistenza di tale circostanza aggravante devono essere respinti. 2. Il terzo motivo di ricorso, dedicato alle attenuanti generiche, è inammissibile. Si premette che il diniego di attenuanti generiche è oggetto di doppia s*altz:Vceo:e conforme, e nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"). Nella sentenza di primo grado il diniego delle attenuanti generiche è motivato con le seguenti espressioni (pag. 17): "a dispetto delle parole di pentimento spese nel corso delle spontanee dichiarazioni, Mercurio continua a considerare l'oculista Contursì la causa principale delle proprie vicissitudini ed ad inveire contro di lui persino di fronte al giudice definendolo "pezzo di merda" e "buffone". Tale pervicace convinzione, escludendo qualsiasi effettiva comprensione, da parte dell'imputato, del fatto e delle dinamiche che lo hanno preceduto, implica un'incompleta assunzione di responsabilità sul piano etico prima ancora che giuridico per la porta di [OSCURATO:PERSONA] e priva di genuinità la sua resipiscenza. L'imputato, che ha reso dichiarazioni spontanee ma si è avvalso della facoltà di non rispondere e non si è sottoposto ad interrogatorio o esame, ha maliziosamente tentato di alterare la realtà dei fatti nel corso del colloquio con il fratello sopra riassunto, confidando di mitigare il trattamento sanzionatorio. Infine, risulta che Mercurio è gravato da due precedenti penali a base violenta, uno dei quali commessi contro l'oculista Contursi. Pur senza sottovalutare le sofferenze fisiche affrontare da Mercurio nel corso degli anni, le considerazioni che precedono, oltre all'estrema gravità del reato commesso ed alla perdurante aggressività dell'imputato, impediscono di riconoscere le circostanze attenuanti generiche". Nella sentenza di secondo grado il diniego è motivato, invece, nei seguenti termini (pag. 8): "l'omicidio avvenne per caparbia dell'imputato, I quale non volle accettare le proprie vicissitudini e si ostinò ad addossare ad alti la responsabilità per quanto gli era accaduto. Per quanto nessuno dei vari medici e specialisti che consultò avesse riconosciuto che il deficit totale di un occhio fosse ascrivibile a comportamento colposo dell'oculista Contursi, egli si ostinò a pretendere il contrario, dando sfogo alla sua aggressività, prima ed in due occasioni nei confronti dello stesso oculista, poi del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva in alcun modo contributo, neanche involontariamente, a causare il danno, né avrebbe potuto porvi rimedio, Mercurio aborriva le spiegazioni scientifiche ed alimentava il proprio rancore, pur disponendo delle capacità intellettive per reagire e rassegnarsi o almeno controllare le proprie pulsioni. Va ancora rilevato che l'imputato ha reso una versione dei fatti del tutto inveritiera, smentita dal testimone (...). Mercurio ancora non ha mai manifestato rammarico per la gravità della propria condotta né solidarietà per il dolore dei familiari del professionista, che considera l'occasionale ultimo gradino di un crescendo di disavventure mentre fu proprio Mercurio a cercare il dott. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio per ucciderlo". In definitiva, la espressione di pentimento manifestata dall'imputato nelle dichiarazioni spontanee è stata tenutct,in conto nella decisione di primo grado ("a dispetto delle parole dì pentimento spese nel corso delle spontanee dichiarazioni") ma ritenuta subvalente rispetto ad altri elementi di valutazione, tra essi la perdurante aggressività dell'imputato manifestata anche nel corso delle stesse dichiarazioni spontanee (è raro che un imputato nel corso delle dichiarazioni rese in giudizio usi espressioni quali "pezzo di merda" e "buffone", sia pure riferite a persona diversa dalla vittima). Il diniego delle attenuanti generiche risulta, in definitiva, motivato con il riferimento operato dai giudici del merito alle modalità dell'azione oggetto di giudizio, ai motivi a delinquere, alla condotta di vita antecedente e successiva al fatto, e quindi a parametri che trovano in effetti aggancio normativo nell'art. 133, commi 1 e 2, cod. pen. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 4. Nel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civili. In ossequio al principio della soccombenza, l'imputato ricorrente deve, pertanto, essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile, che sono determinate in base all'impegno determinato dalla tipologia di giudizio ed al numero di parte difese, e quantificate come riportato nel dispositivo. L'importo indicato è comprensivo degli accessori. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle
Sentenza Cassazione n. 23979/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris