CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35253/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, pronunciata il 15 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di sostituzione di persona, truffa e ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. poiché, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio (viceversa adeguatamente valutato nella sentenza: si veda, in particolare, p. 4 sui plurimi elementi di prova che hanno consentito di identificare l'imputato quale responsabile delle condotte contestate), il ricorrente si limita a eccepire censure generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione dei reati di truffa e sostituzione di persona per intervenuta prescrizione, è privo di specificità poiché non si confronta criticamente con le puntuali indicazioni della Corte territoriale (si veda pag. 6) dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, per i quali il reato non risultava ancora prescritto alla data della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]-)isAier/e estensore [OSCURATO:PERSONA]