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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18975/2026

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Generale dello [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cantillo che la rappresenta e difende per procura in calce alcontroricorso.-controricorrente-avverso la sentenza n.1281/2021 della Commissione TributariaRegionale della Campania-sez. staccata di Salerno, depositata il 10febbraio 2021.Numero registro generale 12773/2021Numero sezionale 4751/2026Numero di raccolta generale 18975/2026Data pubblicazione 10/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era attinta da avviso di accertamentoper l’anno di imposta 2014 mediante il quale l’Agenzia delle entrate, inesito ad attività di controllo, seguita da contraddittorio, recuperava atassazione costi relativi a fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti e l’IVA corrispondente siccome indebitamente detratta.In particolare, dall’interrogazione dello spesometro integrato, eraemerso essersi la contribuente, nell’anno di riferimento, resasicessionaria di fatture emesse dall’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] ditta Just for you, la quale, a sua volta, era risultata priva dieffettive struttura aziendale ed attività economica, mentre il [OSCURATO:PERSONA],privo di redditi dichiarati e di impegni di spesa, era dedito a continuiprelevamenti per contanti, che non aveva giustificato, incorrispondenza dell’incasso degli assegni e/o dei bonifici bancari relativiai pagamenti delle fatture da parte dei clienti, contribuente compresa.L’avviso di accertamento corrispondentemente emesso nei confronti diJust for you si è reso definitivo per mancata impugnazione.

Quanto aidocumenti prodotti dalla contribuente, il DURC di Just for you, risalenteal mese di novembre 2010, non era regolare, perché il [OSCURATO:PERSONA] non avevamai presentato alcun mod. 770 né assunto alcun dipendente, ed ilcontratto di acquisto di servizi tra la contribuente e Just for you nonera registrato.2.

La contribuente impugnò l’avviso di accertamento e il giudice diprossimità rigettò il ricorso.3.

L’appello proposto dalla Società venne accolto dalla Commissionetributaria regionale della Campania (d’ora in poi CTR), con la sentenzain epigrafe, alla stregua della seguente motivazione:«La contribuente ha ampiamente documentato e dedotto la correttezzadelle proprie operazioni, deducendo la non correttezza della sentenzadi primo grado, nonché delle presunzioni non suffragate da prova circail pagamento al [OSCURATO:PERSONA] di un importo ad 8.000 € mensili che nonNumero registro generale 12773/2021Numero sezionale 4751/2026Numero di raccolta generale 18975/2026Data pubblicazione 10/06/2026troverebbero alcun riscontro nella contabilità delle due società.

Ladeduzione dell'Ufficio circa, po la mancanza di personale in capo alladitta del [OSCURATO:PERSONA] non inficia il rapporto tra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA] poichéfondata su un'attività istruttoria che non ha nulla a che vedere oggi conla società appellante.

Tutte le eccezioni relative alla struttura della dittadel [OSCURATO:PERSONA] ai suoi prelievi in contanti e alla realizzazione della suacaso di specie sarebbe anche impossibilitata a fornire un'inversionedell'onere della prova».4.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenziadelle entrate affidandosi a due motivi.

Resiste la contribuente conarticolato controricorso.5.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio inprossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Nullità dellasentenza per motivazione apparente in violazione degli artt. 132,comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111, comma 6, Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 o 4 c.p.c.”, per essere lamotivazione della sentenza impugnata priva di effettiva consistenza.1.1.

Il motivo è infondato.La sentenza impugnata esibisce una motivazione (condivisibile omeno, ma comunque) effettiva, dal punto di vista sia grafico checontenutistico (Cass., Sez.

U, n. 8053 del 2014).Invero - di là dal riferimento alla corresponsione al [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di euro 8.000 mensili, che entrambe le parti concordano nonessere mai stata oggetto di contestazione - la CTR ritiene l’insufficienzadegli indizi addotti dall’Ufficio a sostegno della ripresa, in quanto essi –con particolare riguardo alla “mancanza di personale” e di “strutturadella ditta del [OSCURATO:PERSONA]” – attengono unicamente a quest’ultima, senzaNumero registro generale 12773/2021Numero sezionale 4751/2026Numero di raccolta generale 18975/2026Data pubblicazione 10/06/2026coinvolgere la contribuente, e quindi riflettersi in pregiudizio dellamedesima, finanche “impossibilitata a fornire un inversione dell’oneredella prova ”.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 109 TUIR,39 DPR n. 600 del 1973, 19 e 54 DPR n. 633 del 1972, 2697 e 2729cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., pernon avere la CTR esaminato gli indizi di oggettiva inesistenza delleoperazioni offerti dall’Ufficio, così violando anche il criterio di ripartodell’onere della prova.2.1.

Il motivo – che si sottrae all’eccezione di inammissibilitàformulata in controricorso e ribadita in memoria, perché, ben lungi dalsollecitare un nuovo giudizio di merito, individua con precisione i vizi intesi affliggenti la sentenza impugnata, correttamente ragguagliandoli aspecifiche violazioni di legge – è fondato e merita accoglimento.In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, insegna questaCorte che, “ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costirisultanti da una fattura emessa, incombe sull'Amministrazionefinanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie,la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente difornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nellamera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolaritàformale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poichéfacilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di farapparire reale un'operazione fittizia” (Cass. n. 10336 del 2025; Cass.n. 9723 del 2024); ancor più nello specifico, “l'Amministrazionefinanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazionerelativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere diprovare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandonei relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anchequello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, unaNumero registro generale 12773/2021Numero sezionale 4751/2026Numero di raccolta generale 18975/2026Data pubblicazione 10/06/2026volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buonafede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura haeffettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versatoil corrispettivo” (Cass. n. 28628 del 2021).Sotto altro profilo, in tema di prova per presunzioni, mediante laquale, come appena visto, l’Amministrazione può dimostrare l’oggettivainsussistenza delle operazioni, vige il principio secondo cui “il giudice,dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nellaricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile ilcriterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie edel proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che siarticola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo,occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartarequelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelliche, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almenopotenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa unavalutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati peraccertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia ingrado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbedirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcunidi essi.

Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimitàla decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario aglielementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anchesingolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado diacquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbepotuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevolecompletamento” (Cass. n. 9059 del 2018).Ancora, in specificazione del principio di cui innanzi, s’èulteriormente precisato che “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729c.c., ad ammettere solo presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’,Numero registro generale 12773/2021Numero sezionale 4751/2026Numero di raccolta generale 18975/2026Data pubblicazione 10/06/2026laddove il requisito della ‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deveessere determinato nella realtà storica, quello della ‘gravità’ al gradodi probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quellonoto, mentre quello della ‘concordanza’, richiamato solo in caso dipluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola- desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamenteconvergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolareil procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti glielementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successivavalutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se sianoconcordanti e se la loro combinazione consenta una valida provapresuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile,invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.

Ne consegue chela denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citatoart. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., puòprospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamentopresuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordantiovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nelladiversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenutaapplicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazionedei paradigmi della norma” (Cass. n. 9054 del 2022).2.1.1.

La CTR ha fatto integrale malgoverno dei superiori principi.Invero, ha aprioristicamente ed ingiustificatamente squalificatol’insieme degli indizi offerti dall’Agenzia – non affatto esaminati nésingolarmente né men che meno nel loro complesso – onde saggiarneconsistenza e conducenza ai fini della dimostrazione dell’affermatainesistenza imprenditoriale e commerciale dell’impresa denominataNumero registro generale 12773/2021Numero sezionale 4751/2026Numero di raccolta generale 18975/2026Data pubblicazione 10/06/2026Just for you del [OSCURATO:PERSONA]: ciò, viepiù, omettendo di verificare e a fortioridi contestualizzare l’allegazione dell’Amministrazione in ordine alcomportamento del [OSCURATO:PERSONA], il quale, sostanzialmente privo di redditi edi impegni di spesa, si rendeva nondimeno autore di prelevamenti nongiustificati per contanti proprio in corrispondenza dei pagamenti dellefatture emesse a nome della sua ditta.3.

Conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso,rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alGiudice di merito, per nuovo esame e per il regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.La Corte P.Q.Min accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, sez.

Salerno, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questogiudizio.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Generale dello [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cantillo che la rappresenta e difende per procura in calce alcontroricorso.-controricorrente-avverso la sentenza n.1281/2021 della Commissione TributariaRegionale della Campania-sez. staccata di Salerno, depositata il 10febbraio 2021.Numero registro generale 12773/2021Numero sezionale 4751/2026Numero di raccolta generale 18975/2026Data pubblicazione 10/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era attinta da avviso di accertamentoper l’anno di imposta 2014 mediante il quale l’Agenzia delle entrate, inesito ad attività di controllo, seguita da contraddittorio, recuperava atassazione costi relativi a fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti e l’IVA corrispondente siccome indebitamente detratta.In particolare, dall’interrogazione dello spesometro integrato, eraemerso essersi la contribuente, nell’anno di riferimento, resasicessionaria di fatture emesse dall’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] ditta Just for you, la quale, a sua volta, era risultata priva dieffettive struttura aziendale ed attività economica, mentre il [OSCURATO:PERSONA],privo di redditi dichiarati e di impegni di spesa, era dedito a continuiprelevamenti per contanti, che non aveva giustificato, incorrispondenza dell’incasso degli assegni e/o dei bonifici bancari relativiai pagamenti delle fatture da parte dei clienti, contribuente compresa.L’avviso di accertamento corrispondentemente emesso nei confronti diJust for you si è reso definitivo per mancata impugnazione. Quanto aidocumenti prodotti dalla contribuente, il DURC di Just for you, risalenteal mese di novembre 2010, non era regolare, perché il [OSCURATO:PERSONA] non avevamai presentato alcun mod. 770 né assunto alcun dipendente, ed ilcontratto di acquisto di servizi tra la contribuente e Just for you nonera registrato.2. La contribuente impugnò l’avviso di accertamento e il giudice diprossimità rigettò il ricorso.3. L’appello proposto dalla Società venne accolto dalla Commissionetributaria regionale della Campania (d’ora in poi CTR), con la sentenzain epigrafe, alla stregua della seguente motivazione:«La contribuente ha ampiamente documentato e dedotto la correttezzadelle proprie operazioni, deducendo la non correttezza della sentenzadi primo grado, nonché delle presunzioni non suffragate da prova circail pagamento al [OSCURATO:PERSONA] di un importo ad 8.000 € mensili che nonNumero registro generale 12773/2021Numero sezionale 4751/2026Numero di raccolta generale 18975/2026Data pubblicazione 10/06/2026troverebbero alcun riscontro nella contabilità delle due società. Ladeduzione dell'Ufficio circa, po la mancanza di personale in capo alladitta del [OSCURATO:PERSONA] non inficia il rapporto tra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA] poichéfondata su un'attività istruttoria che non ha nulla a che vedere oggi conla società appellante. Tutte le eccezioni relative alla struttura della dittadel [OSCURATO:PERSONA] ai suoi prelievi in contanti e alla realizzazione della suacaso di specie sarebbe anche impossibilitata a fornire un'inversionedell'onere della prova».4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenziadelle entrate affidandosi a due motivi. Resiste la contribuente conarticolato controricorso.5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio inprossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Nullità dellasentenza per motivazione apparente in violazione degli artt. 132,comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111, comma 6, Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 o 4 c.p.c.”, per essere lamotivazione della sentenza impugnata priva di effettiva consistenza.1.1. Il motivo è infondato.La sentenza impugnata esibisce una motivazione (condivisibile omeno, ma comunque) effettiva, dal punto di vista sia grafico checontenutistico (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).Invero - di là dal riferimento alla corresponsione al [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di euro 8.000 mensili, che entrambe le parti concordano nonessere mai stata oggetto di contestazione - la CTR ritiene l’insufficienzadegli indizi addotti dall’Ufficio a sostegno della ripresa, in quanto essi –con particolare riguardo alla “mancanza di personale” e di “strutturadella ditta del [OSCURATO:PERSONA]” – attengono unicamente a quest’ultima, senzaNumero registro generale 12773/2021Numero sezionale 4751/2026Numero di raccolta generale 18975/2026Data pubblicazione 10/06/2026coinvolgere la contribuente, e quindi riflettersi in pregiudizio dellamedesima, finanche “impossibilitata a fornire un inversione dell’oneredella prova ”.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 109 TUIR,39 DPR n. 600 del 1973, 19 e 54 DPR n. 633 del 1972, 2697 e 2729cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., pernon avere la CTR esaminato gli indizi di oggettiva inesistenza delleoperazioni offerti dall’Ufficio, così violando anche il criterio di ripartodell’onere della prova.2.1. Il motivo – che si sottrae all’eccezione di inammissibilitàformulata in controricorso e ribadita in memoria, perché, ben lungi dalsollecitare un nuovo giudizio di merito, individua con precisione i vizi intesi affliggenti la sentenza impugnata, correttamente ragguagliandoli aspecifiche violazioni di legge – è fondato e merita accoglimento.In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, insegna questaCorte che, “ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costirisultanti da una fattura emessa, incombe sull'Amministrazionefinanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie,la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente difornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nellamera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolaritàformale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poichéfacilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di farapparire reale un'operazione fittizia” (Cass. n. 10336 del 2025; Cass.n. 9723 del 2024); ancor più nello specifico, “l'Amministrazionefinanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazionerelativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere diprovare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandonei relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anchequello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, unaNumero registro generale 12773/2021Numero sezionale 4751/2026Numero di raccolta generale 18975/2026Data pubblicazione 10/06/2026volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buonafede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura haeffettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versatoil corrispettivo” (Cass. n. 28628 del 2021).Sotto altro profilo, in tema di prova per presunzioni, mediante laquale, come appena visto, l’Amministrazione può dimostrare l’oggettivainsussistenza delle operazioni, vige il principio secondo cui “il giudice,dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nellaricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile ilcriterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie edel proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che siarticola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo,occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartarequelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelliche, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almenopotenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa unavalutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati peraccertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia ingrado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbedirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcunidi essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimitàla decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario aglielementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anchesingolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado diacquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbepotuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevolecompletamento” (Cass. n. 9059 del 2018).Ancora, in specificazione del principio di cui innanzi, s’èulteriormente precisato che “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729c.c., ad ammettere solo presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’,Numero registro generale 12773/2021Numero sezionale 4751/2026Numero di raccolta generale 18975/2026Data pubblicazione 10/06/2026laddove il requisito della ‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deveessere determinato nella realtà storica, quello della ‘gravità’ al gradodi probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quellonoto, mentre quello della ‘concordanza’, richiamato solo in caso dipluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola- desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamenteconvergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolareil procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti glielementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successivavalutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se sianoconcordanti e se la loro combinazione consenta una valida provapresuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile,invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue chela denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citatoart. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., puòprospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamentopresuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordantiovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nelladiversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenutaapplicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazionedei paradigmi della norma” (Cass. n. 9054 del 2022).2.1.1. La CTR ha fatto integrale malgoverno dei superiori principi.Invero, ha aprioristicamente ed ingiustificatamente squalificatol’insieme degli indizi offerti dall’Agenzia – non affatto esaminati nésingolarmente né men che meno nel loro complesso – onde saggiarneconsistenza e conducenza ai fini della dimostrazione dell’affermatainesistenza imprenditoriale e commerciale dell’impresa denominataNumero registro generale 12773/2021Numero sezionale 4751/2026Numero di raccolta generale 18975/2026Data pubblicazione 10/06/2026Just for you del [OSCURATO:PERSONA]: ciò, viepiù, omettendo di verificare e a fortioridi contestualizzare l’allegazione dell’Amministrazione in ordine alcomportamento del [OSCURATO:PERSONA], il quale, sostanzialmente privo di redditi edi impegni di spesa, si rendeva nondimeno autore di prelevamenti nongiustificati per contanti proprio in corrispondenza dei pagamenti dellefatture emesse a nome della sua ditta.3. Conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso,rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alGiudice di merito, per nuovo esame e per il regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.La Corte P.Q.Min accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, sez. Salerno, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questogiudizio.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.La PresidenteRoberta Crucitti
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