Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11996/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13201/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentato e difesoin virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale sono rappresentatie difesi ex lege , - controricorrent i - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 7074/13/2016, depositata il 18 novembre 2016; DINIEGORIMBORSO - IRPEF 2010.

R.G.

N.13201/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. Con istanza presentata all’Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rimborso delle ritenute effettuate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulle somme erogate a seguito di sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – sezione lavoro, c on la quale era stata dichiarata l’illegittimità del comportamento di detto Ministero,per avere stipulato, nei confronti del ricorrente , reiterati contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro per la copertura di esigenze lavorative e non transitorie, ed era stato disposto il risarcimento dei danni cagionati dalla precarietà dell’occupazione lavorativa, nella misura pari ad un certo numero di mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 1173/04/2015, lo rigettava, confermando la legittimità del silenzio-rifiuto impugnato.

3. Interposto gravame dal contribuente , la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 7074/13/2016, pronunciata il 19 ottobre 2016e depositata in segreteria il 18 novembre 2016,rigettava l’appello, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

R.G.

N.13201/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 9 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Il ricorrenteha depositato memoria. -Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi), in quanto la somma riconosciuta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – sezione lavoro in suo favo re aveva natura risarcitoria, in relazione alla condizione di precarietà lavorativa subita dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e come tale non era assoggettate a tassazione.

7. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’A.F. annullato in autotutela il diniego del rimborso d’imposta richiesto, come da comunicazione in data 11 giugno 2019 ed allegato provvedimento n. 16888/2019 prot. della Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entrate, ed avendo quindi accolto la richiesta avanzata dal contribuente.

8. Per quel che riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di tutti i gradi, in considerazione delle incertezze interpretative pregresse circa la natura del risarcimento dei danni per illegittima reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ancora esistenti al momento della proposizione del ricorso.

R.G.

N.13201/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P. Q. M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa integralmente tra le parti le s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13201/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentato e difesoin virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale sono rappresentatie difesi ex lege , - controricorrent i - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 7074/13/2016, depositata il 18 novembre 2016; DINIEGORIMBORSO - IRPEF 2010. R.G. N.13201/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Con istanza presentata all’Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rimborso delle ritenute effettuate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulle somme erogate a seguito di sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – sezione lavoro, c on la quale era stata dichiarata l’illegittimità del comportamento di detto Ministero,per avere stipulato, nei confronti del ricorrente , reiterati contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro per la copertura di esigenze lavorative e non transitorie, ed era stato disposto il risarcimento dei danni cagionati dalla precarietà dell’occupazione lavorativa, nella misura pari ad un certo numero di mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 1173/04/2015, lo rigettava, confermando la legittimità del silenzio-rifiuto impugnato. 3. Interposto gravame dal contribuente , la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 7074/13/2016, pronunciata il 19 ottobre 2016e depositata in segreteria il 18 novembre 2016,rigettava l’appello, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. R.G. N.13201/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 9 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Il ricorrenteha depositato memoria. -Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi), in quanto la somma riconosciuta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – sezione lavoro in suo favo re aveva natura risarcitoria, in relazione alla condizione di precarietà lavorativa subita dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e come tale non era assoggettate a tassazione. 7. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’A.F. annullato in autotutela il diniego del rimborso d’imposta richiesto, come da comunicazione in data 11 giugno 2019 ed allegato provvedimento n. 16888/2019 prot. della Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entrate, ed avendo quindi accolto la richiesta avanzata dal contribuente. 8. Per quel che riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di tutti i gradi, in considerazione delle incertezze interpretative pregresse circa la natura del risarcimento dei danni per illegittima reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ancora esistenti al momento della proposizione del ricorso. R.G. N.13201/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P. Q. M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le s
Sentenza Cassazione n. 11996/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris