CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 06777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7550/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 4301/2019depositata il 16/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa, quale Agente della Riscossione per conto della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e su indicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], notificò alla società contribuente avvisi di pagamento relativi alla TARI per gli anni 2014-2015-2016 per un ammontare di € 28.089,00 per ciascuno dei tre anni. Ne seguiva un contraddittorio tra le parti con cui la società otteneva dal Comune un parziale discarico delle somme dovute. Con nota depositata il 21 novembre 2016 la società propose una richiesta integrativa di esclusione, esenzione, riduzione, rimborso, revisione, sgravio e discarico argomentando e rimarcando di avere continuato a provvedere in proprio alla gestione dei rifiuti prodotti nello stabilimento chiedendo lo sgravio integrale e la restituzione delle somme già pagate. Il Comune, con nota del 27 gennaio 2017 prot. 5417, respinse l’istanza ritenendo che la richiesta non fosse fondata, pur dando atto che per le superfici dei locali di produzione non era stata conteggiata alcuna tassa, dovendo invece ritenersi tassabili le superfici di un’utenza domestica di 80 mq (abitazione del custode) , degli uffici, della superficie di mq 3.737 adibita a magazzino e dell’area operativa di mq 608, queste ultime riconoscendo però una riduzione forfettaria del 30% ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale, in considerazione della natura dei prodotti ivi stoccati, non costituenti rifiuti speciali o pericolosi. Allo stesso tempo, la concessionaria notificava ulteriore avviso di pagamento per la TARI 2017, sempre dell’importo già oggetto dei precedenti avvisi. La contribuente propose pertanto ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso: - La nota comunale del 27 gennaio 2017 con cui era respinta la richiesta di sgravio e rimborso; - L’avviso di pagamento relativo alla TARI 2017 e atti presupposti o consequenziali; chiedendo fosse accertato il diritto all’esenzione totale e alla restituzione di quanto pagato,con condanna del Comune all’adempimento dell’obbligo restitutorio, ovvero, in subordine, l’esenzione parziale delle aree indicate. Il primo giudice, con sentenza n. 242/2017, accolse parzialmente il ricorso statuendo che la società avesse diritto alla riduzione del 30% del tributo applicata alla superficie di mq 818 destinata a uffici e mq 80 destinata ad abitazione del custode. Su appello della contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha respinto il gravame compensando le spese del giudizio. Secondo la Corte territoriale e a norma dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, la tassa non è applicabile a quelle aree che, per caratteristiche strutturali o per destinazione di regola formano solamente rifiuti speciali, tossici o nocivi, da destinarsi allo smaltimento presso imprese specializzate e a spese dei produttori. Secondo il giudice d’appello, la formula “di regola”, usata dal legislatore , va interpretata in termini di prevalenza della formazione di rifiuti speciali nell’area in questione e, avendo la contribuente “ampiamente” provato quanto era suo onere dimostrare, ossia che nelle aree de quibus si realizzava la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e che allo smaltimento ha provveduto la parte privata a proprie spese, l’appello andava respinto confermandosi la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata o del procedimento per violazione degli artt. 112 c.p.c, del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché degli artt. 53 e ss. d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. 2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, degli artt. 342 e 343 c.p.c., nonché degli artt. 53 e ss. d.lgs. 546/1992 e del principio del tantum devolutum quantum appellatum, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. 3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente trattando in sostanza la medesima questione sotto due diversi profili, sono fondati. 3.1 Va innanzi tutto respinta l’eccezione d’inammissibilità formulata dal Comune controricorrente ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. perché la ricorrente non avrebbe indicato gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso. I motivi di censura involvono esclusivamente la motivazione della sentenza con la conseguenza che l’unico documento cui il ricorso deve fare riferimento è proprio la sentenza impugnata. 3.2 I motivi sono fondati. 3.3 Non può infatti ritenersi, come sostenuto dal controricorrente, che al di là dell’imprecisione terminologica in ordine alle qualifiche di appellante e appellato, corrette nell’intestazione ed errate nella motivazione, si ravviserebbe una precisa volontà della Corte territoriale di confermare la sentenza di primo grado. 3.4 Dalla lettura della motivazione, come sopra sintetizzata, emerge chiaramente come la Corte di merito abbia frainteso l’impianto stesso processuale, ritenendo erroneamente che la contribuente fosse stata vittoriosa in primo grado e che fosse stato l’ente locale ad appellare, motivando poi diffusamente sulla correttezza delle tesi della contribuente, che erano alla base suo appello, e dell’infondatezza di quelle del Comune, che vi aveva basato le sue controdeduzioni. Le argomentazioni della Corte territoriale sulla prevalenza dei rifiuti speciali e i richiami giurisprudenziali, al di là della loro rispettiva condivisibilità e pertinenza, sono tutti nel senso di ritenere fondate le tesi della contribuente con conseguente insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione. Ne risulterebbe infatti la conferma della sentenza di I grado che ha perlopiù respinto il ricorso della contribuente. 3.5 In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., ma tale “minimo” viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090, Rv. 664120 -01). 3.6 Nel caso specifico e come si è detto, vi è un contrasto irriducibile tra le affermazioni che attestano la correttezza delle tesi dell’appellante e la reiezione dell’appello dalla stessa proposto, a cagione dell’errata convinzione che fosse stato il Comune ad appellare, risultando di conseguenza anche obiettivamente incomprensibile il percorso logico seguito. È pertanto necessario accogliere il ricorso, in quanto fondato, rinviando la causa alla Corte di Merito per un riesame delle questioni alla luce delle effettive posizioni processuali e delle relative censure. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizio