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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 43088/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta da [OSCURATO:PERSONA], in custodia cautelare dal 31/10/2016 al 22/06/2017.

2. Il procedimento penale traeva origine dal fermo eseguito il 31/10/2016, convalidato con ordinanza del 04/11/2016 del Gip del Tribunale di Roma, per avere concorso con tali Khamis, Mohammed e Abdelrahmann nel delitto di cui agli artt. 110, 628, comma 3, n. 1, cod. pen., perché "al fine di trarne un ingiusto profitto, con violenza e minaccia consistite nell'accerchiare TOKES [OSCURATO:PERSONA] e nel puntargli un coltello al fianco lo costringevano a consegnare loro il proprio cellulare Apple 6 e si davano alla fuga", nonché del delitto di cui agli artt. 110 e 61 n. 2, comma 4, della L.75/110 perché "in concorso tra loro, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, portavano fuori dall'abitazione e senza giustificato motivo un coltello".

La persona offesa sporgeva querela e, in sede di individuazione fotografica, riconosceva, senza ombra di dubbio, nelle foto riproducenti le effigi di Zaid, Khamís, Mohammed e Abdelrahmann, gli autori delle perpetrata rapina in suo danno.

3. Il Tribunale di Roma assolveva tutti gli imputati "per non aver commesso il fatto", non potendo l'individuazione fotografica, operata dalla persona offesa, in assenza di ulteriori dati interrogativi probanti, assicurare un soddisfacente grado dì certezza tale da condurre ad un'affermazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

4. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ravvisato la colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo "nelle versioni inverosimili e prive di riscontro" fornite da tutti gli indagati.

In particolare, con specifico riferimento alla posizione dello Zaíd, ha rimarcato che questi si era limitato ad affermare genericamente di non essere stato presente ai fatti, senza fornire alcun utile elemento che consentisse di ritenere veritiera tale circostanza, a fronte del quadro gravemente indiziario a suo carico ed al sentimento di protezione che lo animava nei confronti dei suoi amici, tanto che tale reticenza sulla dinamica dei fatti non era stata elisa dalla sentenza assolutoria, fondata sulla insufficienza probatoria e non su un accertamento positivo a suo favore.

A fronte del grave quadro investigativo indiziario dunque lo Zaín aveva omesso di fornire specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, che, ove conosciute, sarebbero state idonee a caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti che avevano portato alla emissione del provvedimento cautelare.

Ravvisava dunque la Corte di Roma la grave colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo in tale comportamento silenzioso, posto che, pur nelle opzioni attuative del diritto di difesa, vi era comunque un onere per l'indagato di rappresentazione ed allegazione di dati solo a lui noti, al fine del completamento delle indagini e della rilevazione di un eventuale errore nel quadro investigativo da cui era scaturito lo stato detentivo.

5. Avverso la prefata ordinanza ricorre l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi.

6. Con il primo lamenta violazione dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen. laddove la Corte territoriale ha ritenuto integrata la colpa grave nelle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di convalida del fermo. [OSCURATO:PERSONA], sulla falsariga del Gip procedente, ha attribuito allo Zaid un comportamento mendace o silenzioso, ispirato alla volontà di proteggere i propri amici, mentre in realtà egli si è limitato a negare il proprio coinvolgimento nei fatti e la propria presenza sui luoghi: essendo del tutto estraneo alle condotte contestate non poteva fornire elementi etero- indizianti o auto-discolpanti.

Del resto la sentenza di assoluzione aveva ritenuto del tutto inattendibili le due querele sporte dalle persone offese.

Con il secondo motivo prospetta vizio della motivazione, sempre con riferimento al contenuto dell'interrogatorio.

7. Si è costituito il Ministero resistente che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, il rigetto.

8. Il difensore dell'interessato ha fatto pervenire memoria in cui insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.

2. Questa Suprema Corte ha più volte affermato che la facoltà di non rispondere può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez.4, n.299679 del 02/04/2014, Bertuccini,Rv.259941).

Il giudice, infatti, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può prendere in esame il comportamento silenzioso - pur legittimamente tenuto nel corso del procedimento penale - poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze a lui note, che contrastino l'accusa o vincano le ragioni di cautela (Sez.4, n.40291 del 19/06/2008, Maggi e altro, Rv.242755) e che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà (Sez.4, n. 40902 del 23/09/2008, Locci e altro, Rv.242756).

3. Per tale ragione - fermo restando l'insindacabile scelta difensiva esercitata dallo Zaid che ha risposto in maniera evasiva e non credibile all'interrogatorio di garanzia - poiché era solo lui in grado di fornire elementi relativi alla sua dichiarata estraneità ai fatti, idonei a contrastare il valore gravemente indiziante degli elementi acquisiti a suo carico nel corso delle indagini, costituiti dai riconoscimenti fotografici, ha assunto rilevanza, ai fini del rigetto della richiesta di indennizzo, proprio il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, mentre la sua reticenza, di contro, ha costituito comportamento non prudente, tale da integrare gli estremi della colpa grave ostativa, come correttamente ritenuto dalla Corte di Roma.

Appare perciò immune da censure il ragionamento sviluppato dai giudici della riparazione laddove hanno rimarcato che in sede di interrogatorio lo Zaíd, nel negare genericamente i fatti, fornendo insieme agli altri indagati dichiarazioni inverosimili, non aveva riferito nulla affinché la sua estraneità ai fatti contestati fosse acclarata; la reticenza dimostrata sulla reale dinamica della vicenda, costituiva circostanza niente affatto esclusa dalla sentenza assolutoria (e dunque ben valutabile ai fini della individuazione della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo), la quale si era fondata esclusivamente sulla insufficienza probatoria a carico del prevenuto - costituita dal mero riconoscimento fotografico dei querelanti - e non sulla positiva constatata veridicità delle dichiarazioni dello Zaid.

L'ordinanza impugnata pertanto non presenta i dedotti vizi di legittimità.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso di quelle sostenute dai Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille.

E Z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta da [OSCURATO:PERSONA], in custodia cautelare dal 31/10/2016 al 22/06/2017. 2. Il procedimento penale traeva origine dal fermo eseguito il 31/10/2016, convalidato con ordinanza del 04/11/2016 del Gip del Tribunale di Roma, per avere concorso con tali Khamis, Mohammed e Abdelrahmann nel delitto di cui agli artt. 110, 628, comma 3, n. 1, cod. pen., perché "al fine di trarne un ingiusto profitto, con violenza e minaccia consistite nell'accerchiare TOKES [OSCURATO:PERSONA] e nel puntargli un coltello al fianco lo costringevano a consegnare loro il proprio cellulare Apple 6 e si davano alla fuga", nonché del delitto di cui agli artt. 110 e 61 n. 2, comma 4, della L.75/110 perché "in concorso tra loro, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, portavano fuori dall'abitazione e senza giustificato motivo un coltello". La persona offesa sporgeva querela e, in sede di individuazione fotografica, riconosceva, senza ombra di dubbio, nelle foto riproducenti le effigi di Zaid, Khamís, Mohammed e Abdelrahmann, gli autori delle perpetrata rapina in suo danno. 3. Il Tribunale di Roma assolveva tutti gli imputati "per non aver commesso il fatto", non potendo l'individuazione fotografica, operata dalla persona offesa, in assenza di ulteriori dati interrogativi probanti, assicurare un soddisfacente grado dì certezza tale da condurre ad un'affermazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. 4. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ravvisato la colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo "nelle versioni inverosimili e prive di riscontro" fornite da tutti gli indagati. In particolare, con specifico riferimento alla posizione dello Zaíd, ha rimarcato che questi si era limitato ad affermare genericamente di non essere stato presente ai fatti, senza fornire alcun utile elemento che consentisse di ritenere veritiera tale circostanza, a fronte del quadro gravemente indiziario a suo carico ed al sentimento di protezione che lo animava nei confronti dei suoi amici, tanto che tale reticenza sulla dinamica dei fatti non era stata elisa dalla sentenza assolutoria, fondata sulla insufficienza probatoria e non su un accertamento positivo a suo favore. A fronte del grave quadro investigativo indiziario dunque lo Zaín aveva omesso di fornire specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, che, ove conosciute, sarebbero state idonee a caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti che avevano portato alla emissione del provvedimento cautelare. Ravvisava dunque la Corte di Roma la grave colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo in tale comportamento silenzioso, posto che, pur nelle opzioni attuative del diritto di difesa, vi era comunque un onere per l'indagato di rappresentazione ed allegazione di dati solo a lui noti, al fine del completamento delle indagini e della rilevazione di un eventuale errore nel quadro investigativo da cui era scaturito lo stato detentivo. 5. Avverso la prefata ordinanza ricorre l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi. 6. Con il primo lamenta violazione dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen. laddove la Corte territoriale ha ritenuto integrata la colpa grave nelle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di convalida del fermo. [OSCURATO:PERSONA], sulla falsariga del Gip procedente, ha attribuito allo Zaid un comportamento mendace o silenzioso, ispirato alla volontà di proteggere i propri amici, mentre in realtà egli si è limitato a negare il proprio coinvolgimento nei fatti e la propria presenza sui luoghi: essendo del tutto estraneo alle condotte contestate non poteva fornire elementi etero- indizianti o auto-discolpanti. Del resto la sentenza di assoluzione aveva ritenuto del tutto inattendibili le due querele sporte dalle persone offese. Con il secondo motivo prospetta vizio della motivazione, sempre con riferimento al contenuto dell'interrogatorio. 7. Si è costituito il Ministero resistente che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, il rigetto. 8. Il difensore dell'interessato ha fatto pervenire memoria in cui insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato. 2. Questa Suprema Corte ha più volte affermato che la facoltà di non rispondere può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez.4, n.299679 del 02/04/2014, Bertuccini,Rv.259941). Il giudice, infatti, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può prendere in esame il comportamento silenzioso - pur legittimamente tenuto nel corso del procedimento penale - poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze a lui note, che contrastino l'accusa o vincano le ragioni di cautela (Sez.4, n.40291 del 19/06/2008, Maggi e altro, Rv.242755) e che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà (Sez.4, n. 40902 del 23/09/2008, Locci e altro, Rv.242756). 3. Per tale ragione - fermo restando l'insindacabile scelta difensiva esercitata dallo Zaid che ha risposto in maniera evasiva e non credibile all'interrogatorio di garanzia - poiché era solo lui in grado di fornire elementi relativi alla sua dichiarata estraneità ai fatti, idonei a contrastare il valore gravemente indiziante degli elementi acquisiti a suo carico nel corso delle indagini, costituiti dai riconoscimenti fotografici, ha assunto rilevanza, ai fini del rigetto della richiesta di indennizzo, proprio il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, mentre la sua reticenza, di contro, ha costituito comportamento non prudente, tale da integrare gli estremi della colpa grave ostativa, come correttamente ritenuto dalla Corte di Roma. Appare perciò immune da censure il ragionamento sviluppato dai giudici della riparazione laddove hanno rimarcato che in sede di interrogatorio lo Zaíd, nel negare genericamente i fatti, fornendo insieme agli altri indagati dichiarazioni inverosimili, non aveva riferito nulla affinché la sua estraneità ai fatti contestati fosse acclarata; la reticenza dimostrata sulla reale dinamica della vicenda, costituiva circostanza niente affatto esclusa dalla sentenza assolutoria (e dunque ben valutabile ai fini della individuazione della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo), la quale si era fondata esclusivamente sulla insufficienza probatoria a carico del prevenuto - costituita dal mero riconoscimento fotografico dei querelanti - e non sulla positiva constatata veridicità delle dichiarazioni dello Zaid. L'ordinanza impugnata pertanto non presenta i dedotti vizi di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso di quelle sostenute dai Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. E Z