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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 10210/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2491-2023 r.g. propostoda: [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Pace del Mela, elettivamente domiciliata inRoma via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. 01915980831. - intimato - avverso la sentenza n. 762/2022 pronunciata in data 23/09/2022dalla Corte di Appello di Messina;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazionein appello notificato in data 19 giugno 2019, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) impugnava la sentenza n. 524/2019 emessa e pubblicata in data 22.05.2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che, in accoglimento della domanda proposta dalla c uratela del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di F.lli Cambrias.p.a. (già s.r.l.), aveva dichiarato inefficace , così revocandoli, i pagamenti effettuati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. ( già s.r.l.) per il complessivo importo di euro 72.637,62 , con conseguente condanna della società convenuta al relativo pagamento,oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

2. La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza sopra indicata in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’appello così proposto e ha confermato pertantola sentenza impugnata.

3. La Corte territoriale ha ricordato che: (i) con atto di citazione notificato il 19/12/2005,la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. aveva conven uto in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo la revoca, ex art.67, 2 comma , l. fall., dei pagamenti eseguiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società, perun importo complessivo di € 72.637,62; (ii) la [OSCURATO:SOCIETA]. si era costituita, chiedendo il rigetto delle domande e facendo rilevare che non vi era prova della ricorrenza dei pagamenti per i quali si chiedeva la revocatoria e che in ogni caso gli stessi erano stati effettuati alcuni nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso, altri per cassa e peraltro mancava il presupposto della scientia decoctionis; (iii) alla vicenda in esame si applicava il disposto di cui all’art.67 , 2 comma, l. fall. nella formulazione anteriore alla novella legislativa di cui al decreto-legge 14/03/2005, n.80, trattandosi di fallimento dichiarato in data 21/12/2000; (iv) nel caso in esame i pagamenti sospetti erano riferibili tutti all’anno anteriore alladichiarazione del fallimento per un importo complessivo pari a euro 72.637,62 di cui: ( a) euro 17.456,02 effettuati nell’anno 1999 ([OSCURATO:DATA_NASCITA]; 23.12.1999; 31.12.1999); ( b) euro 55.180,92 effettuati nell’anno 2000; ha dunque rilevato che: (v) il primo motivo di gravame dell’appellante – con il quale si lamenta va che la curatela non av esse dato prova che i pagamenti fossero effettivamente avvenuti, assumendo che le scritture contabili depositate, in copia con l’atto di citazione e in copia conforme all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non rivestivano alcuna efficacia probatoria ex artt. 2709 e 2710 c.c. non solo perchéirregolarmente tenute dagli amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, ma ancheperché erano inidonee a provare ipagamenti in un giudizio di revocatoria – era infondato, posto che, contrariamente all’assunto difensivo dell’appellante, la prova dei pagamenti era stata ampiamente fornita dalla Curatela fallimentare , dovendosi ritenere che gli atti di disposizione patrimoniale poggia vano non soltanto sulle risultanze documentali ricavabilidalle annotazioni contenute nel libro giornale prodotto in atti –comunque dotato secondo quanto affermato dal Tribunale “di efficacia probatoria privilegiata rispetto alle altre scritture contabili obbligatorie” - , m a risulta va no anche supportati dalla copia degli assegni bancari prodotti in atti, da ritenersi peraltro riconosciuti in ultimo dalla stessa appellante, nella misura in cui quest’ultima aveva invocato nell’ambito del giudizio di primo grado la riconducibilità dei pagamenti ai “termini d’uso” e alla prassi instaurata nei rapporti contrattuali esistenti tra le parti; (vi) anche l’ulteriore obiezione sollevata con il primo motivo di appello - laddove si lamenta va l’appellante che sarebbe stato preso in considerazione un pagamento, quello di lire13.408.00, esulante dal periodo sospetto in quanto portato da un assegno che risultavaessere stato emesso in data 15.12.1999 - era infondato, in quanto era stato precisato dalla giurisprudenza dilegittimità che, in tema di revocatoria fallimentare, al fine diverificare se il pagamento eseguito tramite assegno bancario ricada o meno nel periodo sospetto, rileva non il momento in cui il titolo viene tratto o emesso, bensì quello in cui la somma da esso portata viene effettivamente riscossa; (vii) nel caso in esame quantunque l’assegno risultasse emesso il 15.12.1999, non p oteva retrodatarsi a tale giorno la data da prendere in considerazione ai fini in esame, venendoal contrario in rilievo quella in cui si erarealizzato l’effettivo spostamento patrimoniale dal debitore al creditore, con conseguente depauperamento del patrimonio del primo earricchimento del secondo, coincidente con il momento in cui l’assegno era stato successivamente addebitato sul conto dell’emittente dopo essere stato portato all’incassodal beneficiario; (viii) anche il secondo motivo di appello – incentrato sulla mancata prova della conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore,successivamente fallito - era infondato, in quanto pure sotto tale profilo la curatela fallimentare aveva offerto ampi riscontri correttamente riconosciuti sufficienti dal giudice di primo grado a fondare la prova della scientia decoctionisin capo alla società appellante.

2. La sentenza, pubblicata il 23/09/2022, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell'art. 67 l. fall., nel testo applicabile ratione temporisante novella legge 80/2005; e degli artt. 2697, 2722, 2729, 2709e 2710 c od . c iv . ; nonché n ullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc. c iv . , in relazione agli artt. 115 e116 cod. p roc . c iv . 1.1Osserva la società ricorrente che la Corte territoriale, al fine di riconoscere provata la ricorrenza deipagamenti, avrebbe utilizzato elementi fattuali, l'uno le annotazioni sul libro giornale(inutilizzabile come prova) e l'altro il semplice rinvenimento di alcuni assegni assolutamente ininfluente ( non essendovi prova dell'incasso), prova questa a cui erainvece onerata la curatela e che poteva essere fornita, se effettivamente gli assegni fossero stati incassati, con la produzione di un estratto conto.

Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, la violazione: (i) dell’art. 67 l. fall., non sussistendo il requisito della prova della ricorrenza dei pagamenti;(ii) dell’art. 2710 cod. civ., perché di fatto, pur richiamando correttamente i principi di diritto sull’efficacia probatoria delle scritture contabili, avrebbe ritenuto la Corte di merito ugualmente “che, come giàosservato dal Giudice d i prime cure, gli atti di disposizione patrimoniale poggiano nonsoltanto sulle risultanze documentali ricavabili dalle annotazioni contenute nel libro giornale prodotto in atti – comunque dotato secondo quanto in maniera condivisibile affermato dal Tribunale “di efficacia probatoria privilegiata rispetto alle altre scritture contabili obbligatorie, in quanto l'annotazione cronologica, continua e man mano che si compiono, di tutte le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, è idonea ad attribuire al libro giornale, una particolare credibilità” ; (iii) dell’art. 2697 cod. civ.,non avendo la curatela provato i fatti a fondamento del diritto fatto valere.Risulterebbero inoltre anche violati gli artt. 115 e 116 cod.proc. c iv . perché la Corte, sempre secondo la ricorrente , avrebbe errato nel porre afondamento della propria decisione anche un fatto espressamente contestato dallaparte costituita, contraddicendo implicitamente la regola di cui alla norma processuale ex art. 115 c.p.c. e perché avrebbe posto a fondamento della decisione, prove non utilizzabili e comunque elementi di fatto non idonei e non valutabili come prova. 1.2 Il motivo così articolato è inammissibile. 1.2.1 Occorre evidenziare che la ratio decidendi - su cui poggia il provvedimento impugnato, per la parte che riguarda la prova degli intervenuti pagamenti oggetto della domanda di revoca ex art. 67, secondo comma, l. fall. - si fonda, da un lato, sull’accertamento dell’esistenza di assegni che documentano l’intervenuto pagamento delle relative prestazioni pecuniarie e, dall’altro, dallo stesso riconoscimento da parte della società oggi ricorrente degli intervenuti pagamenti per essere stati gli stessi allegati dalla ricorrente quale dimostrazione dell’esistenza dell’esenzione dell’azione revocatoria ex art. 67, terzo comma, lett. a, l. fall., quali, cioè, pagamenti intervenuti secondo le “modalità d’uso”.

Ne consegue che la doglianza risulta essere, all’evidenza, completamente decentratarispetto alla sopra ricordata ragione decisoria che, come si ripete, si fondava sul diverso profilo della raggiunta prova dei contestati pagamenti attraverso l’allegazione in giudizio dei relativi assegni e il contegno processuale della stessa parte convenuta in revocatoria che aveva riconosciuto i medesimi pagamenti, oggetto della domanda di inefficacia ex art. 67, 2 comma, l. fall., quali fatti dimostrativi della fondatezza della sua eccezione ex art. 67, terzo comma, lett. a, l. fall.1.2.2 A ciò va aggiunto che la contestazione del profilo dell’intervenuto riconoscimento dei pagamenti, veicolata nel motivo di ricorso qui in esame sotto l’egida applicativa della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (principio di non contestazione), risulta essere doglianza formulata del pari in modo inammissibile perché la ricorrente, in omaggio al principio di autosufficienza (che risulta pertanto rispettato), ha riportato invero una porzione del proprio atto di appello ove tuttavia la questione della contestazione degli intervenuti pagamenti è formulata in modo del tutto generico, con ciò potendosi escludere con sicurezza che l’odierna ricorrente avesse in quella sede opposto un’efficace contestazione dei fatti allegati a dimostrazione dei predetti pagamenti.

Da ultimo, va anche detto che le censure così proposte dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso tentano comunque di sovvertire, in questo giudizio di legittimità, accertamenti in fatto il cui scrutinio esula, come è noto, dal sindacato di questa Corte.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,sempre dell’art. 67 l. fall., testo applicabile ratione temporis ante novella legge 80/2005; degli art t . 2722e 2729 c od. civ. ; nonché la n ullità della sentenza o del procedimento , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc. c iv . , in relazione agli artt. 115 e 116 c od . proc. civ. 2.1 Ricorda la ricorrente che il ragionamento, ritenutocontraddittorio, offerto dal Giudice di Appello si sarebbe manifestato tale laddove aveva affermato che “Ciò premesso, deve rilevarsi che, come già osservato dal Giudice di prime cure, gli atti didisposizione patrimoniale poggiano non soltanto sulle risultanze documentaliricavabili dalle annotazioni contenute nel libro giornale prodotto in atti –comunque dotato secondo quanto in maniera condivisibile affermato dal Tribunale “di efficaciaprobatoria privilegiata rispetto alle altre scritture contabili obbligatorie, in quantol'annotazione cronologica, continua e man mano che si compiono, di tutte le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, è idonea ad attribuire al libro giornale, una particolare credibilità” –ma risultano anche supportati dalla copia degli assegni bancari prodotti in atti".

Tale ragionamento probatorio sarebbe, tuttavia, viziato in tema di prova presuntiva, perché le prove presuntive sono definite dall'art. 2727 cod.civ. come conseguenze che la legge, oppure ilGiudice, trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato, e deve basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 cod.civ. 2.2 Anche la seconda doglianza risulta inammissibile, perché, ancora una volta, le censure risultano fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi ricordata, in relazione al primo motivo di ricorso, posto che – si ripete ancora – la ragione decisoria non si fondavasu un apprezzamento presuntivo della prova (che peraltro risulterebbe anche insindacabile in questo giudizio di legittimità, perché implicante un nuovo scrutinio della quaestio facti: v., infatti in giurisprudenza ex pluris, Sez. 2, Ordinanza n. 905 4 del 21/03/2022;Sez. 6- 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Cass. n.15737 del 2003 ), e cioè sulla valutazione combinata come elementi indiziari probanti i pagamenti delle scritture contabili e degli assegni, ma si fondava diversamente sulla valutazione di una prova documentale, e cioè degli assegni che provavano nel loro ammontare proprio i pagamenti oggetto della domanda revocatoria fallimentare, come tali anche allegati dalla stessa parte convenuta in revocatoria per la diversa dimostrazione dell’esenzione di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a, l. fall.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per la sua nullità in relazione alla violazione dell’art.112 cod. proc civ. 3.1 Osserva la ricorrente che aveva censurato, in appello, la sentenza di primo grado sia riguardo alla prova dell'incasso degli assegni, sia in subordine, ove fosse stato provato ilpagamento degli assegni, riguardo alla non revocabilità dell'assegno datato [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.1.1 Evidenzia dunque la ricorrente che la Corte territoriale , sul motivo relativo allaprova dei pagamenti che sarebbero avvenuti con assegno, non si sarebbe affatto pronunciata, concentrandosi invece esclusivamente sulla parte di motivo proposto in via subordinata , e cioè sul profilo relativo all’assegno di vecchie lire 13.408.000 , che sarebbe stato emesso il 15/12/1999 e dunque avrebbe esula to dal periodo sospetto .

La Corte di merito avrebbe allora violatola norma di cui all’art. 112 c od. proc. civ. , n on essendosi pronunciata compiutamente su tutto il motivo e su tutta la domanda. 3.1.2 Il motivo è infondato.

Non si assiste ad alcuna minuspetizione nel provvedimento impugnato.

Ed invero, la Corte territoriale si è pronunciata sulle doglianze articolate dalla società appellante in relazione all’assegno del [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente al profilo della sussistenza del requisito temporale dell’azione revocatoria perché ciò era stato oggetto di devoluzione in appello con il relativo mezzo di impugnazione, incentrato proprio sulla censura relativa all’intervenuto pagamento fuori dal periodo cd. sospetto.

La Corte di merito si è tuttavia pronunciata anche sul profilo degli ulteriori assegni e della prova dei relativi pagamenti, ritenendo i secondi , per quanto già sopra spiegato, dimostrati da parte della curatela fallimentare perché posti dalla stessa parte appellante come fatti dimostrativi dell’eccezione di esenzione da revocatoria ex art. 67, terzo comma, lett. a, l. fall.

4. La ricorrente propone inoltre un quarto motivo con il quale denuncia espressamente “Violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazioneall’art 67 L.F. testo applicabile ratione temporis ante novella legge 80/2005; artt. 2697 c.c. ; Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) in relazione agliartt. 115 - 116 c.p.c. ” 4.1 Evidenzia la società ricorrente che, nella ipotesi in cui si dovesse ritenere che la Corte territoriale, ancheimplicitamente, si fossepronunciata sul motivo relativo alla prova dell'incasso delle somme portate dai titoli come descritti nell'atto di citazione della curatela, allora sarebbe stato violato il dato normativo di cui all’art 67 l. fall., nel testo applicabile ratione temporis , il quale prevede che per la dichiarazione di inefficacia ovverougualmente per larevoca degli atti contemplati dalla norma - segnatamente: pagamenti di debiti liquidi - il curatore d ovrebbe fornire la prova dell ’ effettività del pagamento o dell’atto del titolo oneroso , oltre la collocazione temporale dell’atto revocando nel periodosospetto, annata anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Si evidenzia che è la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento impugnato ad aver chiarito che, trattandosi di revocatoria fallimentare di un pagamento, a venire in rilievo non p otrebbe essere il momento in cui l'assegno viene a giuridica esistenza «come titolo di credito» e,dunque, come «mezzo di pagamento», rilevando diversamente il tempo in cui l'assegno sia stato messo all'incasso e così effettivamente riscossa la somma portata dal titolo, il momento, cioè, in cui si sarebbe effettivamente realizzata la funzione solutoria cui lo stessorisulta destinato. 4.2 Secondo la ricorrente, non vi sarebbe alcuna prova, nemmeno indicata dalla Corte di Appello,che le somme portate dagli assegni prodotti in copia dalla Curatela fossero state effettivamente incassate ; così non si p oteva dubitareche non potevano essere revocati i pagamenti risultanti dagli assegni rinvenuti emessi in favore di [OSCURATO:SOCIETA] perché non raggiunta la prova dell’incasso. 4.3 Anche il quarto motivo è inammissibileperché la ricorrente, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., pretenderebbe da questa Corte di legittimità un nuovo scrutinio della fattispecie concreta tramite la rilettura degli istruttori, attività invece inibita in questo giudizio di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 ).

Sul punto qui da ultimo in discussione la Corte di merito si è infatti pronunciata con un accertamento in fatto che, per quanto sopra più volte sottolineato, non è stato neanche oggetto di specifica e adeguata censura da parte dellaricorrente stessa.

5. Il quinto mezzo denuncia infine: “Violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 67 L.F. testo applicabile ratione temporis ante novella legge 80/2005; artt. 2697 c.c.

Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) in relazione agliartt. 115 -116 c.p.c.”. 5.1 Ricorda la società ricorrente che la Corte di Appello di Messina aveva espressamenteritenuto che “Nell’ambito del tema devoluto alla Corte con il primo motivo di appello, lamenta l’appellante che sarebbe stato preso in considerazione un pagamento, quello di lire 13.408.00 esulante dal periodo sospettoin quanto portato da un assegno che risulta essere stato emesso in data 15.12.1999 echiede quindi, in subordine, l’esclusione di tale pagamento da quelli revocabili.

Anche tale sotto tale profilo il motivo deve ritenersi infondato". 5.2 Si evidenzia sempre da parte della ricorrente che, in maniera del tutto condivisibile, la Corte di appello aveva ricordato e condiviso il principio affermato nell’ambito della giurisprudenza dilegittimità secondo cui, i n tema di revocatoria fallimentare, al fine di verificare se il pagamento eseguito tramite assegno bancario ricada nelperiodo sospetto, rileva non il momento in cui il titolo viene tratto o emesso, bensì quello in cui la somma da esso portata viene effettivamente riscossa(v.

Cass . civi le, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26242 del 28/09/2021). 5.3 Aggiunge la ricorrente che la sentenza impugnata, pur nel richiamo della giurisprudenza sopra ricordata, sarebbe approdata però a conclusioni erronee, posto che, nel caso di specie, il fallimento era stato dichiarato il 21/12/2020e la Corte di Appello avrebbe dovuto, in assenza di alcun ulteriore elemento, come evincibile dalla stessa sentenza, mai emerso nel giudizio, ritenere non provato il requisito temporale dell’azione revocatoria, che prevede la dimostrazione di tale presupposto a carico del curatore: l’art 67 l. fall.,nel testo applicabile ratione temporis , prevede che , per la dichiarazione di inefficacia ovvero ugualmente per la revoca degli atti contemplati dalla norma - il curatore deve dare prova della collocazione temporale dell’atto revocando nel periodo sospetto, annata anteriore alla dichiarazione di fallimento. 5.4 Il motivo così articolato è in realtà inammissibile.

Sul punto è utile premettere che, secondo i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di revocatoria fallimentare, al fine di verificare se il pagamento eseguito tramite assegno bancario ricada nel periodo sospetto, rileva non il momento in cui il titolo viene tratto o emesso, bensì quello in cui la somma da esso portata viene effettivamente riscossa (così, Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 26242 del 28/09/2021 ; Cass. n. 14372/2018).

Ciò posto, risulta evidente l’inammissibilità della doglianza qui proposta anche in ragione della sua genericità di formulazione.

Ed invero, ciò che rileva è che il pagamento sia avvenuto ‘nel’ periodo sospetto: ciò che esclude la revocabilità solo quando il depauperamento ne stia fuori, circostanza che invece è stata comunque esclusa, con un accertamento in fatto, nella sentenza qui impugnata.

E ciò vale a maggior ragione, se si considera che la società, oggi ricorrente, si era così difesa nel giudizio di appello : “ La [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, facendo rilevare che non vi era prova della ricorrenza dei pagamenti per i quali si chiedeva la revocatoria e che in ogni caso gli stessi erano stati effettuati alcuni nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso, altri erano stati eseguiti per cassa”.Ne consegue che la società appellante aveva comunque riconosciuto la circostanza storica della datazione “ interna al periodo sospetto” degli assegni qui esame, così avendo re so , anche in appello, fuori centro la doglianza proposta.

A ciò va aggiunto cha -a fronte del predetto accertamento in fatto, in ordine all’intervento pagamento dell’assegno qui in contestazione - l’odierna ricorrente non ha invero contrapposto, in questo giudizio di legittimità, una doglianza sufficientemente specifica, indicando, cioè, al contrario , il diverso dato temporale dell’incasso dell’assegno stessoe così rendendo la doglianza solo genericamente formulata e perciò non ricevibile in questo giudizio di legittimità.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2491-2023 r.g. propostoda: [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Pace del Mela, elettivamente domiciliata inRoma via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. 01915980831. - intimato - avverso la sentenza n. 762/2022 pronunciata in data 23/09/2022dalla Corte di Appello di Messina;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazionein appello notificato in data 19 giugno 2019, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) impugnava la sentenza n. 524/2019 emessa e pubblicata in data 22.05.2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che, in accoglimento della domanda proposta dalla c uratela del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di F.lli Cambrias.p.a. (già s.r.l.), aveva dichiarato inefficace , così revocandoli, i pagamenti effettuati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. ( già s.r.l.) per il complessivo importo di euro 72.637,62 , con conseguente condanna della società convenuta al relativo pagamento,oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 2. La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza sopra indicata in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’appello così proposto e ha confermato pertantola sentenza impugnata. 3. La Corte territoriale ha ricordato che: (i) con atto di citazione notificato il 19/12/2005,la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. aveva conven uto in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo la revoca, ex art.67, 2 comma , l. fall., dei pagamenti eseguiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società, perun importo complessivo di € 72.637,62; (ii) la [OSCURATO:SOCIETA]. si era costituita, chiedendo il rigetto delle domande e facendo rilevare che non vi era prova della ricorrenza dei pagamenti per i quali si chiedeva la revocatoria e che in ogni caso gli stessi erano stati effettuati alcuni nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso, altri per cassa e peraltro mancava il presupposto della scientia decoctionis; (iii) alla vicenda in esame si applicava il disposto di cui all’art.67 , 2 comma, l. fall. nella formulazione anteriore alla novella legislativa di cui al decreto-legge 14/03/2005, n.80, trattandosi di fallimento dichiarato in data 21/12/2000; (iv) nel caso in esame i pagamenti sospetti erano riferibili tutti all’anno anteriore alladichiarazione del fallimento per un importo complessivo pari a euro 72.637,62 di cui: ( a) euro 17.456,02 effettuati nell’anno 1999 ([OSCURATO:DATA_NASCITA]; 23.12.1999; 31.12.1999); ( b) euro 55.180,92 effettuati nell’anno 2000; ha dunque rilevato che: (v) il primo motivo di gravame dell’appellante – con il quale si lamenta va che la curatela non av esse dato prova che i pagamenti fossero effettivamente avvenuti, assumendo che le scritture contabili depositate, in copia con l’atto di citazione e in copia conforme all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non rivestivano alcuna efficacia probatoria ex artt. 2709 e 2710 c.c. non solo perchéirregolarmente tenute dagli amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, ma ancheperché erano inidonee a provare ipagamenti in un giudizio di revocatoria – era infondato, posto che, contrariamente all’assunto difensivo dell’appellante, la prova dei pagamenti era stata ampiamente fornita dalla Curatela fallimentare , dovendosi ritenere che gli atti di disposizione patrimoniale poggia vano non soltanto sulle risultanze documentali ricavabilidalle annotazioni contenute nel libro giornale prodotto in atti –comunque dotato secondo quanto affermato dal Tribunale “di efficacia probatoria privilegiata rispetto alle altre scritture contabili obbligatorie” - , m a risulta va no anche supportati dalla copia degli assegni bancari prodotti in atti, da ritenersi peraltro riconosciuti in ultimo dalla stessa appellante, nella misura in cui quest’ultima aveva invocato nell’ambito del giudizio di primo grado la riconducibilità dei pagamenti ai “termini d’uso” e alla prassi instaurata nei rapporti contrattuali esistenti tra le parti; (vi) anche l’ulteriore obiezione sollevata con il primo motivo di appello - laddove si lamenta va l’appellante che sarebbe stato preso in considerazione un pagamento, quello di lire13.408.00, esulante dal periodo sospetto in quanto portato da un assegno che risultavaessere stato emesso in data 15.12.1999 - era infondato, in quanto era stato precisato dalla giurisprudenza dilegittimità che, in tema di revocatoria fallimentare, al fine diverificare se il pagamento eseguito tramite assegno bancario ricada o meno nel periodo sospetto, rileva non il momento in cui il titolo viene tratto o emesso, bensì quello in cui la somma da esso portata viene effettivamente riscossa; (vii) nel caso in esame quantunque l’assegno risultasse emesso il 15.12.1999, non p oteva retrodatarsi a tale giorno la data da prendere in considerazione ai fini in esame, venendoal contrario in rilievo quella in cui si erarealizzato l’effettivo spostamento patrimoniale dal debitore al creditore, con conseguente depauperamento del patrimonio del primo earricchimento del secondo, coincidente con il momento in cui l’assegno era stato successivamente addebitato sul conto dell’emittente dopo essere stato portato all’incassodal beneficiario; (viii) anche il secondo motivo di appello – incentrato sulla mancata prova della conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore,successivamente fallito - era infondato, in quanto pure sotto tale profilo la curatela fallimentare aveva offerto ampi riscontri correttamente riconosciuti sufficienti dal giudice di primo grado a fondare la prova della scientia decoctionisin capo alla società appellante. 2. La sentenza, pubblicata il 23/09/2022, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell'art. 67 l. fall., nel testo applicabile ratione temporisante novella legge 80/2005; e degli artt. 2697, 2722, 2729, 2709e 2710 c od . c iv . ; nonché n ullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc. c iv . , in relazione agli artt. 115 e116 cod. p roc . c iv . 1.1Osserva la società ricorrente che la Corte territoriale, al fine di riconoscere provata la ricorrenza deipagamenti, avrebbe utilizzato elementi fattuali, l'uno le annotazioni sul libro giornale(inutilizzabile come prova) e l'altro il semplice rinvenimento di alcuni assegni assolutamente ininfluente ( non essendovi prova dell'incasso), prova questa a cui erainvece onerata la curatela e che poteva essere fornita, se effettivamente gli assegni fossero stati incassati, con la produzione di un estratto conto. Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, la violazione: (i) dell’art. 67 l. fall., non sussistendo il requisito della prova della ricorrenza dei pagamenti;(ii) dell’art. 2710 cod. civ., perché di fatto, pur richiamando correttamente i principi di diritto sull’efficacia probatoria delle scritture contabili, avrebbe ritenuto la Corte di merito ugualmente “che, come giàosservato dal Giudice d i prime cure, gli atti di disposizione patrimoniale poggiano nonsoltanto sulle risultanze documentali ricavabili dalle annotazioni contenute nel libro giornale prodotto in atti – comunque dotato secondo quanto in maniera condivisibile affermato dal Tribunale “di efficacia probatoria privilegiata rispetto alle altre scritture contabili obbligatorie, in quanto l'annotazione cronologica, continua e man mano che si compiono, di tutte le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, è idonea ad attribuire al libro giornale, una particolare credibilità” ; (iii) dell’art. 2697 cod. civ.,non avendo la curatela provato i fatti a fondamento del diritto fatto valere.Risulterebbero inoltre anche violati gli artt. 115 e 116 cod.proc. c iv . perché la Corte, sempre secondo la ricorrente , avrebbe errato nel porre afondamento della propria decisione anche un fatto espressamente contestato dallaparte costituita, contraddicendo implicitamente la regola di cui alla norma processuale ex art. 115 c.p.c. e perché avrebbe posto a fondamento della decisione, prove non utilizzabili e comunque elementi di fatto non idonei e non valutabili come prova. 1.2 Il motivo così articolato è inammissibile. 1.2.1 Occorre evidenziare che la ratio decidendi - su cui poggia il provvedimento impugnato, per la parte che riguarda la prova degli intervenuti pagamenti oggetto della domanda di revoca ex art. 67, secondo comma, l. fall. - si fonda, da un lato, sull’accertamento dell’esistenza di assegni che documentano l’intervenuto pagamento delle relative prestazioni pecuniarie e, dall’altro, dallo stesso riconoscimento da parte della società oggi ricorrente degli intervenuti pagamenti per essere stati gli stessi allegati dalla ricorrente quale dimostrazione dell’esistenza dell’esenzione dell’azione revocatoria ex art. 67, terzo comma, lett. a, l. fall., quali, cioè, pagamenti intervenuti secondo le “modalità d’uso”. Ne consegue che la doglianza risulta essere, all’evidenza, completamente decentratarispetto alla sopra ricordata ragione decisoria che, come si ripete, si fondava sul diverso profilo della raggiunta prova dei contestati pagamenti attraverso l’allegazione in giudizio dei relativi assegni e il contegno processuale della stessa parte convenuta in revocatoria che aveva riconosciuto i medesimi pagamenti, oggetto della domanda di inefficacia ex art. 67, 2 comma, l. fall., quali fatti dimostrativi della fondatezza della sua eccezione ex art. 67, terzo comma, lett. a, l. fall.1.2.2 A ciò va aggiunto che la contestazione del profilo dell’intervenuto riconoscimento dei pagamenti, veicolata nel motivo di ricorso qui in esame sotto l’egida applicativa della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (principio di non contestazione), risulta essere doglianza formulata del pari in modo inammissibile perché la ricorrente, in omaggio al principio di autosufficienza (che risulta pertanto rispettato), ha riportato invero una porzione del proprio atto di appello ove tuttavia la questione della contestazione degli intervenuti pagamenti è formulata in modo del tutto generico, con ciò potendosi escludere con sicurezza che l’odierna ricorrente avesse in quella sede opposto un’efficace contestazione dei fatti allegati a dimostrazione dei predetti pagamenti. Da ultimo, va anche detto che le censure così proposte dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso tentano comunque di sovvertire, in questo giudizio di legittimità, accertamenti in fatto il cui scrutinio esula, come è noto, dal sindacato di questa Corte. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,sempre dell’art. 67 l. fall., testo applicabile ratione temporis ante novella legge 80/2005; degli art t . 2722e 2729 c od. civ. ; nonché la n ullità della sentenza o del procedimento , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc. c iv . , in relazione agli artt. 115 e 116 c od . proc. civ. 2.1 Ricorda la ricorrente che il ragionamento, ritenutocontraddittorio, offerto dal Giudice di Appello si sarebbe manifestato tale laddove aveva affermato che “Ciò premesso, deve rilevarsi che, come già osservato dal Giudice di prime cure, gli atti didisposizione patrimoniale poggiano non soltanto sulle risultanze documentaliricavabili dalle annotazioni contenute nel libro giornale prodotto in atti –comunque dotato secondo quanto in maniera condivisibile affermato dal Tribunale “di efficaciaprobatoria privilegiata rispetto alle altre scritture contabili obbligatorie, in quantol'annotazione cronologica, continua e man mano che si compiono, di tutte le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, è idonea ad attribuire al libro giornale, una particolare credibilità” –ma risultano anche supportati dalla copia degli assegni bancari prodotti in atti". Tale ragionamento probatorio sarebbe, tuttavia, viziato in tema di prova presuntiva, perché le prove presuntive sono definite dall'art. 2727 cod.civ. come conseguenze che la legge, oppure ilGiudice, trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato, e deve basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 cod.civ. 2.2 Anche la seconda doglianza risulta inammissibile, perché, ancora una volta, le censure risultano fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi ricordata, in relazione al primo motivo di ricorso, posto che – si ripete ancora – la ragione decisoria non si fondavasu un apprezzamento presuntivo della prova (che peraltro risulterebbe anche insindacabile in questo giudizio di legittimità, perché implicante un nuovo scrutinio della quaestio facti: v., infatti in giurisprudenza ex pluris, Sez. 2, Ordinanza n. 905 4 del 21/03/2022;Sez. 6- 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Cass. n.15737 del 2003 ), e cioè sulla valutazione combinata come elementi indiziari probanti i pagamenti delle scritture contabili e degli assegni, ma si fondava diversamente sulla valutazione di una prova documentale, e cioè degli assegni che provavano nel loro ammontare proprio i pagamenti oggetto della domanda revocatoria fallimentare, come tali anche allegati dalla stessa parte convenuta in revocatoria per la diversa dimostrazione dell’esenzione di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a, l. fall. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per la sua nullità in relazione alla violazione dell’art.112 cod. proc civ. 3.1 Osserva la ricorrente che aveva censurato, in appello, la sentenza di primo grado sia riguardo alla prova dell'incasso degli assegni, sia in subordine, ove fosse stato provato ilpagamento degli assegni, riguardo alla non revocabilità dell'assegno datato [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.1.1 Evidenzia dunque la ricorrente che la Corte territoriale , sul motivo relativo allaprova dei pagamenti che sarebbero avvenuti con assegno, non si sarebbe affatto pronunciata, concentrandosi invece esclusivamente sulla parte di motivo proposto in via subordinata , e cioè sul profilo relativo all’assegno di vecchie lire 13.408.000 , che sarebbe stato emesso il 15/12/1999 e dunque avrebbe esula to dal periodo sospetto . La Corte di merito avrebbe allora violatola norma di cui all’art. 112 c od. proc. civ. , n on essendosi pronunciata compiutamente su tutto il motivo e su tutta la domanda. 3.1.2 Il motivo è infondato. Non si assiste ad alcuna minuspetizione nel provvedimento impugnato. Ed invero, la Corte territoriale si è pronunciata sulle doglianze articolate dalla società appellante in relazione all’assegno del [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente al profilo della sussistenza del requisito temporale dell’azione revocatoria perché ciò era stato oggetto di devoluzione in appello con il relativo mezzo di impugnazione, incentrato proprio sulla censura relativa all’intervenuto pagamento fuori dal periodo cd. sospetto. La Corte di merito si è tuttavia pronunciata anche sul profilo degli ulteriori assegni e della prova dei relativi pagamenti, ritenendo i secondi , per quanto già sopra spiegato, dimostrati da parte della curatela fallimentare perché posti dalla stessa parte appellante come fatti dimostrativi dell’eccezione di esenzione da revocatoria ex art. 67, terzo comma, lett. a, l. fall. 4. La ricorrente propone inoltre un quarto motivo con il quale denuncia espressamente “Violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazioneall’art 67 L.F. testo applicabile ratione temporis ante novella legge 80/2005; artt. 2697 c.c. ; Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) in relazione agliartt. 115 - 116 c.p.c. ” 4.1 Evidenzia la società ricorrente che, nella ipotesi in cui si dovesse ritenere che la Corte territoriale, ancheimplicitamente, si fossepronunciata sul motivo relativo alla prova dell'incasso delle somme portate dai titoli come descritti nell'atto di citazione della curatela, allora sarebbe stato violato il dato normativo di cui all’art 67 l. fall., nel testo applicabile ratione temporis , il quale prevede che per la dichiarazione di inefficacia ovverougualmente per larevoca degli atti contemplati dalla norma - segnatamente: pagamenti di debiti liquidi - il curatore d ovrebbe fornire la prova dell ’ effettività del pagamento o dell’atto del titolo oneroso , oltre la collocazione temporale dell’atto revocando nel periodosospetto, annata anteriore alla dichiarazione di fallimento. Si evidenzia che è la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento impugnato ad aver chiarito che, trattandosi di revocatoria fallimentare di un pagamento, a venire in rilievo non p otrebbe essere il momento in cui l'assegno viene a giuridica esistenza «come titolo di credito» e,dunque, come «mezzo di pagamento», rilevando diversamente il tempo in cui l'assegno sia stato messo all'incasso e così effettivamente riscossa la somma portata dal titolo, il momento, cioè, in cui si sarebbe effettivamente realizzata la funzione solutoria cui lo stessorisulta destinato. 4.2 Secondo la ricorrente, non vi sarebbe alcuna prova, nemmeno indicata dalla Corte di Appello,che le somme portate dagli assegni prodotti in copia dalla Curatela fossero state effettivamente incassate ; così non si p oteva dubitareche non potevano essere revocati i pagamenti risultanti dagli assegni rinvenuti emessi in favore di [OSCURATO:SOCIETA] perché non raggiunta la prova dell’incasso. 4.3 Anche il quarto motivo è inammissibileperché la ricorrente, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., pretenderebbe da questa Corte di legittimità un nuovo scrutinio della fattispecie concreta tramite la rilettura degli istruttori, attività invece inibita in questo giudizio di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 ). Sul punto qui da ultimo in discussione la Corte di merito si è infatti pronunciata con un accertamento in fatto che, per quanto sopra più volte sottolineato, non è stato neanche oggetto di specifica e adeguata censura da parte dellaricorrente stessa. 5. Il quinto mezzo denuncia infine: “Violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 67 L.F. testo applicabile ratione temporis ante novella legge 80/2005; artt. 2697 c.c. Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) in relazione agliartt. 115 -116 c.p.c.”. 5.1 Ricorda la società ricorrente che la Corte di Appello di Messina aveva espressamenteritenuto che “Nell’ambito del tema devoluto alla Corte con il primo motivo di appello, lamenta l’appellante che sarebbe stato preso in considerazione un pagamento, quello di lire 13.408.00 esulante dal periodo sospettoin quanto portato da un assegno che risulta essere stato emesso in data 15.12.1999 echiede quindi, in subordine, l’esclusione di tale pagamento da quelli revocabili. Anche tale sotto tale profilo il motivo deve ritenersi infondato". 5.2 Si evidenzia sempre da parte della ricorrente che, in maniera del tutto condivisibile, la Corte di appello aveva ricordato e condiviso il principio affermato nell’ambito della giurisprudenza dilegittimità secondo cui, i n tema di revocatoria fallimentare, al fine di verificare se il pagamento eseguito tramite assegno bancario ricada nelperiodo sospetto, rileva non il momento in cui il titolo viene tratto o emesso, bensì quello in cui la somma da esso portata viene effettivamente riscossa(v. Cass . civi le, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26242 del 28/09/2021). 5.3 Aggiunge la ricorrente che la sentenza impugnata, pur nel richiamo della giurisprudenza sopra ricordata, sarebbe approdata però a conclusioni erronee, posto che, nel caso di specie, il fallimento era stato dichiarato il 21/12/2020e la Corte di Appello avrebbe dovuto, in assenza di alcun ulteriore elemento, come evincibile dalla stessa sentenza, mai emerso nel giudizio, ritenere non provato il requisito temporale dell’azione revocatoria, che prevede la dimostrazione di tale presupposto a carico del curatore: l’art 67 l. fall.,nel testo applicabile ratione temporis , prevede che , per la dichiarazione di inefficacia ovvero ugualmente per la revoca degli atti contemplati dalla norma - il curatore deve dare prova della collocazione temporale dell’atto revocando nel periodo sospetto, annata anteriore alla dichiarazione di fallimento. 5.4 Il motivo così articolato è in realtà inammissibile. Sul punto è utile premettere che, secondo i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di revocatoria fallimentare, al fine di verificare se il pagamento eseguito tramite assegno bancario ricada nel periodo sospetto, rileva non il momento in cui il titolo viene tratto o emesso, bensì quello in cui la somma da esso portata viene effettivamente riscossa (così, Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 26242 del 28/09/2021 ; Cass. n. 14372/2018). Ciò posto, risulta evidente l’inammissibilità della doglianza qui proposta anche in ragione della sua genericità di formulazione. Ed invero, ciò che rileva è che il pagamento sia avvenuto ‘nel’ periodo sospetto: ciò che esclude la revocabilità solo quando il depauperamento ne stia fuori, circostanza che invece è stata comunque esclusa, con un accertamento in fatto, nella sentenza qui impugnata. E ciò vale a maggior ragione, se si considera che la società, oggi ricorrente, si era così difesa nel giudizio di appello : “ La [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, facendo rilevare che non vi era prova della ricorrenza dei pagamenti per i quali si chiedeva la revocatoria e che in ogni caso gli stessi erano stati effettuati alcuni nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso, altri erano stati eseguiti per cassa”.Ne consegue che la società appellante aveva comunque riconosciuto la circostanza storica della datazione “ interna al periodo sospetto” degli assegni qui esame, così avendo re so , anche in appello, fuori centro la doglianza proposta. A ciò va aggiunto cha -a fronte del predetto accertamento in fatto, in ordine all’intervento pagamento dell’assegno qui in contestazione - l’odierna ricorrente non ha invero contrapposto, in questo giudizio di legittimità, una doglianza sufficientemente specifica, indicando, cioè, al contrario , il diverso dato temporale dell’incasso dell’assegno stessoe così rendendo la doglianza solo genericamente formulata e perciò non ricevibile in questo giudizio di legittimità. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della
Sentenza Cassazione n. 10210/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris