Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 08014/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 24456/2021, proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi diMarchini Maria, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PAOLINIEUGENIA, nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA],con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 741/2021,depositata il 30 giugno 2021;Numero registro generale 24456/2021Numero sezionale 621/2026Numero di raccolta generale 8014/2026Data pubblicazione 31/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Luana e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di MariaMarchini, nonché Patrizia, Anna ed [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualitàdi eredi di Maria o [OSCURATO:PERSONA], hanno impugnato con ricorsoper cassazione la sentenza indicata in epigrafe.Con detta pronunzia, la Corte d’Appello di Genova, integralmenteriformando la sentenza resa fra le parti dal Tribunale di Massa, avevaaccolto la domanda di esecuzione in forma specifica del contrattopreliminare di vendita immobiliare intervenuto fra le parti, avanzatada [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle odierne ricorrenti.Il ricorso sviluppa due motivi.L’intimata ha resistito con controricorso.Considerato che:Il 27 novembre 2025 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle ricorrentimunito del potere di rinunziare agli atti del giudizio, ha depositato attodi rinunzia al ricorso, dando atto dell’avvenuto perfezionamento di unaccordo transattivo fra le parti sulla questione oggetto di controversia.L’istanza è stata corredata da un documento sottoscritto da tuttele parti, con l’assistenza dei rispettivi difensori, le quali, dando attodella rinunzia e della corrispondente accettazione del controricorrente,hanno chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio.Il 22 febbraio 2026 il difensore del controricorrente, munito dellospecifico potere, ha in ogni caso dichiarato di accettare la rinunzia dellericorrenti.In ragione di quanto sopra non resta che dichiarare la cessazionedella materia del contendere in conformità a quanto richiesto,essendosi le parti dato reciprocamente atto del sopravvenutoNumero registro generale 24456/2021Numero sezionale 621/2026Numero di raccolta generale 8014/2026Data pubblicazione 31/03/2026mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio,sottoponendo al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. (Sez.

L,n. 25625 del 12.11.2020; Sez. 1, n. 15980 del 14.7.2006; vedasianche Sez.

U, n. 13701 del 22.7.2004; Sez. 2, n. 26088/2024).L’epilogo importa la compensazione delle spese del presente giudizio.Non dev’essere adottata la statuizione di cui all’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, che non trova applicazione in caso dirinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica aisoli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, per il suo carattere di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione enon suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(cfr. Cass. 26/8/2022, n. 25387).

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione per cessazione dellamateria del contendere e compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, l’11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 24456/2021, proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi diMarchini Maria, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PAOLINIEUGENIA, nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA],con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 741/2021,depositata il 30 giugno 2021;Numero registro generale 24456/2021Numero sezionale 621/2026Numero di raccolta generale 8014/2026Data pubblicazione 31/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Luana e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di MariaMarchini, nonché Patrizia, Anna ed [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualitàdi eredi di Maria o [OSCURATO:PERSONA], hanno impugnato con ricorsoper cassazione la sentenza indicata in epigrafe.Con detta pronunzia, la Corte d’Appello di Genova, integralmenteriformando la sentenza resa fra le parti dal Tribunale di Massa, avevaaccolto la domanda di esecuzione in forma specifica del contrattopreliminare di vendita immobiliare intervenuto fra le parti, avanzatada [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle odierne ricorrenti.Il ricorso sviluppa due motivi.L’intimata ha resistito con controricorso.Considerato che:Il 27 novembre 2025 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle ricorrentimunito del potere di rinunziare agli atti del giudizio, ha depositato attodi rinunzia al ricorso, dando atto dell’avvenuto perfezionamento di unaccordo transattivo fra le parti sulla questione oggetto di controversia.L’istanza è stata corredata da un documento sottoscritto da tuttele parti, con l’assistenza dei rispettivi difensori, le quali, dando attodella rinunzia e della corrispondente accettazione del controricorrente,hanno chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio.Il 22 febbraio 2026 il difensore del controricorrente, munito dellospecifico potere, ha in ogni caso dichiarato di accettare la rinunzia dellericorrenti.In ragione di quanto sopra non resta che dichiarare la cessazionedella materia del contendere in conformità a quanto richiesto,essendosi le parti dato reciprocamente atto del sopravvenutoNumero registro generale 24456/2021Numero sezionale 621/2026Numero di raccolta generale 8014/2026Data pubblicazione 31/03/2026mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio,sottoponendo al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. (Sez. L,n. 25625 del 12.11.2020; Sez. 1, n. 15980 del 14.7.2006; vedasianche Sez. U, n. 13701 del 22.7.2004; Sez. 2, n. 26088/2024).L’epilogo importa la compensazione delle spese del presente giudizio.Non dev’essere adottata la statuizione di cui all’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, che non trova applicazione in caso dirinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica aisoli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, per il suo carattere di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione enon suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(cfr. Cass. 26/8/2022, n. 25387). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione per cessazione dellamateria del contendere e compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, l’11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 08014/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris