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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 50117/2023

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5.000,00 euro di ammenda per reato di cui all'art. 10 bis D.Igs 286/1998.

2. Averso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la mancata applicazione dell'art. 34 D.Lgs 274/2000 e la carenza totale di motivazione sul punto che aveva costituito oggetto di specifica richiesta, formulata in una memoria depositata e durante le conclusioni.

3. In data 24 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 1 Tat' [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 34 D.Lgs 274/2000, espressamente richiesta.

La doglianza è fondata.

La motivazione, a fronte della specifica richiesta subordinata avanzata dalla difesa, anche indicata nelle conclusioni riportate nella sentenza come subordinata, è graficamente inesistente.

Ragione questa che impone di accogliere il ricorso e, conseguentemente, di annullare la sentenza impugnata con rinvio affinché il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica, proceda a un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica Così deciso il 14 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5.000,00 euro di ammenda per reato di cui all'art. 10 bis D.Igs 286/1998. 2. Averso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la mancata applicazione dell'art. 34 D.Lgs 274/2000 e la carenza totale di motivazione sul punto che aveva costituito oggetto di specifica richiesta, formulata in una memoria depositata e durante le conclusioni. 3. In data 24 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 1 Tat' [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 34 D.Lgs 274/2000, espressamente richiesta. La doglianza è fondata. La motivazione, a fronte della specifica richiesta subordinata avanzata dalla difesa, anche indicata nelle conclusioni riportate nella sentenza come subordinata, è graficamente inesistente. Ragione questa che impone di accogliere il ricorso e, conseguentemente, di annullare la sentenza impugnata con rinvio affinché il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica, proceda a un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica Così deciso il 14 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 50117/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris