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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48946/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'affermazione di penale responsabilità, resa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.115 del 2002, con conseguente condanna alla pena di anni uno, mesi quattro, di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Il ricorso poggia su due doglianze: con il primo motivo, viene dedotta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza tanto dell'elemento oggettivo, quanto di quello soggettivo del reato.

Con il secondo motivo, si deduce vizio motivazionale con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio e la ricostruzione dei fati:i e l'accertamento della penale responsabilità. 2.1 Per quanto riguarda il primo profilo di doglianza, la Corte territoriale ha già evidenziato come l'imputato abbia volontariamente omesso di dichiarare i redditi percepiti, avendone piena conoscenza trattandosi di redditi personali e di rilevante entità.

Giova ricordare che la Corte di legittimità ha ribadito la necessità di indagare e accertare rigorosamente il dolo generico e, dunque, verificare se il dichiarante abbia voluto, con coscienza e volontà, alterare un dato ai fini di falsificarlo.

Tale accertamento si impone in modo rigoroso in quanto se, dal punto di vista oggettivo, il reato di falso rileva a prescindere dall'essere al di sotto della soglia rilevante ex lege, è pur vero che occorre verificare se il dichiarante versi in un'ipotesi di falso documentale colposo ovvero abbia attuato una condotta dolosa (Sez. 4, n.37144 del 5/06/2019, rv. 277129; Sez. 4, n.7192 del 11/01/2018, Rv. 272192; Sez. 4, n.45786 del 4/05/2017, Rv. 271051). 2.2 Tale indagine è stata congruamente condotta dai giudici del merito, avendo sia la Corte territoriale che il giudice di prime cure desunto dalla condotta dell'imputato, dalle dichiarazioni auto-certificative presentate, e dall'entità del reddito di natura personale omesso, la volontarietà e consapevolezza della condotta omissiva (cfr. p. 4).

3. Quanto alla censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez.

III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie.

Il giudice di primo grado e la Corte territoriale hanno infatti tenuto conto, ai fini di un'applicazione della pena già prossima al minimo edittale, sia dell'assenza di elementi positivi valorizzabili sia dello stato di censuratezza del prevenuto, nonché dell'entità dello iato tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: trattasi di indici ostativi ad un giudizio di positiva resipiscenza del reo. (cfr. p.4). 3.1 Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'affermazione di penale responsabilità, resa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.115 del 2002, con conseguente condanna alla pena di anni uno, mesi quattro, di reclusione ed euro 500,00 di multa. Il ricorso poggia su due doglianze: con il primo motivo, viene dedotta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza tanto dell'elemento oggettivo, quanto di quello soggettivo del reato. Con il secondo motivo, si deduce vizio motivazionale con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio e la ricostruzione dei fati:i e l'accertamento della penale responsabilità. 2.1 Per quanto riguarda il primo profilo di doglianza, la Corte territoriale ha già evidenziato come l'imputato abbia volontariamente omesso di dichiarare i redditi percepiti, avendone piena conoscenza trattandosi di redditi personali e di rilevante entità. Giova ricordare che la Corte di legittimità ha ribadito la necessità di indagare e accertare rigorosamente il dolo generico e, dunque, verificare se il dichiarante abbia voluto, con coscienza e volontà, alterare un dato ai fini di falsificarlo. Tale accertamento si impone in modo rigoroso in quanto se, dal punto di vista oggettivo, il reato di falso rileva a prescindere dall'essere al di sotto della soglia rilevante ex lege, è pur vero che occorre verificare se il dichiarante versi in un'ipotesi di falso documentale colposo ovvero abbia attuato una condotta dolosa (Sez. 4, n.37144 del 5/06/2019, rv. 277129; Sez. 4, n.7192 del 11/01/2018, Rv. 272192; Sez. 4, n.45786 del 4/05/2017, Rv. 271051). 2.2 Tale indagine è stata congruamente condotta dai giudici del merito, avendo sia la Corte territoriale che il giudice di prime cure desunto dalla condotta dell'imputato, dalle dichiarazioni auto-certificative presentate, e dall'entità del reddito di natura personale omesso, la volontarietà e consapevolezza della condotta omissiva (cfr. p. 4). 3. Quanto alla censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. Il giudice di primo grado e la Corte territoriale hanno infatti tenuto conto, ai fini di un'applicazione della pena già prossima al minimo edittale, sia dell'assenza di elementi positivi valorizzabili sia dello stato di censuratezza del prevenuto, nonché dell'entità dello iato tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: trattasi di indici ostativi ad un giudizio di positiva resipiscenza del reo. (cfr. p.4). 3.1 Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della C